ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Assegnazione della casa coniugale: a chi spettano le spese condominiali e l’ici
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005 ha stabilito che, in tema di separazione personale, le spese condominiali della casa coniugale, ove questa sia di proprietà dell’altro,gravano sul coniuge assegnatario, poichè il provvedimento giudiziale di assegnazione riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale.
La S.C. ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale esonera il coniuge assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone per l’uso dell’abitazione, ma non si estende alle spese correlate all’uso, che quindi sono a suo carico, salvo una diversa ed esplicita previsione del giudice in sede di assegnazione.L’imposta comunale sugli immobili (ICI) spetta invece senpre al proprietario dell’immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale.
Documenti allegati: Assegnazione della casa coniugale_2