19/07/2010
Appello per ratifica Convenzione dell'Aja 19/10.1996
09/07/2010
Comunicato stampa su emendamento governativo n. 48.0.1000
22/03/2010
Comunicato UNCM 19 marzo 2010: Tutela dei bambini o tutela della frontiere?
02/03/2010
Corte di Cassazione, sentenza 17 febbraio 2010, n. 3804 (est. Dogliotti)
14/12/2009
Il D.D.L. 1880 sul processo breve e i reati in danno dei minori
30/11/2009
Comunicato stampa UNCM “Sequestri di Stato o cattiva informazione?”
26/11/2009
Comunicato stampa ANM-AIMMF:Giustizia e minori: sequestro di corretta informazione
02/10/2009
” Proposta di modifica codice deontologico forense “ Unione Nazionale Camere Minorili
18/06/2009
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI POST L. 56/2006
28/05/2009
Corso di Formazione: LA TUTELA DEGLI INTERESSI CIVILI DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE
23/04/2009
comunicato stampa: GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
08/04/2009
CORSO di FORMAZIONE: I procedimenti civili minorili
08/04/2009
Comunicato stampa UNCM sui DDl S 1211 e 1412 in materia minorile
19/02/2009
COMUNICATO STAMPA:
DDL 773 (c.d. "PACCHETTO SICUREZZA")
29/01/2009
SCEGLIERE PER LA PROPRIA SALUTE PRIMA DEI 18 ANNI:
06/11/2008
"PROBLEMI APERTI"
29/10/2008
INTERVENTO DR. DOMANICO AL CONVEGNO 10 OTTOBRE 2008
24/10/2008
"PROPOSTE DI LINEE GUIDA AVVOCATO/CURATORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI"
29/09/2008
RELAZIONE SEMINARIO DI STUDIO
18/09/2008
L'AVVOCATO DEL MINORE:
NUOVA FIGURA, NUOVA PROFESSIONALITÀ?
DUBBI INTERPRETATIVI E PRIME SOLUZIONI
11/07/2008
"L’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI" DI MARIAGRAZIA DOMANICO
04/07/2008
ESAME PRASSI E RIFLESSIONI AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 149/2001
13/06/2008
PROPOSTA UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI AL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SIUREZZA PUBBLICA
20/03/2008
PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI EX ARTT 155-317 BIS C.C
20/03/2008
COMUNICATO ELEZIONI
10/03/2008
LA DIFESA DEL MINORE PERSONA OFFESA
19/02/2008
PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA DI DIRITTO MINORILE : “RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL MINORE IN GIUDIZIO"
14/02/2008
PROGRAMMA E SCHEDA ISCRIZIONE
12/11/2007
INCONTRO DI STUDIO
24/09/2007
SECONDO ALLEGATO CONVEGNO
24/09/2007
CONVEGNO PROMOSSO DA CAMERA MINORILE MILANO, ANMMF SEZ. NORD, PROVINCIA DI MILANO
20/07/2007
NORME PROCESSUALI LEGGE 149 DEL 2001
23/05/2007
INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
18/05/2007
ASSEMBLEA NAZIONALE
04/04/2007
SENTENZA CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE N.8362/07 DEL 03.04.07
27/03/2007
INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
07/03/2007
INCONTRO DI STUDIO ORE 13 SALA CONFERENZE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
giovedì 20 marzo 2008
PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI EX ARTT 155-317 BIS C.C
Osservatorio per la giustizia civile di Milano
Protocollo per i procedimenti ex artt.155 – 317 bis c.c.
Norme di carattere generale
Art. 1
Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili
Sono espressamente richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal protocollo per le u-dienze civili agli artt. 5 (puntualità nella presenza in udienza), 7 (Segnalazioni da parte del giudice in caso di ritardi sull’orario previsto), 8 (Segnalazione di cortesia da parte del giudice in caso di suo im-pedimento a tenere udienza), 11 (Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie), art. 14 (Rinvio per impedimento del giudice), 18 (Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza).
Art. 2
Cortesie tra i difensori
1. E’ auspicabile che in caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all’udienza di comparizione delle parti costoro diano tempestiva informazione alla cancelleria e/o al giudice e all’altro difensore.
2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all’orario fissato per la trattazione della causa, l’altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e del-la sua possibile durata.
3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne consegnerà copia per la contro-parte costituita in giudizio.
Inizio del procedimento
Art. 3
Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso ex artt. 155 -317 bis c.c.
1. Il ricorrente avrà cura di produrre, all’atto del deposito del ricorso atto integrale di nascita (necessa-rio per accertare paternità e maternità), certificato di residenza dei genitori e dei figli, stato di fami-glia.
2. Nell’ipotesi di domanda di contributo economico, ai fini della prova dei redditi: sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita (nel caso di convivenza pluriennale perlomeno relative agli ultimi tre anni) e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD, nonchè ogni altra documentazione necessaria a comprovare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).
3. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza.
4. In ipotesi di coppie straniere è auspicabile che il difensore alleghi la legge – tradotta - di diritto inter-nazionale privato dello stato di cui sia cittadino il minore e, qualora sia richiamata, della relativa leg-ge sostanziale.
Fascicoli di parte e d’ufficio
Art.4
Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti
1. All’atto del deposito del ricorso introduttivo e della documentazione ad essa allegata verrà predisposto a cura della Cancelleria fascicolo di ufficio
2. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.
3. In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all’aggiornamento dell’indice del fascicolo di parte.
4. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d’ufficio.
5. Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno numerati progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine. Difensori e giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
6. Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che le copie per con-troparte e quelle di cortesia siano inserite nei fascicoli di ogni parte costituita.
7. I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell’apposizione di timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.
Art. 5
Decreto fissazione udienza comparizione delle parti
1. E’ auspicabile che nel decreto presidenziale di fissazione per la personale comparizione delle parti sia data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in cui sarà tenuta l’udienza.
2. E’ altresì auspicabile un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivol-gersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa e l’avvertimento che, sussistendo i limiti di reddito e i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.115/2002 la facoltà per la parte non abbiente ad essere assistita a spese dello stato da un difensore, con istanza da depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
3. Il decreto di fissazione di udienza verrà altresì comunicato anche al P.M.
Art. 6
Invito ai difensori della parte resistente
Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte
Il procedimento
Art 7
Numero di cause per ciascuna udienza
Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza
1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un’adeguata trat-tazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse
2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione
Art. 8
Il verbale di udienza
Nei casi di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante mezzi informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori
Art. 9
Oralità del processo
1. I genitori debbono comparire personalmente all’udienza fissata per la comparizione delle parti con l’assistenza del difensore. Negli altri casi verrà indicato a verbale se all’udienza di rinvio sarà neces-sario comparire personalmente
2. Il giudice interroga liberamente le parti in contraddittorio fra loro e le loro dichiarazione sono raccol-te a verbale. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il giudice farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all’altra parte.
3. I figli minori non devono comparire alla prima udienza davanti al giudice per la loro audizione si ap-plicano le regole di cui al protocollo sull’ascolto del minore (cfr. successivo art.11)
4. Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei genitori, il Giudice potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esem-pio il certificato ISEE - indicatore della Situazione Economica Equivalente - redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita).
5. All’esito della comparizione delle parti il giudice può concedere termini per deposito di memorie e repliche
Art. 10
Tentativo di conciliazione
1. All’udienza di comparizione delle parti il giudice deve sentire i genitori tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata
2. Nell’ipotesi in cui le parti trovino una conciliazione, viene redatto processo verbale contenente le condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli e all’assegnazione della casa familiare e ogni altra condizione ritenuta utile.
3. Il verbale contenente gli accordi sarà, a cura del giudice trasmesso al P.M. per il parere e quindi il Collegio provvederà alla ratifica dell’accordo medesimo.
4. Sarà cura dei difensori fornire al giudice su supporto informatico o cartaceo la scrittura contenente gli accordi raggiunti dalle parti, al fine di consentirne l’inserimento nel provvedimento
5. In caso di consenso delle parti, il procedimento potrà essere rinviato per consentire un percorso di mediazione
Art. 11
Modalità per l’ascolto del minore
Si richiama espressamente il Protocollo sull’interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n.54 in tema di ascolto del minore, con l’unica modifica apportata all’art. 3
Art. 12
Rinvio davanti al collegio e decisioni interlocutorie
1. Se la conciliazione non riesce il giudice rimetterà la causa al collegio eventualmente anche per l’emissione di provvedimenti provvisori ovvero di carattere istruttorio.
2. Sia il collegio sia il giudice provvederanno a rinviare la causa ad udienze fisse, ovvero su richiesta delle parti nell’ipotesi di invio alla mediazione, fino alla decisione definitiva.
Art.13
Conclusione dell’istruttoria e fase decisoria
Assunti i mezzi di prova, il giudice, se richiesto dalle parti, darà congruo termine per il deposito di me-morie conclusive e repliche. Quindi, acquisito il parere del pubblico ministero, il tribunale decide con decreto.
Art. 14
Art. 709 ter c.p.c.
Nel caso in cui, in corso di causa, fossero avanzate istanze ex art. 709 ter cpc il giudice provvederà ad instaurare il contraddittorio in relazione alle stesse, rimettendo poi la causa al collegio per la deci-sione unitamente al merito .
Art. 15
Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.
1. È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06 - non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al contributo fisso mensile - che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc), specificando altresì quali debbano essere previamente concordate fra i genitori.
2. E’ altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.
3. E’ auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori in sede di conciliazione sia dal Tribunale nell’emanazione dei provvedimenti