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INCONTRO DI STUDIO
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SECONDO ALLEGATO CONVEGNO
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NORME PROCESSUALI LEGGE 149 DEL 2001
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INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
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INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
07/03/2007
INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
mercoledì 28 febbraio 2007
OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO
Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Gruppo famiglia e minori
Presentazione “Protocollo sull’ interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore”
L’Osservatorio per la giustizia civile è un gruppo di avvocati, magistrati, dirigenti e personale di cancelleria, attivo a Milano fin dai primi anni ’90, che ha portato avanti iniziative volte alla ricognizione ed alla discussione di prassi organizzative e interpretative, tendenti alla razionalizzazione ed alla accelerazione dei tempi dei processi civili.
Il gruppo “ famiglia e minori” dell’Osservatorio si è costituito nel corso dell’anno 2006, dopo l’entrata in vigore della legge n.54/2006 “Separazione dei genitori e affidamento condiviso e figli” e delle nuove disposizioni processuali in materia di separazione e divorzio dettate dalla legge n.80/2005.
Nell’ambito del gruppo è parso particolarmente rilevante esaminare il tema dell’ascolto del minore e ciò in conseguenza dell’ entrata in vigore della legge n.54/2006 che, introducendo l’art.155 sexies c.c., ha previsto che “ Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
L’Osservatorio ha iniziato a lavorare prendendo come base di discussione una bozza provvisoria elaborata alcuni mesi prima dal gruppo di studio ”sull’ascolto del minore “ delle associazioni Camera Minorile ed AIAF con l'ausilio di esperti in scienze psicologiche e pedagogiche.
La proposta di protocollo qui allegata è stata approvata dall’Osservatorio nella riunione del 5 febbraio 2007, dopo una discussione sviluppatasi in varie riunioni a cui hanno partecipato tutte le componenti dell’Osservatorio (avvocati delle due associazioni sopra citate e del libero foro, magistrati della sezione famiglia e tutele del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni nonché della sezione famiglia della corte d’appello) ciascuna delle quali ha portato il proprio significativo punto di vista sulle concrete modalità di svolgimento, davanti agli uffici giudiziari milanesi, dei processi “viventi”.
Il protocollo sull’ interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore si propone di individuare e valorizzare, in via di condivisione da parte di tutti gli operatori, sia norme di comportamento, talora già direttamente codificate e seguite da molti avvocati e magistrati, sia prassi organizzative, volte ad individuare criteri interpretativi allo scopo di garantire che l’audizione del minore nel processo avvenga con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, ispirate al principio della minima offensività, per assicurare al minore un’effettiva opportunità di esprimere i propri bisogni e desideri.
Particolare rilievo assume il fatto che gli incontri per la discussione della bozza di protocollo abbiano visto la partecipazione di magistrati di tutti gli uffici che trattano materia di famiglia e minori e di avvocati che operano nello stesso settore, aderenti o meno alle associazioni Camera Minorile e Aiaf. Si è in tal modo determinato un utile scambio di idee, frutto di competenze ed esperienze professionali che si sono proficuamente integrate, dimostrando come la specializzazione sui temi familiari e minorili, sia da parte degli avvocati che dei magistrati, possa produrre comuni conquiste operative nell’interesse degli utenti del sistema giustizia ed in particolare dei minori.
La proposta di protocollo contiene indicazioni di per sé non vincolanti, che potranno avere efficacia solo se saranno effettivamente condivise dagli Uffici Giudiziari e dal Foro milanesi.
Per questo si procederà alla sua presentazione nel corso dell’incontro generale dell’Osservatorio per la giustizia civile che si svolgerà il giorno 28 febbraio 2007alle ore 15,00 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, cui farà seguito l’impegno dell’Osservatorio per la prosecuzione di una riflessione collettiva sulla sua applicazione.
Milano, 17 febbraio 2007
Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Protocollo sull’ interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore
Articolo 155 sexies
Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”
considerato
- che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;
- che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;
Art. 1.- Limiti dell’ascolto
L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.
L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .
Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.
Art. 2. - Tempi dell’ascolto giudiziario
L’ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell’orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.
Art.3.- Ascolto diretto e “competenze integrate”
E’ auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.
Art.4.- Luogo dell’audizione e verbalizzazione
E’ auspicabile che l’audizione si svolga presso l’Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.
L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.
Art.5.- Presenza della parti e dei difensori
L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.
Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.
In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.
Art. 6.- Informazione
Prima dell’audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto
Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.
Art. 7.- Doveri di astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti
In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.
Art. 8. Ascolto del minore in CTU
E’ auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così come per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta
Prima dell’audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.