• 28-04-2004

    CONVEGNO CODACONS

    IL MINORE CONSUMATORE: QUALI TUTELE GIURIDICHE
    Avv. Benedetta Colombo

    Preparando questo intervento, avevo predisposto tutta una serie di riferimenti normativi, di formulazione di fattispecie giuridiche, di convenzioni internazionali, di provvedimenti assunti dalle varie Autorità cercando di mettere un po’ d’ordine in una materia disciplinata in modo decisamente poco organico.
    Riguardando però le varie fonti normative, al di là della loro frammentarietà, dei problemi interpretativi, della scarsa elaborazione giurisprudenziale o dei problemi relativi all’efficacia sanzionatoria dei rimedi legislativamente previsti, mi sono resa conto che la stessa nozione di “minore consumatore” è ancora concetto non pienamente indagato e forse anche per questo non sempre riconosciuto nelle sue peculiarità.
    Infatti mentre i principi di tutela, di preminente interesse del minore e via discorrendo sembrano ormai patrimonio comune non soltanto a livello legislativo ma nella società tutta (penso alla nostra costituzione che all’art. 31 sancisce il dovere di protezione dei minori, alle convenzioni internazionali sui diritti dei minori, ai preamboli di tutti i codici di autoregolamentazione dei media ecc) nella realtà il discorso del minore soggetto di diritti e meritevole di tutela preminente rispetto ad altri seppur legittimi interessi fatica ad affermarsi.
    I soggetti preposti alla tutela dei minori infatti, sono per lo più individuati – soprattutto a livello sociale – all’interno della famiglia, famiglia che ha il primario compito di educare e proteggere. Solo in via subordinata vengono chiamate le Istituzioni che, a loro volta, si trovano a dover contemperare interessi assai diversi tra loro e le cui decisioni non sempre possono ritenersi in linea con il pur sempre dichiarato “interesse del minore”.
    Il caso della legge Gasparri in questo senso mi pare emblematico:
    Nella legge 3 maggio 2004, n.112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.” all’art. 10 si legge che: “L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e’ disciplinato con regolamento”. Tale norma è certamente in linea con tutte le dichiarazioni di principio di cui accennavo prima ed, infatti, è stata salutata con favore da tutte le associazioni che si occupano di minori compreso l’osservatorio sul lavoro minorile. Dai lavori parlamentari infatti emerge chiaramente come l’intento fosse quello di porre un limite da un lato allo sfruttamento dei minori in TV e dall’altro di proteggere il piccolo consumatore da una rappresentazione della realtà certamente accattivante ma che troppo spesso induce il minore ad un consumo assai poco consapevole.
    E’ però notizia di appena due mesi fa che la Camera ne ha approvato l’abolizione.
    Al di là delle motivazioni squisitamente politiche e delle evidenti pressioni ad opera di pur legittime lobbies – produttori di merendine e giocattoli da un lato e pubblicitari dall’altro – ciò che ho trovato interessante sono state le diverse dichiarazioni sul tema che mi pare ben rappresentino il concetto cui accennavo prima.
    Da un lato ci sono coloro che per giustificare l’abolizione della norma propongono il seguente ragionamento: il bambino è consumatore se e in quanto la famiglia glielo consente non è dunque lo spot in sé a condizionare il minore ma, al limite, l’incapacità della famiglia a dotare il bambino dei necessari anticorpi.
    In altre parole, per alcuni non vi è una reale necessità di tutelare il minore a livello legislativo poiché è sempre e solo la famiglia a decidere qual è l’interesse del minore sia esso inteso come consumatore di beni o servizi (non decido io cosa compra se non nei limiti del budget che gli/le concedo) sia esso inteso come attore-lavoratore negli spot (se lo faccio lavorare i soldi che guadagna andranno per i suoi studi). La famiglia è dunque arbitro assoluto dell’essenza del concetto di “preminente interesse del minore” alle Istituzioni resterebbero le norme per così dire “di cornice” volte ad evitare che il singolo genitore – e, me lo si conceda, produttore pubblicitario – possa eccedere i limiti del buon gusto o del buon senso.
    Dall’altro invece, e cioè a favore di interventi normativi più incisivi si schierano coloro che ritengono che sia il Legislatore a farsi primo promotore e garante della tutela e degli interessi del minore.
    In questa dicotomia, che ho voluto provocatoriamente disegnare, rimane impigliato lo stesso Legislatore che, dopo anni di solenni dichiarazioni di principio sull’astratta necessità di garantire la tutela del minore, ha cominciato a muovere primi passi anche nella delicata materia dei media.
    Ricordo infatti che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con Legge 176/1991, all’art. 17 sancisce che “Gli stati riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere alle informazioni e ai materiali soprattutto se finalizzate a promuovere il suo benessere sociale spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”. Gli stati inoltre “favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere”.
    La tecnica scelta per dar corpo a tali principi è quella del codice di autoregolamentazione. Si parte cioè dal presupposto che per regolamentare una materia nella quale occorre tener conto di interessi spesso configgenti tra loro sia opportuno che tutti i soggetti coinvolti condividano e sottoscrivano le scelte di autolimitarsi.
    In tale prospettiva sono nati i codici relativi alla TV e ad internet.
    Il codice di autoregolamentazione Tv e minori e’ stato emanato dal Ministero delle Comunicazioni il 29 novembre 2002 ed inserito poi all’art. 10 della Legge 112/2004 (c.d. Gasparri).
    Tra le sue linee essenziali oltre alle ormai note fasce orarie protette (7-22,30 tv per tutti e 16-19 tv per bambini) alla segnalazione dei programmi considerati più o meno adatti ad un pubblico adulto ed alla previsione di programmazione specifica per i minori, vi è una interessante sezione dedicata alla pubblicità.
    A norma del codice, infatti, “le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.” Il tutto volto a garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari.
    In particolare, i messaggi pubblicitari:
    a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);
    b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
    c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
    d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
    – sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
    – sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
    – sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
    – sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari.
    Tali previsioni debbono poi essere integrate e coordinate con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (peraltro recentemente modificato con legge n. 49 del 6 aprile 2005 che ha inasprito le sanzioni rafforzando altresì i poteri dell’Autorità) in tema di pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria in materia.
    Per ciò che riguarda specificamente i minori a norma dell’art. 6, viene considerata ingannevole, e quindi soggetta alle relative sanzioni, la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari degli adulti abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
    L’ambito della sua applicabilità è vasto, in quanto non riguarda solo la pubblicità rivolta ai più giovani, ma anche quella che, attraverso l’utilizzo di bambini e adolescenti nei messaggi pubblicitari, ha come destinatari gli adulti, così come l’espresso riferimento alla pubblicità suscettibile di raggiungere i minori indica che l’art. 6 si applica anche a quella pubblicità diretta agli adulti, ma potenzialmente in grado di raggiungere ed essere conosciuta da un pubblico più giovane.
    Questa disposizione accanto ad ipotesi che possono essere immediatamente identificabili come integranti la fattispecie di pericolo (penso a pubblicità contenenti immagini raccapriccianti che potenzialmente possono attentare alla salute mentale dei più giovani o all’istigazione o all’incitamento a tenere comportamenti che possono indurre i minori ad esporsi a situazioni di rischio per l’incolumità fisica, attraverso rappresentazioni di modelli comportamentali pericolosi, che possono stimolare lo spirito d’emulazione o costituire esempi diseducativi), ricomprende anche un secondo aspetto e cioè l’abuso della naturale credulità o mancanza di esperienza dei minori. Questa fattispecie è, invece, necessariamente “aperta” e la sua concreta individuazione non può che essere lasciata all’apprezzamento dell’interprete.
    Va specificato, tuttavia, che il concetto di abuso non necessariamente richiede raggiri o artifici. Si deve, infatti, tenere conto della particolare condizione del soggetto passivo, su cui il messaggio pubblicitario però può esercitare semplicemente una pressione morale al fine di incoraggiarne esagerati desideri di consumo o suscitare sentimenti di inferiorità o invidia nei confronti di chi può avere il prodotto. In questi casi, anche se manca una vera e propria attività ingannevole, si può ben parlare di approfittamento dello scarso senso critico del minore al fine di promuovere l’acquisto del prodotto.
    Questi brevi cenni alla normativa in essere mi pare possano illustrare abbastanza chiaramente quanto dicevo prima e cioè di quanto il concetto di tutela del bambino-consumatore sia ancora anche a livello legislativo non sufficientemente “digerito”. Il sistema creato, infatti, più che porre al centro della disciplina i bisogni del bambino cerca di evitare gli abusi più macroscopici possibilmente con l’assenso degli operatori coinvolti.
    Per quanto attiene gli altri paesi europei mi limito ad osservare che in alcuni di essi sono stati preferiti strumenti legislativi certamente più incisivi: in Grecia è vietata qualsiasi forma di pubblicità sui giocattoli, in Svezia sono proibite tutte le reclame rivolte ai minori di dodici anni, in Olanda, in Norvegia e in Austria è stata abolita la messa in onda di spot subito prima e subito dopo i programmi per bambini.

    Tra i media che certamente rappresentano già ora una fonte di informazione e svago per bambini e ragazzi non si può non citare internet.
    Anche in questo campo la scelta dello strumento da utilizzare è stato quello del codice di autoregolamentazione su base esclusivamente di adesione volontaria e di possibilità di recesso in qualunque momento.
    Nato sull’onda dei noti e purtroppo ciclici scandali di pedofilia on-line, il 19 novembre 2003 ha visto finalmente la luce il Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, Lo strumento dell’autoregolamentazione nel campo di internet, incoraggiato dalle fonti comunitarie e nazionali, è ritenuto il più adatto alla gestione dei fenomeni della società dell’informazione, in condizioni che assicurino la sicurezza dei navigatori, soprattutto se appartenenti a categorie meritevoli di specifica protezione.
    Interessanti fin da subito le premesse che in ordine alla funzione educativa pur riconosciuta di competenza in via primaria della famiglia, la stessa “può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli.”
    L’idea di fondo del codice è di garantir per quanto possibile una navigazione sicura da parte di bambini ed adolescenti all’interno di siti aderenti al codice e che, come tali, non presentino contenuti nocivi.
    Tuttavia, gli strumenti individuati nell’articolato per rendere più sicuro l’accesso del minore alla Rete appaiono ancora piuttosto rozzi nel senso di eccessivamente generici se non ingenui nei confronti di un’utenza che, ancorché composta da minori non è certamente tecnologicamente sprovveduta. In particolare lascia perplessi la previsione di una “navigazione differenziata,” senza alcuna specificazione in ordine a funzionalità e costi che rischiano di vanificare l’efficacia complessiva dello strumento.
    Allo stesso modo non convince la “classificazione dei contenuti” rimessa integralmente al content provider aderente, senza alcuna garanzia di certezza ed omogeneità delle valutazioni operate dal singolo.
    Come accennavo prima il Codice è incentrato principalmente sull’esigenza (senz’altro primaria) di contrastare la pedo-pornografia on line. Purtroppo però rimangono del tutto trascurati e quindi privi di tutela specifica, i temi della protezione del minore inteso come “piccolo consumatore” e quindi come soggetto tutelabile anche in sede civilistica, (come “contraente”) e non soltanto sotto il profilo penale (come vittima di reati).
    L’unico accenno a tale forma di tutela è un generico richiamo alla “tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate”.
    Non una parola è stata spesa per cercare di arginare alcune note condotte truffaldine realizzate attraverso lo strumento telematico in danno delle generalità dei consumatori, ma soprattutto dei minori i quali su Internet sono “contraenti” affetti da particolare debolezza mi riferisco in particolare alla previsione per esempio di strumenti in grado di impedire connessioni indesiderate e costose che aggravano seriamente i bilanci familiari.
    Nulla infine per ciò che riguarda la pubblicità in internet rivolta a minori che pertanto rimarrà regolamentata dalle norme previste per le tradizionali forme di pubblicità, norme che, tuttavia, presentano non indifferenti problemi proprio per la peculiarità del mezzo.
    A mero titolo esemplificativo poiché è impossibile stabilire l’età di chi sta navigando in un sito come potranno operare le norme a tutela dei minori? E ancora, internet stravolge le regole dell’advertising classico proponendo, per esempio, giochi interattivi per fidelizzare al consumo di un determinato prodotto. Non essendoci norme che regolano la pubblicità interattiva mi chiedo come si possa tutelare il minore da eventuali abusi.
    Da questo breve excursus mi pare di poter concludere che la tutela del minore inteso come soggetto di diritti non possa ancora dirsi pienamente attuata sul piano giuridico ma che i primi passi mi paiono incoraggianti: se non altro in questi ultimi anni alla mera affermazione di principi si è passati al tentativo di tradurre quei principi in strumenti concreti di tutela.
    Milano, lì 28 aprile 2005.

    Documenti allegati: Il minore consumatore2 _2