• 08-02-2005

    PROPOSTA EMENDAMENTI DDLl n. 66 ED ABBINATI

    Proposta di emendamenti al testo unificato elaborato dalla commissione giustizia nella seduta del 08.02.05 di nuove norme “In materia di separazione e affidamento condiviso dei figli”

    Emendamenti all’art.1 del testo unificato

    Nota: in neretto sono formulati gli emendamenti proposti, in corsivo sono evidenziate le parti del testo unificato da modificare

    • Art. 1 ( modifica e introduzione di articoli nel codice civile)

    Dopo l’art. 151 del codice civile è introdotto il seguente articolo:

    Art.152 (mantenimento delle funzioni parentali)

    Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    L’art. 155 del testo unificato è sostituito dal seguente testo:

    Art. 155 (provvedimenti riguardo ai figli)

    Per realizzare le finalità indicate dall’art.152 anche dopo la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970 o il venir meno della convivenza fra i genitori naturali, l’esercizio della responsabilità genitoriale di norma è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori; se l’interesse del minore lo richiede il giudice, con provvedimento motivato, può attribuire l’ esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori o, in ipotesi di inadeguatezza grave di entrambi i genitori, anche ad un terzo scelto di preferenza fra i parenti del minore.
    In particolare il giudice stabilisce il luogo abituale della residenza dei figli minori e le modalità della presenza dei medesimi presso ciascun genitore, provvede in ordine alla misura e alle modalità con cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all ’educazione dei figli minori.
    In ogni caso, salvo che sia diversamente stabilito, tutte le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione e salute sono assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

    Il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

    1. le (soppresso “attuali”) esigenze del figlio;
    2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
    3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
    5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può assumere anche d’ufficio mezzi di prova avvalendosi anche della polizia tributaria per accertamenti sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestati a soggetti diversi.
      Il giudice, inoltre, quando l’esercizio della responsabilità genitoriale è attribuita ad entrambi i genitori, dispone circa l’amministrazione dei beni del figlio e il godimento dell’usufrutto legale.

    Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:

    (soppresso: Art. 155-bis – (Esclusione e opposizione aII’affidamento condiviso). ll giudice può disporre l’esclusione di un genitore dalI’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore. Ciascuno dei genitori può in qualsiasi momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne I’esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal comma 1. ll giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del comma 1 dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96 cpc.)

    L’art. 155 bis del testo unificato è soppresso e sostituito dal seguente testo:

    Art.155 bis (Revisione e modifica dei provvedimenti riguardo ai figli)

    I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’ esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

    L’ art 155 ter del testo unificato è modificato nel seguente modo:

    Art.155 ter (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
    (Soppresso: “ Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà.”)
    In caso di disaccordo il giudice provvede all’assegnazione della casa familiare determinando il termine entro il quale il genitore non assegnatario deve lasciarla. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui il figlio, anche maggiorenne non economicamente indipendente, ha la residenza abituale.
    ll provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 cc. La stessa assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
    In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la ridifinizione delle regole dell’organizzazione familiare,compresa la ridifinizione degli aspetti ecomici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativo decisione è rimessa al giudice.

    L’ Art. 155 quater del testo unificato è così modificato:

    Art. 155-quater – (Violazione degli obblighi di mantenimento).
    (Soppresso “In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare sulI’altro genitore” )
    In caso di inadempienza rispetto a obblighi di mantenimento (“soppresso indiretto” ) si applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

    L’art. 155- quinquies del testo unico è così modificato:

    L’Art. 155-quinquies – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
    Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall’articolo 155, comma 4.
    Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, (“soppresso esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente”) il giudice, valutate le circostanze, può disporre che sia disposto il pagamento dell’ assegno periodico direttamente al figlio
    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni in ordine alle modalità di mantenimento e all’assegnazione della casa familiare previste in favore dei minori, ove compatibili.

    L’art. 155 sexies del testo unificato è cosi modificato:

    Art. 155-sexies – soppresso “(Poteri istruttori del giudice).” (Mezzi di prova e ascolto del minore)
    Prima dell’emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
    Soppresso “ nonché, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l’audizione dei figli minori”.
    Il giudice dispone per l’attribuzione della responsabilità genitoriale e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi, valutati gli accordi intercorsi fra i genitori e ascoltata l’opinione del figlio che ha compiuti gli anni dodici e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso il giudice ove ravvisi una situazione di grave conflitto fra gli interessi del figlio minore e gli interessi dei genitori può nominare un curatore speciale
    Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare I’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

    • ART. 2. (Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).

    Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
    Art. 709 bis soppresso

    L’art. 709 ter del testo unificato è sostituito dal seguente testo

    Art. 709-ter – (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).

    La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 cpc, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza del minore.
    A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.
    In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (“soppresso condiviso egli può modificare”) il giudice modifica i provvedimenti in vigore, (soppresso “, sia in ordine al modello sia alle modalità di affidamento o può, in aIternativa, applicare le seguenti sanzioni” ) fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.
    Soppresso “a) ammonire il genitore inadempiente;
    b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
    c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro”
    Il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende.
    I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

    • ART. 3. (Disposizioni penali) del testo unificato è sostituito dal seguente testo:
      ART. 3. (Disposizioni penali)
      “Soppresso 1. La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile si sensi dell’articolo 570 del codice penale.”
      In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12 sexies della legge 898/1970
    • ART. 4. (Disposizioni di attuazione) del testo unificato è sostituito dal seguente testo:
      Art. 4 (disposizioni di attuazione).

    Soppresso “1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della 1egge n. 898 del 1970, l’applicazione della presente legge.” 2. Soppresso “ L’articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli articoli 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile”
    Gli art. 152 e 155 , come sostituiti dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155 quinquies e 155-sexies del codice civile e l’ art. 709-ter del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie separazione, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

    Documenti allegati: emendamenti ddl affido_2