15.07.2026 Convegno locandina DEF3 crediti
Trasformare le crisi in risorse
Linee guida spazio neutro 25.6.2026
LINEE GUIDA DEFINITIVE spazio Neutro 2025
locandina webinar 11.05 decreto sicurezza
NOTA COORDINAMENTO DDL SICUREZZA pdf
seminario-farsi-male-Lingiardi-locandina-def
PROTOCOLLO-procedimenti-penali-e-liquidazione-compensi
Locandina_Presentazione Linee Guida 27 marzo 2026
Il difensore nel processo penale minorile
Testo dell’intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario AIMMF
Percorsi di intervento affidamento
Sulla vicenda della famiglia nel bosco
Locandina webinar 21 gennaio 2026 UNCM
Comunicazione nuovo Bando tutori MSNA
Quale futuro della MAP minorile dopo la sentenza della Corte Costituzionale 203_2025
Sentenza 203_2025 Corte Costituzionale
Autore di reato minore di 14 anni_10.12.2025
Minori e Intelligenza Artificiale_15.12.2025
18 anni e non sentirli_1.12.2025
MAP adulti e minorenni a confronto 18.11.2025
Violenza e diritti negati, il ruolo della psicologia nella ricostruzione
Violenza e diritti negati, il ruolo della psicologia nella ricostruzione
Convegno continuità affettiva 29.10.2025
Locandina_Simba-Unimi_29-09-2026_250917_181412
Gruppo di confronto per Avvocati – Berne
L’esperienza del Progetto INTERVENTO IN TRASFORMAZIONE. Bando ATTENTA-MENTE (seconda edizione – 2023). In presenza e online. Iscrizioni entro il 9 settembre. Programma e link per iscriversi sul sito www.ubiminor.org
Genitorialità nella prima adolescenza 19.9.2025
LOCANDINA AUTOFORMAZIONE 16 GIUGNO 2025
MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE UNCM
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA LECCE 24.5.2025
Immaturità e dolo nei reati sessual commessi dai minori
ADOLESCENTI INQUIETI e GIUSTIZIA_250409
31.1.2025 convegno ADS accreditato
Evento 2024 Settore internazionale – crisi famiglia internazionale
come cambia il PPM_misure cautelari_241003
Locandina amore materno disfunzionale aggiornata
18.6.2024 Curatore speciale nel conflitto
Figli con due madri stato dell’arte e prospettive di tutela
25.3.2024 Riforma Cartabia confronto sulle prime prassi applicative e sulle criticità emerse
13.2.2024 Riforma Cartabia redazione atti
1.2.2024 Riforma Cartabia prime prassi applicative
Essere genitori in adolescenza
Come cambia il ppm dopo la conversione del DL Caivano 5.12.2023
Save the date 13° RAPPORTO CRC_21 novembre 2023
Programma evento 21 novembre 2023
Le conseguenze neurologiche sui minori vittime di maltrattamento
Una lettura del DL Caivano 18.10.2023
Evento Settore internazionale – minori stranieri non accompagnati 2023
Locandina salute mentale dei minorenni e giustizia
Indicazioni operative per la redazione degli atti
02) Comparsa costituzione curatore
03) Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c
04) Modello di Piano genitoriale
05) Ricorso per separazione su domanda congiunta
06) Ricorso per divorzio su domanda congiunta
07) Ricorso su domanda congiunta per figli di genitori non legati da vincolo di coniugio
08) Ricorso su domanda congiunta di separazione personale e contestuale divorzio
09) Ricorso su domanda congiunta per lo scioglimento dell’unione civile
10) Ricorso su domanda congiunta per la modifica di precedenti statuizioni
Nota dottoressa Gatto TM Milano 21.6.2023
ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Nota per Assessori_Documento Comunità_06.05.2022
Strumenti di intervento alternativi alla comunità 29.3.2023
Lettera aperta Camera Minorile Milano sulla fuga di Natale dal Beccaria
Adolescenti in gruppo non solo baby gang
linee guida 403 per operatori_Procura Minorenni_Brescia
AGIA_2022_tutela minorenni in comunità
Garante Lombardia_doc Comunità_06.05.2022
LA RIFORMA DELL’ART. 403 C.C. PRIME ESPERIENZE A CONFRONTO
autoformazione sul nuovo 403_221020_appunti
Comunicazione servizi ex art 403 cc – Copia
Corso 20.09.2022 – Cassa previdenza avvocati
La riforma del processo minorile
Si comunica che le iscrizioni sono chiuse, non essendovi più disponibilità di posti per entrambe le giornate del convegno.
Cordiali saluti.
Locandina 9 – 16.3.2022_Gli adolescenti e la sessualità
Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori 6.10.2021
Azioni di stato ed interesse del minore
Il progetto “Di’ Tu – diritti da tutelare”, co-finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione Europea-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, con capofila promosso da Città Metropolitana, sostenuta nella realizzazione delle azioni da Camera Minorile Milano, dalla cooperativa sociale Terrenuove, da Codici ricerca e con l’intervento del Comune di Milano, dopo tre anni di lavoro è giunto al termine.
Dal sito www.di-tu.it potranno essere estratti i materiali prodotti in questi anni, volti anche a valorizzare, mediante l’ascolto e la partecipazione, il punto di vista di ragazze e ragazzi in merito ai percorsi e alle politiche sociali di accoglienza.
Segnaliamo anche il sito www.shtepia-casa.it , un longform tutto da leggere, guardare e ascoltare, parte dello stesso progetto Di’ Tu.
LOCANDINA EVENTO DISTURBI PERSONALITA’
programma_Di’Tu_Convegno finale
DICHIARAZIONI DEL MINORE PERSONA OFFESA
Evento webinar L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SUI BAMBINI E SUGLI ADOLESCENTI 26.5.2021
Evento webinar CURATORE SPECIALE DEL MINORE E PROCEDIMENTI DE POTESTATE 3.2.2021
Locandina webinar 24.02.-24.3.2021
Locandina Scuola Alta Formazione UNCM 2° edizione
PMTM_ordine di servzio 13_novembre_2020
Provvedimento_DGSIA_09-11-2020_Depositi_pec_art24_c4
Allegato_ElencoCasellePEC_20201112_2
Locandina webinar 18.11.2020 UNCM
Locandina elementi di diritto internazionale minorile
LOCANDINA CICLO INCONTRI FAMIGLIA IN CRISI
Locandina Codice Rosso 8 luglio 2020
LOCANDINA MINORI FUORI FAMIGLIA IN LOCKDOWN 25 GIUGNO 2020
Evento webinar UNCM 26.05.2020
Ordine di servizio TM 8.5.2020
Ordine di servizio Procura presso TM n. 20-20 8.5.2020
LINEE GUIDA Corte d’Appello di Milano sino al 31 luglio 2020
Provvedimento per udienze virtuali di separazioni consensuali e divorzi congiunti
Dichiarazione separazione consensuale
Dichiarazione divorzio congiunto
Divorzio Congiunto SENTENZA con FIGLI VIRTUALE
Divorzio Congiunto SENTENZA senza FIGLI VIRTUALE
Divorzio Congiunto VERBALE udienza virtuale
SEPARAZIONE Consensuale VERBALE con Figli Minori VIRTUALE
SEPARAZIONE Consensuale VERBALE senza Figli Minori VIRTUALE
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza_tutela orfani crimini domestici
Ordine di servizio Procura presso TM n. 20-20 8.5.2020
Ordine di servizio TM 8.5.2020
Protocollo d’intesa udienze penali TM
Ordine di servizio TM 22.4.2020
Ordine di servizio TM 15.04.2020
OPERATIVITA UFFICI GIUDIZIARI MILANO – FAMIGLIA E MINORI
Nota Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 27.3.2020
Ordine di servizio n. 15.2020 Pres. – n. 8.2020 Dir.
Linee guida Tribunale Milano spese extra assego 14.11.2017
Modello ricorso regolamentazione 316 e 337 ter cc
Modello ricorso separazione giudiziale
Modello ricorso regolamentazione 316 e 337 ter cc
Modello ricorso separazione giudiziale
Protocollo_OAM_TelefonoAzzurro_2016_REV
Convegno 29 gennaio 2020 locandina
AutoFormazione_200117_linee guida curatore speciale
LE PAROLE SONO IMPORTANTI – LOCANDINA EVENTO 11 NOVEMBRE 2019
Locandina 3 ottobre 2019 proc amministrativi tm
locandina la voce silenziosa del minore
17aprile2019 Convegno Cattolica
Pubblichiamo la Procedura di selezione comparativa per gli incarichi di docente in materia di diritti della persona, docente di diritto minorile, docente di diritto dell’immigrazione e diritti umani, docente di diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale, nell’ambito del progetto “DI’ TU. Diritti da tutelare” – FAMI:2014-2020/PROG-2123 – CUP: I49F18000300001″.
Data di pubblicazione: 04 marzo 2019
Nell’ambito del progetto “DI’ TU. Diritti da tutelare”, l’associazione Camera Minorile di Milano, in qualità di Partner co-beneficiario, ricerca collaboratori per gli incarichi di:
– docente in materia di diritti della persona
– docente di diritto minorile
– docente di diritto dell’immigrazione e diritti umani
– docente di diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale
Master Unicef infanzia e adolescenza presentazione unibicocca 5 febbraio 2019
mediazione nazionale ed internazionale – 4, 14 marzo 2019
Incontro dibattito map e reati associativi – 22 febbraio 2019 ore 8.30 – 13.00
locandina formazione 14.12.18 _1_
Beccaria_comunicato luglio 2018
L’allontanamento del minore dalla famiglia. L’allontanamento del minore ai sensi dell’art. 403 CC
Locandina formazione 17.05.2018 (1)
Spazio mediazione famigliare tribunale di Milano
locandina formazione 8.03.2018
autoformazione 1.03-15.03-5.04.2018
locandina corso psicogiuridico (4)
semplificazione accesso atti tra avvocatura e tribunale per i minorenni
locandina formazione 14.12.2017 def.
Introduzione Protocollo accertamento età Milano 13 11 2017Protocollo accertamento età Milano firmato 13 11 17Protocollo accertamento età Milano firmato 13 11 17
Locandina evento 4 ottobre 2017 – Essere genitori oltre il legame biologico
Ipm Beccaria comunicato congiunto 27072017
locandina 27062017 autoformazione tutore
Protocollo Liquidazione procedimenti penali tribunale per i Minorenni di Milano
Crisi famigliari ed assegni di mantenimento formazione 12052017
Riflessioni crim. sul Caso Chiavenna (Bianchetti Martelli)Giut. pen. min. e disturbi personalità (Bianchetti)Appunti incontro 17 febbraio 2017 dottor BianchettiTM 20170217 slides Albizzati autoformazione 17 febbraio 2017 immaturità
Locandina 17.02.2017_immaturità
locandina 28.3.2017 camera penale
Crisi famigliari ed assegni di mantenimento formazione 12052017
A3 – locandina convegno 20 gennaio 2017 def. (1) Intervento Professor Chistolini Intervento Prof. Long Intervento avv. CesaroDomande per Tavola Rotonda legge continuità affetti (2)SALUTI GARANTE NAZIONALE INFANZIAsaluti VicesindacoIntervento Michela Bondardo
Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini? (teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173)
20 gennaio 2017 – Sala Alessi – Palazzo Marino (P.zza della Scala, n. 2) – 9,15 -18,00
locandina convegno 20 gennaio 2017
L’iscrizione è gratuita e va effettuata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.
Evento in corso di accreditamento presso il COA di Milano
16 dicembre 2016, h. 14,30 – 18,30 – Aula Magna del Giudice di Pace, Via F. Sforza n. 23, Milano
La sostituzione della ‘responsabilità genitoriale’ alla ‘potestà’ impone una riflessione approfondita sul tema dei bambini i cui genitori siano, uno o entrambi, in carcere o inseriti in percorsi di riabilitazione. Il problema si pone con riguardo alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che con riguardo ai modelli educativi che un genitore ristretto o in cura può offrire, in virtù del recente vissuto. La tematica va dunque affrontata sul piano delle best practices in essere, ma anche sul piano di una possibile uniformazione delle tendenze giurisprudenziali della Magistratura Minorile e di quella di Sorveglianza, che ancora dialogano poco o nulla.
2 dicembre 2016 – h. 14,30 – 18,30
(Aula Magna presso il Giudice di Pace di Milano, via Francesco Sforza n. 23)
ATTENZIONE: L’evento formativo non si terrà più in data 25 novembre 2016, a causa dello sciopero dei trasporti, ed è stato rinviato a data da destinarsi.
CRC è l’acronimo di Convention on the Rights of the Child, la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo», anche se nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».
Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull’attuazione della CRC e delle osservazioni finali del Comitato ONU in Italia. (Maggiori informazioni sul sito www.gruppocrc.net).
Il Rapporto CRC è un rapporto di aggiornamento annuale sul monitoraggio della CRC in Italia, elaborato dal Gruppo CRC e pubblicato ogni anno in occasione della ratifica della CRC in Italia (27 maggio). I Rapporti CRC pubblicati sono disponibili sul sito del Gruppo: CRC www.gruppocrc.net
21 ottobre 2016 h. 14,30 – 18,30
Aula Magna presso il Giudice di Pace di Milano, via Francesco Sforza n. 23
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
L’iscrizione è gratuita e va effettuata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.
L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
Camera Minorile di Milano – AIMMF Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia, sezione di Milano
CORSO DI AUTOFORMAZIONE CONGIUNTA RISERVATO AI SOCI
Milano, 22 settembre 2016 ore 14,30–17,30
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
via G. Leopardi n. 18 – aula del dibattimento
RICORSO ALLA CEDU PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE: ISTRUZIONI PER L’USO
24 GIUGNO 2016 ORE 14.30 – 18.30
Aula Magna- Palazzo di Giustizia di Milano
ORE 14.30 – 18.30
Unioni civili e convivenze di fatto: nuove prospettive
21 giugno 2016 h. 14,00 – 18,00
Aula Magna presso il Giudice di Pace di Milano,
via Francesco Sforza n. 23
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE. locandina 21.06.2016
Luogo: Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via F. Sforza 23
Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it
indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza.
All’evento sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
Evento di autoformazione organizzato in collaborazione con AIMMF
Riservato ai soci della Camera minorile di Milano e di AIMMF Milano
6 maggio 2016 – Tribunale per i minorenni di Milano
h. 14,30
Locandina autoformazione 06 05 2016
08 aprile 2016 h. 14,30 – 18,30
Tribunale per i minorenni di Milano, Aula del dibattimento, piano rialzato
Tavola rotonda. Intervengono:
Coordinano:
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Segreteria Scientifica: – per AIMMF: dott. Luca Villa – per Camera minorile di Milano: Avv. G. Cesaro, Avv. A. Lucchelli, Avv. Laura De Rui, Avv. S. Veronesi.
Segreteria Organizzativa: Avv. C. Fraccaroli
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Milano, 4 marzo 2016 ore 14,30–17,30
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
via Leopardi n. 18 (aula del dibattimento)
programma procedimenti infraquattordicenne_04 03 16
La Camera minorile di Milano segnala la giornata di studio dal titolo: “IL MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA: aspetti di prevenzione, rilevazione e cura“, organizzata da Cismai presso lo Spazio Conferenze di Via Massaua 6 a Milano, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Per maggiori informazioni questo il link .
Comunicato stampa U N C M su emendamento 1 25 al DDL 2953
19 febbraio 2016 h. 14,30 – 16,30
Tribunale per i minorenni di Milano, Aula del dibattimento, piano rialzato
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Milano, 22 gennaio 2016 ore 14,30–17,30
(Via Leopardi n. 18, Aula dibattimento penale, piano rialzato)
Locandina autoformazione 22 01 2016
Saluti: Avv. Remo Danovi (Pres. Consiglio Ordine avv.ti Milano)
Avv. Grazia Cesaro (Pres. Camera minorile di Milano)
Intervengono:
dr.ssa Valeria La Via: La tutela del minore e del giovane adulto in ambito psicologico: tra responsabilità terapeutia e segreto professionale. Profili deontologici nel rapporto con le istitutzioni ed i genitori.
dr. Giorgio Leonardi: Profili deontologici nella cura del paziente psichiatrico, trattamenti sanitari obbligatori e pericolosità. Rapporti con i familiari e le istituzioni;
Avv. Antonella Ratti: profili deontologici nella difesa del minore, dei genitori nel conflitto familiare e nel ruolo di amministratore di sostegno. Rapporti con le parti, i giudici e i consulenti tecnici;
dr.ssa Susanna Galli: l’intervento dei Servizi a tutela della famiglia e del minore. Rapporti con gli utenti, con il Tribunale e con gli avvocati.
Coordina: Avv. Rebecca Rigon
Richiesta iscrizione al corso:
Coordinano:
Dott.ssa Paola Ghezzi
(Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Milano)
Dott.ssa Elisa Ceccarelli
(già Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e Giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano e della Corte di Appello di Milano, sezione minori e famiglia)
Intervengono:
Dott.ssa Chiara Nani
(psicologa e psicoterapeuta – servizio Tutela minori e affidi SERCOP)
Dott. Alberto Penna
(psicologo psicoterapeuta, CAM Minori)
Locandina autoformazione 11.11.2015
link al sito dell’Ordine degli avvocati di Milano
PROGRAMMA:
il ricorso individuale e questioni di ammissibilità: gli errori da non commettere Prof. Avv. Cesare Pitea, Professore aggregato di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Parma
Tecniche di redazione del ricorso: acquisire l’argomentazione logico – giuridica della Corte Edu attraverso la lettura della giurisprudenza dell’art. 8 CEDU Avv. Roberto Chenal, Giurista senior presso Corte EDU
Il formulario: quando la forma è sostanza. Descrizione e analisi critica. Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Responsabile del settore Internazionale U.N.C.M. e Presidente della Camera Minorile di Milano Avv. Paola Loddo, Avvocato del Foro di Milano, membro del Gruppo Internazionale U.N.C.M.
Esercitazione pratica
Locandina e programma (16.10.2015)
Con il coordinamento di:
Dott.ssa Maria Domenica Maggi
(psicologa, psicoterapeuta, giudice onorario presso il Trib. Minorenni di Milano)
e
Avv. Grazia Ofelia Cesaro
(avvocato del Foro di Milano e Presidente della Camera minorile di Milano)
Intervengono:
Dott. Stefano Benzoni
(neuropsichiatra infantile, CTU del Tribunale di Milano)
Dott.ssa Luisa Della Rosa
(psicologa, psicoterapeuta, CTU del Tribunale di Milano)
Dott. Francesco Vadilonga
(psicologo, psicoterapeuta, CTU del Tribunale di Milano)
Locandina autoformazione 25 09 2015
Comunicato elaborato congiuntamente dall’Unione Nazionale delle Camere Minorili e dalla Camera Minorile di Milano relativo al recente, e purtroppo noto, caso di cronaca giudiziaria di Martina Levato.
Documenti allegati:
Comunicato UNCM – Camera Mi relativo al caso Levato (formato PDF)
Programma:
Segue dibattito
Coordina avv. Grazia Cesaro
Relatori:
dell’Università Cattolica di Milano
Segreteria Scientifica: Avv. G. Cesaro, Avv. B. Colombo, Avv. O. Valentino, Avv. A Lucchelli
Segreteria Organizzativa: Avv. C. Fraccaroli
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.
Luogo: Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via F. Sforza 23
Costo: € 36,60 (IVA inclusa) per i soci ed € 48,80 (IVA inclusa) per i non soci.
Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it
indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza ed allegando copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera Minorile di Milano, Iban: IT27V0335901600100000065600
L’incontro è in corso di accreditamento.
TAVOLA ROTONDA:
Intervengono:
Sono stati invitati esponenti della magistratura ordinaria e della Procura presso il Tribunale di Milano e di Monza
Coordina: Avv. Silvia Veronesi
Relatori:
Segreteria Scientifica: Avv. G. Cesaro, Avv. B. Colombo, Avv. S. Veronesi, Avv. M. Del Buttero, Avv. R. Rigon
Segreteria Organizzativa: Avv. C. Fraccaroli
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.
Luogo: Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via F. Sforza 23
Costo: € 36,60 (IVA inclusa) per i soci ed € 48,80 (IVA inclusa) per i non soci.
Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it
indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza ed allegando copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera Minorile di Milano, Iban: IT27V0335901600100000065600
L’incontro è in corso di accreditamento.
Corso di formazione gratuito – Aula Magna del Giudice di Pace – Milano
Programma:
intervengono:
Dr.ssa Marilena Chessa
(Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Milano)
Dr.ssa Anna Zamagni
(Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano)
Dr.ssa Severina Panarello
(Dirigente Ufficio Esecuzione Pene Esterne di Milano)
Dr. Giuseppe Berra
(Direttore Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano)
Durata: 4 ore
Documenti allegati:
Locandina Messa alla prova 12 12 2014 (link iscrizioni)
21.10.2014 – Aula Magna Palazzo di giustizia di Milano – h. 9,0021
Incontro di studio e di confronto sul ruolo e sulla posizione, anche processuale, dell’avvocato nominato d’ufficio nei procedimenti minorili.
Cenni in ordine alle nuove modalità di fatturazione e alla quantificazione dei compensi dell’avvocato nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Documenti allegati:
Aula Ambrosoli, Palazzo di Giustizia di Milano. Ore 15,00 – 18,45
Prof. Emidia Zanetti, Ord. Dir. Priv. – Univ. Milano Bicocca
Introduce e coordina
D.ssa Laura Cosmai, Trib. di Milano – Sez. IX civile
L’evoluzione della normativa delle azioni di stato ed il difficile equilibrio
tra favor veritatis e l’interesse del minore al mantenimento dei rapporti familiari
Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, Ord. Dir. Proc. Civ. – Univ. Bergamo
Le modifiche processuali introdotte dalla l. n. 219/ 2012 e dal d.l. n.154/ 2013
Avv. Grazia Cesaro, Presidente della Camera Minorile di Milano
Il ruolo del curatore del minore nelle azioni di stato
Prof. Avv. Bruno Nascimbene, Ord. Dir. Un. Eur. – Univ. Milano Statale
Profili di diritto internazionale privatistico della riforma della filiazione.
Il problema degli status formati all’estero e non riconoscibili in Italia
Durata: 3,45 ore circa
Documenti allegati:
Ordinanza di rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., proposto dai genitori ‘biologici’ nei confronti dei genitori ‘gestanti’ in un caso di scambio degli embrioni creati tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita
Documenti allegati:
Procreazione medicalmente assistita – ordinanza Trib Roma 08.08.2014
L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
Apprende con favore l’intenzione manifestata dal Ministro Orlando di proseguire sulla strada della riforma ordinamentale relativa alla definizione di un’Autorità Unica che valga ad accorpare le funzioni e competenze ad oggi frammentate tra diversi Uffici giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare), in considerazione del fatto che, come sottolineato dallo stesso Ministero, “tale frammentazione è nella verifica quotidiana foriera di incertezza e contrasti interpretativi se possibile ancor più gravi in considerazione della delicatezza degli interessi giuridici coinvolti”
RILEVA
l’urgenza di tale definizione, resa ancor più necessaria in seguito alla riforma della filiazione di cui alla Legge n. 219/2012 che, nel procedere all’unificazione dello status di figlio, ha purtroppo mantenuto lacune processuali che stanno determinando nei diversi uffici incertezze e contrasti interpretativi in ordine, tra gli altri profili, alla diversità del rito nei procedimenti separativi dei genitori (matrimoniali e non) e al riparto di competenza di cui al novellato art. 38 disp. att. c.c. e ciò proprio in materie che richiedono maggiore attenzione e conseguente specializzazione (artt. 330-333 c.c.) per l’effettiva tutela dei diritti coinvolti
SOLLECITA
la prosecuzione del percorso legislativo volto all’istituzione di un Tribunale della persona e delle relazioni, richiamando i principi fondanti la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone, anche e soprattutto minori, e delle relazioni familiari:
AUSPICA
che si possa giungere, anche sulla base dei sopra indicati principi, alla definizione di un’Autorità unica effettivamente innovativa che possa integrare le migliori risorse e culture della giurisdizione ordinaria e di quella specializzata.
Milano-Palermo, 21 luglio 2014
Le Responsabili del Settore Civile
Avv. Serena Lombardo Avv. Rebecca Rigon
La Presidente
Avv. Paola Lovati
Adozione, ex art. 44, lett. d), legge 184/1983, da parte della partner dello stesso sesso della madre ed aggiunta del cognome dell’adottante.
Comunicato redatto dalla Camera Minorile di Milano sulla necessità di ampliare l’offerta terapeutica della Regione Lombardia a tutela dei minori affetti da psicopatologie complesse.
Documenti allegati:
Presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Via G. Leopardi n. 18
Aula Camera di Consiglio (III piano)
Il seminario di studio e di approfondimento si propone l’obiettivo di valutare le diverse esperienze di mediazione penale minorile mediante l’esame delle relative prassi e dei protocolli eventualmente esistenti in vista dell’auspicata e più volte sollecitata (tanto a livello comunitario che internazionale) regolamentazione legislativa dell’istituto, soffermandosi sull’esame dei principi sottesi alla cosiddetta giustizia riparativa e sulla contestuale analisi dei processi di responsabilizzazione di soggetti in età evolutiva derivanti da un intervento strutturato di mediazione.
Programma – h. 14,30.
Relatori:
Avv. Tiziana Petrachi, Responsabile Nazionale del Settore Penale U.N.C.M.
Dott. Ciro Cascone, Sostituto Procuratore della Repubblica presso/o il Tribunale per i minorenni di Milano
Dr.ssa Federica Cantaluppi, mediatrice
4 crediti formativi
Durata: 4 ore
Documenti allegati:
“Prassi e protocolli sulla mediazione penale minorile: necessità di una codificazione? Valutazioni sull’efficacia della giustizia riparativa”
Prassi e protocolli sulla mediazione penale minorile: necessità di una codificazione? Valutazioni sull’efficacia della giustizia riparativa
Il seminario di studio e di approfondimento si propone l’obiettivo di valutare le diverse esperienze di mediazione penale minorile mediante l’esame delle relative prassi e dei protocolli eventualmente esistenti in vista dell’auspicata e più volte sollecitata (tanto a livello comunitario che internazionale) regolamentazione legislativa dell’istituto, soffermandosi sull’esame dei principi sottesi alla cosiddetta giustizia riparativa e sulla contestuale analisi dei processi di responsabilizzazione di soggetti in età evolutiva derivanti da un intervento strutturato di
mediazione.
Documenti allegati:
Incontro di studio e di confronto sul ruolo del curatore, gli strumenti a disposizione dello stesso, i suoi rapporti con le parti, il minore, i Servizi e i vari altri soggetti coinvolti nella vicenda, anche in relazione alle diverse fasce di età dello stesso minore.
Interviene
Dr. ssa Maria Domenica Maggi
(psicologa e psicoterapeuta – giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano)
Coordina
Avv. Grazia Cesaro
(Presidente Camera Minorile Milano)
Documenti allegati:
Ad un anno circa dalla riforma sulla filiazione, intervenuta con la legge 219/2012, e all’indomani dell’entrata in vigore del decreto attuativo n. 154/2013, il corso si propone di offrire un aggiornamento circa il nuovo assetto della disciplina delle successioni, modificata a seguito dell’affermazione dell’unicità dello status di figlio e all’estensione del vincolo di parentela tra i figli nati fuori dal matrimonio e i parenti dei genitori.
Programma:
Coordina: Avv. Grazia Cesaro
RELATORI:
19.03.2014 ore 14,30 – 18,30 Aula magna del GdP di Milano, Via F. Sforza n. 23
Durata: 4 ore circa
Documenti allegati:
ore 14,30 – 17,30 c/o Tribunale per i minorenni di Milano,via Leopardi n. 18, Stanza della Camera di Consiglio. III piano
Durata: ore 14,30 – 17,30
Incontro di studio e confronto sull’istituto della messa alla prova, alla luce delle prassi applicative del Tribunale per i Minorenni di Milano: potenzialità e rischi dell’istituto, criteri di valutazione, problematiche sul piano del diritto di difesa, limiti imposti dalla carenza di risorse.
Intervengono:
Dr. ssa Anna Zappia
(Magistrato, coordinatrice ufficio GIP-GUP del TM di Milano)
Dr. Giuseppe Berra
(Direttore dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Milano)
Coordina:
Avv. Anna Lucchelli
(Vice Presidente Camera Minorile Milano)
Documenti allegati:
Milano, 28 febbraio 2014 ore 15,30 – 18,00
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Via Leopardi n. 18
(stanza della Camera di Consiglio, III piano)
Durata: 15,30 – 18,00
Seminario di studio ed approfondimento sul nuovo approccio dei Servizi sociali di Milano in chiave di prevenzione rispetto alla tutela dei minori nonché sull’ organizzazione dei Servizi ed i presupposti e gli effetti del loro intervento
Coordinato da:
Avv. Grazia Cesaro
(Presidente Camera Minorile Milano)
Interviene:
Dr. Egidio Turetti
(Responsabile Pronto intervento per i minori, Servizi Sociali del Comune di Milano)
Documenti allegati:
corso di Formazione: h. 14,30 – 18,30 (Aula Magna Giudice di Pace)
Durata: 4 ore circa
Ad un anno circa dalle modifiche introdotte nel processo penale a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote, il corso si propone di offrire un aggiornamento circa gli aspetti normativi e deontologici che impegnano l’avvocato chiamato a tutelare i diritti della persona offesa minore nel processo penale nei casi di reati sessuali, maltrattamenti, riduzione in schiavitù, ecc.
Verranno affrontati in particolare, con riferimenti alla giurisprudenza e all’esperienza milanese, gli aspetti giuridici attinenti la nomina ed i poteri del curatore speciale del minore, la costituzione di parte civile, l’assunzione delle dichiarazioni del minore (persona offesa e/o testimone) nelle varie fasi processuali e da parte dei diversi soggetti del processo.
Si tratteranno infine le problematiche deontologiche che assumono aspetti peculiari in questo tipo di procedimenti, data la delicatezza e la complessità delle esigenze di tutela e i diversi fronti (processuale ed extraprocessuale) che impegnano l’avvocato.
Programma:
Coordina: Avv. Anna Lucchelli
Segreteria Scientifica
Avv. Ofelia Valentino, Avv. Anna Lucchelli
Segreteria Organizzativa
Avv. Anna Maria Scoditti
Relatori:
Documenti allegati:
locandina Il minore persona offesa nel procedimento penale
Sez. IX civile – Tribunale Ordinario di Milano
Divorzio Congiunto SENTENZA senza FIGLI
Sez. IX Civile – Tribunale Ordinario di Milano
Divorzio Congiunto SENTENZA con FIGLI
Sez. IX Civile – Tribunale Ordinario di Milano
Sez. IX Civile – Tribunale Ordinario di Milano
SEPARAZIONE Consensuale SENZA Figli Minori
Sez. IX Civile – Tribunale Ordinario di Milano
SEPARAZIONE Consensuale CON Figli Minori
Giovedì 19 dicembre a Milano, la Presidente dell’UNCM (Unione Nazionale Camere Minorili) Avv. Paola LOVATI e la Presidente dell’ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) dott.ssa Luisa PIARULLI, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto a promuovere e organizzare attività di formazione e di divulgazione di una cultura pedagogica a dimensione di bambino e di adolescente.
La pluriennale esperienza delle due Associazioni maggiormente rappresentative nel campo della tutela e della promozione del diritto minorile e del settore socio-educativo pedagogico, è garanzia di efficacia scientifica e socio-culturale e apre la strada verso una preziosa collaborazione al fine di garantire il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali del soggetto-persona in formazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi si ritiene essenziale rafforzare le sinergie con le istituzioni locali e nazionali, con le scuole, con gli enti che a vario titolo operano a stretto contatto con le persone minori d’età al fine di offrire strumenti, azioni concrete e interventi volti a promuovere, diffondere e restituire appieno la centralità ai bambini e agli adolescenti, sia nella società che nella famiglia.
UNCM e ANPE, nella certezza che la responsabilizzazione dei giovani non può prescindere da un loro attivo coinvolgimento alla vita sociale, così come una responsabile politica di tutela familiare non può trascurare l’educazione alla legalità e alla cittadinanza dei suoi componenti, si propongono di promuovere e diffondere modelli e prassi con carattere di un autentico agire educativo.
Documenti allegati:
Per una giustizia child friendly.
Un giusto processo per i figli e i genitori
14.10.2013
Documenti allegati: A4 child 2c stampa
Documenti allegati: COMUNICATO STAMPA UNCM – 219 filiazione def.
“ESSERE E TEMPO. Infanzia e adolescenza: giudice,processo,giustizia” Convegno nazionale 27.09.2013 Ascoli Piceno
Documenti allegati: UNCM 70×100 stampaXX
Ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.
Documenti allegati: comunicato UNCM su ratifica Convenzione Istanbul ConsiglioEuropa
“Le problematiche più frequenti in tema di annotazioni e trascrizioni: le risposte amministrative e giurisprudenziali”
16.04.2013 ore 14.00 – 17.00
Documenti allegati: Locandina pdf 1
“UMORISMO E CONFLITTO FAMILIARE”
05.03.2013 ore 14.30 – 17.30
La carta di Nizza nel sistema delle fonti e nelle prime applicazioni della giurisprudenza nazionale
Documenti allegati: DIRITTI-MINORE
“I COMPENSI DEL DIFENSORE CIVILE E PENALE NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA ED IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”
Documenti allegati: compensi
L’Unione Nazionale Camere Minorili, riunita a Catania in occasione del IV CONGRESSO NAZIONALE, ha formulato le proprie osservazioni sull’enorme clamore mediatico suscitato da un episodio di cronaca avente ad oggetto le particolari modalità di esecuzione di un provvedimento della magistratura minorile.
Documenti allegati: COMUNICATO STAMPA 13-10-12
“Nuove famiglie e circolazione dei nuovi status familiari: le risposte del diritto interno tra interesse del minore ed ordine pubblico”
L’evento ha la finalità di analizzare l’evoluzione dei concetti di famiglia e di filiazione e le trasformazioni in essa implicate, sia sotto il profilo sociale e fenomenologico, sia sotto il profilo giuridico. In particolare saranno approfondite le risposte del nostro ordinamento, non sempre soddisfacenti rispetto all’esigenza di tutela degli interessi dei minori, alle problematiche attinenti alle realtà sempre più diffuse delle famiglie ricostituite, della filiazione da fecondazione eterologa e da maternità surrogata (eseguite all’estero), della adozione del single ottenuta all’estero nelle forme dell’adozione legittimante, della step-child adoption, oltre che della genitorialità omosessuale; tematiche che saranno affrontate anche tenendo conto delle realtà, sociali e giuridiche, di altri ordinamenti della Comunità internazionale.
Documenti allegati: NuoveFamiglie
Osservazioni sulla delibera assunta in data 16.5.2012 al Senato
Documenti allegati: Osservazioni Direttivo Camera Minorile Milano su delibera 16.05.2012 Senato
“Presentazione linee guida curatore del minore”
Documenti allegati: Corso autoformazione 15.06.2012
Infanzia: Gruppo CRC a Ministro Fornero, in aumento povertà e lavoro minorile.
Solo nel Sud oltre 1,5 milioni i minori a rischio.
Il Gruppo CRC insieme al Garante per contrastare i fenomeni di disagio e garantire a tutti i minori che vivono in Italia il godimento dei diritti fondamentali.
Documenti allegati: CS Gruppo CRC – 05-06-2012 – DEFINITIVO
“IL NUOVO PROCESSO CIVILE DOPO IL 2007 NELLA GIURISPRUDENZA”
Documenti allegati: Corso autoformazione 11.05.2012
“Confronto sul difficile ruolo del curatore: esperienze e prassi”
Documenti allegati: Corso autoformazione 15.03.2012
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’art. 567 secondo comma c.p., consegua automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Documenti allegati:
“CLIENTI UTENTI PAZIENTI? Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti di famiglia e minorili”
Documenti allegati: Corso marzo-aprile 2012
Partecipazione di difensori e parti ad attività istruttorie nei procedimenti di adottabilità, servizi sociali, accesso atti – sentenze
Documenti allegati: Cass Sez I 1828 del 2011
Legittimazione del giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale – procedimento disciplinato dagli articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ. – Non sussiste
Documenti allegati: Cost 12 n. 6 – Art. 317-bis cc e Ipoteca
Filiazione – Riconoscimento di figlio naturale – Impugnazione per difetto di veridicità – Esercizio dell’azione da parte dell’autore del riconoscimento – Mancato assoggettamento ad un termine annuale di decadenza – Diversità di disciplina rispetto all’azione di disconoscimento di paternità. Favor veritatis – Conflitto con il favor minoris – Non sussiste
Documenti allegati:Cost 12 n. 7 – Art. 263 e riconoscimento figlio
“L’AVVOCATO MINORILE NEL PERCORSO DI MEDIAZIONE PENALE”
Documenti allegati: Corso autoformazione 17 02 2012
“IL LINGUAGGIO DELL’ACCORDO
Leggere, gestire e orientare i rapporti di forza nelle situazioni conflittuali”
Documenti allegati: Corso autoformazione 13.01.2012
L’Italia ha finalmente un Garante per l’Infanzia e l’adolescenza
Documenti allegati: CS garante nazionale_Gruppo CRC_2 dicembre 2011_def
“La risarcibilità del danno endofamiliare nella giurisprudenza”
Documenti allegati: Corso autoformazione 16.12.2011
Presentazione dei protocolli per i giudizi civili minorili
Documenti allegati: loc_26.10.2011_TM
Infanzia, GRUPPO CRC: il governo italiano non disattenda le raccomandazioni del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Povertà minorile, lotta alla discriminazione, taglio delle risorse, dispersione scolastica, minori stranieri e violenza, queste le principali zone d’ombra relative all’applicazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia nel nostro paese.
Documenti allegati: CS CRC_raccomandazioni Comitato ONU_10-10-2011_def
Viola l’art. 388 c.p. il genitore affidatario che frappone ostacoli agli incontri tra il figlio e l’altro genitore
Documenti allegati: Cass. 06.07.2009 n. 27995
Modi e termini di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni ex art. 317 bis c.c.
Documenti allegati: Cass. 21.03.2011 n. 6319
L’art. 317 bis secondo comma c.c. è tacitamente abrogato dalla legge n. 54/2006
Procedimento ex art. 317 bis c.c. e ricorribilità per cassazione del decreto della Corte d’Appello
Documenti allegati: Cass. 30.10.2009 n. 23032
Criteri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore
Documenti allegati: Cass. 21.06.2011 n. 13630
“IL MINORE NEL PROCESSO CIVILE” – Aula Magna degli Uffici del Giudice di Pace di Milano – Via Francesco Sforza n. 23
Documenti allegati: locandina corso il minore nel processo civile ok
Documenti allegati: RELAZIONE UNCM Affido Condiviso bis
“Strumenti di tutela per le vittime di violenza domestica” Associazione Avvocati per niente ONLUS e Camera Minorile di Milano
Durata: 3/10/17/24 ottobre 2011 ore 14,00-18,00
Documenti allegati: CorsoTutelaVittimeViolenzaDomestica
Documenti allegati: Massima Agrati
Documenti allegati: COMUNICATO Testo Unificato riconoscimento figli – naturali
Riconoscimento della qualità di parte al minore nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 c.c. – Situazioni di conflitto di interesse, anche in via potenziale, spetta al giudice provvedere alla nomina di un curatore speciale – art. 9, primo comma della Convenzione di Strasburgo.
Documenti allegati: corte costituzionale sentenza n. 83 del 11 marzo 2011
Operatività dell’art. 38 disp. att. codice civile – Competenza del Tribunale per i Minorenni nei procedimenti relativi all’affidamento della prole minorenne nata da genitori non coniugati, nonché, ogni procedimento riferito al mantenimento dei figli naturali, purché la domanda per l’emanazione dei provvedimenti di natura economica sia proposta contestualmente alla richiesta di affidamento – Art. 742 c.p.c.: una volta attratta al Tribunale per i Minorenni la competenza a decidere sull’assegno di mantenimento (per via della contestuale richiesta di tale misura rispetto alla domanda di affidamento), tale competenza resta radicata presso il giudice minorile anche in ordine ad ogni futura modifica delle condizioni di mantenimento.
Documenti allegati: Ordinanza Cassazione
“Il reo sessuale tra pena, trattamento e ingiunzione terapeutica”
Documenti allegati: Corso autoformazione 28.06.2011
“BAMBINI, CITTADINI DEL MONDO. Tutela e diritti del minore a livello internazionale”
Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via Francesco Sforza, 23
Documenti allegati: Cammino locandina
Minori – Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori – Presupposto indispensabile perchè possa essere disposto il rimpatrio del minore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell’accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio.
Documenti allegati: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 277 del 07.01.2011
“BAMBINI, CITTADINI DEL MONDO. Tutela e diritti del minore a livello internazionale”
Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via Francesco Sforza n. 23
Documenti allegati: Cammino brochure
Documenti allegati: MASSIMA
Comunicato su taglio 10% Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza
“L’indagine sulla capacità responsabilità genitoriale nelle prassi dei servizi e nelle indagini sociali per uno spazio di lavoro con i genitori”
Documenti allegati: Corso autoformazione 29.03.2011
“Prospettive di riforma per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: la Convenzione di Lanzarote”
Documenti allegati: Corso di autoformazione 22 02 2011
Filiazione naturale disparità Costituzione CEDU-Carta UE
Documenti allegati: TM Trieste 22.12.2010 Filiazione naturale disparità Costituzione CEDU-CartaUE
Ordinanza del Tribunale di Milano gennaio 2011
Documenti allegati: ordinanza Tribunale Milano gennaio 2011 su disabilità minori
“La tutela dei diritti dei minori in Europa: regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli Stati membri”
Documenti allegati: TutelaMinori B
“Parlare in pubblico: un’arte che si può apprendere e allenare.
Diritto, parole, emozioni: una sintesi possibile
per una comunicazione efficace”
Documenti allegati: intervento 21 gennaio 2011
Rimessione Corte Costituzionale L. 40/2010
Documenti allegati: tribunale catania rimessione corte costituzionale l.40 2010
Affidamento figlio naturale e contributo al mantenimento
Documenti allegati: affidamento figlio naturale e contributo al mantenimento Cass. 04.11.2010
“Discussione intorno alle linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore”
Documenti allegati: Corso di autoformazione 29.11.2010
Smantellamento Dipartimento per la Giustizia Minorile
Documenti allegati: Comunicato Stampa-Smantellam.Dip.Giust.Minorile
Specializzazioni Forensi
Documenti allegati: Comunicato Stampa – Specializzaz. Forensi
Madri, padri, esercenti la potestà sul minore: quale ruolo nel processo penale minorile
Documenti allegati: Corso di autoformazione 26 10 2010
Comunicato stampa dell’UNCM, avente ad oggetto il DDL 957 c.d. “affidamento condiviso bis”, elaborato dal gruppo comunicati-stampa.
Documenti allegati: Comunicato Stampa – Affidamento Condiviso BIS
Documenti allegati: Appello ratifica Conv. Aja 19.10.1996
Documenti allegati: Comunicato stampa emendamento governativo n. 48.0.1000
Documenti allegati: cass_2010_1107 su curatore e difensore minore
Con il patrocinio della Camera Minorile di Milano, Avvocati per Niente, Aiaf Lombardia, AIMMF zona nord, ASGI – giorno 9 giugno 2010 dalle ore 14,30 alle 17,30 presso Caritas Ambrosiana, via san Bernardino,4 – 20122 Milano
La consulenza tecnica ad orientamento familiare: una metodologia di lavoro per favorire l’avvio e l’assunzione di una
genitorialità condivisa
Documenti allegati: Corso autoformazione
Documenti allegati: comunicato stampa
Documenti allegati: Corte Costituzionale sentenza 05.03.2010 n.82 competenza in materia di provvedimenti economci in favore dei figli naturali
Documenti allegati: Corte Costituzionale n 138 del 14 aprile 2010 in tema di matrimonio persone dello stesso sesso
Documenti allegati: Cassazione 26 marzo 2010 n 7282 Procedimento di adottabilità diritto di difesa di genitori e parenti del minore audizione degli affidatari
Documenti allegati: Cassazione 26 marzo 2010 n 7281 – In materia di rappresentanza del minore nella procedura di adottabilità
Documenti allegati: SCANSIONE
Documenti allegati: comunicato art 31
Nel procedimento di adottabilità non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio del minore e questi sta in giudizio a mezzo del proprio rappresentante legale, ovvero, in mancanza di in caso di conflitto di interessi, un curatore speciale (in senso conf. 17.02.2010, n. 3805, est. Dogliotti)
Documenti allegati:
Corso di formazione organizzato dalla Camera Minorile di Milano in collaborazione con UONPIA (Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (IRCCS) e SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Sezione Lombarda.
La materia del diritto di famiglia e del diritto minorile richiede all’avvocato una formazione specifica non solo per gli aspetti giuridici, ma altresì estesa alla conoscenza degli strumenti di pedagogia e psichiatria forense per una maggior comprensione degli accertamenti che in questi procedimenti vengono svolti e delle dinamiche familiari.
Questo è l’obiettivo del corso che vede tra i suoi docenti prevalentemente Consulenti tecnici presso il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni di Milano: è prevista una didattica multidisciplinare con una parte teorica ed una pratica, basata sull’esame di casi e di perizie ove i corsisti potranno interloquire direttamente con gli esperti su casi reali per un miglior approfondimento dei singoli temi trattati.
La docenza e la supervisione è affidata ad avvocati ed esperti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia
Documenti allegati: QUANDO LA FAMIGLIA ENTRA IN CTU – cammino – milano
Documenti allegati: Doc. UNCM sul DDL Processo Breve
Milano 16 dicembre 2009, ore 12,00 – Laboratorio di discussione riservato ai soc1. Coordinatrice Avv. Grazia Cesaro Il segretario
Documenti allegati: incontro 16 dicembre 2009
Documenti allegati: corte_cost_310_2009
ILLECITO TRASFERIMENTO DEL MINORE IN ALTRO PAESE – OBBLIGO DELL’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SUO AFFIDAMENTO
Documenti allegati: Cass_SU_22238_2009 modifiche disposizioni su figli minori litispendenza internazionale ascolto
Sono ricorribili in cassazione le pronunce che hanno statuito in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali
Documenti allegati: lsent
Maltrattamenti in famiglia: reato configurabile anche tra conviventi more uxorio
Documenti allegati: cass 40727- 2009 maltrattamenti in famiglia reato configurabile anche tra conviventi more uxorio
Documenti allegati: cass ord. luglio 2009 immigrazione clandestina, convivenza more uxorio
Tavola rotonda organizzata dalla CAMERA MINORILE DI MILANO e dall’ UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI con il patrocinio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Documenti allegati: locandina_2
“Alla luce dell’esclusivo interesse del minore, un mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dello stato di abbandono” (massima www.minoriefamiglia.it)
“Nel procedimento di adottabilità, la mera disponibilità all’affidamento di un minore, manifestata in corso di causa, da un parente entro il quarto grado, non sorretta da rapporti significativi pregressi, non è tale da escludere lo stato di abbandono” (massima www.minoriefamiglia.it)
Documenti allegati: violazione art. 388 c.p. per il genitore affidatario che frappone ostacoli agli incontri
Documenti allegati: affidamento e mantenimento figli post l. 54 del 2006
L’evento si propone di offrire un approfondimento sulla costituzione di parte civile nel processo penale nell’interesse del minore, con attenzione particolare alle problematiche applicative.
L’incontro si svolge in forma di laboratorio, con modalità volte a sollecitare la partecipazione attiva e l’interazione dei partecipanti tra loro e con i relatori.
Documenti allegati:
Documenti allegati: comunicato stampa su DDL A C 2180 e minori
Documenti allegati: cass 07.04.09 n.10228 nomina curatore speciale procedimento adottabilità avviato prima del 01.07.07
Documenti allegati: Assegnazione della casa familiare, individuazione, desideri figli, irrilevanza cass.27.02.09
Documenti allegati:procedura adottabilità e regolarità contradditorio – tribunale catania sentenza 2 marzo 2009
Documenti allegati: cass sez un n 28875.08 su conflitto competenza in affidamento tempraneo minori
Documenti allegati: comunicato stampa su Garante infanzia A
MODULO 1 I procedimenti de potestate.
MODULO 2 Il rito camerale minorile: profili generali, ripartizione delle competenze, i soggetti coinvolti nel procedimento.
MODULO 3 La nuova procedura per la dichiarazione di adottabilità del minore.
MODULO 4 Filiazione legittima e naturale.
Riconoscimento, disconoscimento e impugnazione per difetto di veridicità.
Documenti allegati:
Documenti allegati: comunicato stampa su decreto sicurezza
Coordinatrici:
Avv. Mariagrazia Del Buttero, Avv. Grazia Cesaro
Documenti allegati: volantino evento avvocato del minore
Adozione: vizio rilevabile di ufficio della nomina del difensore del minore effettuata dal tutore
Documenti allegati: adozione
Affido condiviso – figli collocati pressa casa familiare e alternanza genitori
Documenti allegati: affido condiviso- figli collocati presso casa familiare e alternanza genitori
DEL 22 SETTEMBRE 2008
Documenti allegati: sentenza 23934-08
MILANO, 10 OTTOBRE 2008 ORE 14,30 -18,30
PALAZZO GIUSTIZIA AULA MAGNA
Documenti allegati: locandina 1
Documenti allegati: 2008_06_decreto corte appello milano _englaro
Relazione per l’evento formativo” Il nuovo ruolo della difesa e della rappresentanza degli adulti e dei minori nei procedimenti civili minorili” organizzato dalla Camera Minorile di Milano – lezione del 24 giugno 2008
Documenti allegati: relCAMERAminASCOLTO24 6 2008 3
Documenti allegati: comunicato minori e decreti sicurezza
Documenti allegati: RICHIESTA di EMENDAMENTO decreto sicurezza
Corte Costituzionale sentenza n. 170 del 23.5.2008 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, limitatamente alle parole «del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,»..
Documenti allegati: sentenza corte costituzionale in materia di procedimenti di divorzio
Documenti allegati: milano_condiviso_formulaesecutiva
Il nuovo ruolo della difesa e della rappresentanza degli adulti e dei minori nei procedimenti civili minorili
L’evento si propone di offrire una panoramica sul nuovo ruolo dell’avvocato nei procedimenti minorili alla luce dell’entrata in vigore della Legge 149/2001
Il corso prevede una didattica multidisciplinare con una parte teorica ed una pratica, basata sull’esame di casi e relativa documentazione ove i corsisti verranno impegnati ad esercitarsi su casi veri. La docenza e la supervisione verrà affidata ad avvocati, magistrati ma anche operatori sociali, esperti in materie psicopedagogiche. Oltre all’esame delle vecchie e nuove ipotesi di rappresentanza ed assistenza del minore all’interno dei procedimenti civili che lo riguardano, si darà spazio anche alla mediazione e alle questioni deontologiche ed alla specificità del ruolo del difensore nell’ambito minorile.
Le lezioni teoriche frontali saranno brevi. L’analisi delle norme e ogni altra attività formativa saranno proposte attraverso modalità volte a sollecitare la dinamica del gruppo, gestendo lo stesso in modo da favorire la partecipazione attiva di ogni componente e l’interazione dei partecipanti tra loro.
Verrà fornito materiale didattico: protocollo d’intesa, giurisprudenza, dottrina, linee guida.
Programma
Prima giornata: 27 maggio 2008 (ore 14.30-18,30)
Gli strumenti di accertamento: Consulenza Tecnica d’ufficio e indagine psicosociale.
Gli strumenti di sostegno al minore ed alla famiglia.
Relatori: Dr. Paola Dalla Negra, Dr. Elisa Ceccarelli, Dr. Franco Martelli e Dr. Maria Domenica Maggi
Seconda giornata: 3 giugno 2008 (ore 14.30-18,30)
L’avvocato nel processo civile minorile e la cultura della mediazione.
Il nuovo ruolo dell’avvocato e le questioni deontologiche aperte.
L’avvocato del minore e l’avvocato dei genitori. Ipotesi di conflitto d’interessi e nomina del Curatore. Prime linee guida per il Curatore del minore.
Relatori: avv. Grazia Cesaro, avv. Benedetta Colombo, Dr. Dario Cella
Terza giornata 10 giugno 2008 (ore 14.30-18,30)
La nuova procedura per la dichiarazione di adottabilità del minore.
Adozione e affidamento: casi pratici e problemi aperti: l’adozione mite, il c.d. “rischio giudiziario” e l’abbinamento.
Relatori: avv Lycia Petri, Dr. Laura Laera e Dr. Luisa Della Rosa
Quarta giornata: 24 giugno 2008
L’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano. Casi pratici ed esame dei protocolli esistenti e delle prassi seguite.
Relatori: Dr. Maria Grazia Domanico, Dr. Cristina Calle e avv. Paola Lovati
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.
Numero di partecipanti: 60
Durata dell’evento: quattro incontri di quattro ore
Luogo dell’evento: Sala conferenze dell’Ordine.
Crediti formativi: 16
Costo: € 250,00 oltre IVA (€ 200,00 esente IVA per i soci della Camera Minorile di Milano)
Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it compilando la seguente scheda di iscrizione:
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via e-mail alla Segreteria Organizzativa
Cognome . . .
Nome . . . . . .
Indirizzo . . . .
CAP . . .
Città . . . . .
Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefono fisso . . .
Telefono cellulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . .. .
Data di nascita . . .
Luogo di nascita (Comune e Prov.) . . . .
Codice fiscale . . . .. .
Partita IVA . . .
Professione . . .
Socio Camera Minorile di Milano?
II/la sottoscritto/a autorizza la Camera Minorile di Milano
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal D.Lgs 196/2003 del 30 giugno 2003.
Riceverete una mail di conferma con le coordinate bancarie sulle quali effettuare il bonifico del contributo richiesto. L’iscrizione si perfeziona con il pagamento.
La difesa del minore persona offesa
nei procedimenti penali per violenza sessuale e maltrattamenti.
il martedì dal 8 aprile al 13 maggio 2008, dalle ore 14.30 alle 18.30
sala Conferenze dell’ordine degli Avvocati di Milano – palazzo di giustizia
Il corso è volto alla formazione di avvocati che vogliano assumere la difesa di minori vittime di maltrattamento, violenza o abusi sessuali, o che vogliano dare la propria disponibilità per svolgere il ruolo di curatori speciali ex art.77 c.p.p.
Verrà esaminata, anche alla luce della giurisprudenza, la normativa inerente la tematica proposta, in ambito di diritto penale, procedura penale e diritto minorile. La conoscenza delle norme verrà integrata con l’illustrazione delle prassi adottate dall’Autorità Giudiziaria, in particolare a Milano.
La proposta formativa considera anche la necessità che il difensore del minore persona offesa sappia interloquire non solo con la magistratura (ordinaria e minorile, penale e civile) ma anche con i servizi territoriali, con i terapeuti dei bambini e con le forze dell’ordine, facilitando l’interazione tra le istituzioni coinvolte.
Il corso è impostato come un laboratorio; sarà privilegiata l’attività formativa attraverso lo studio di casi concreti e l’elaborazione di modelli, con modalità volte a sollecitare la partecipazione attiva di ogni componente e l’interazione dei partecipanti tra loro e con i conduttori e relatori.
Verrà messo a disposizione dei partecipanti materiale di studio (giurisprudenza, dottrina, linee guida, …)
Il corso è accreditato, ai fini dell’obbligo di formazione permanente degli avvocati, per 24 crediti.
Quota: € 350,00 oltre IVA (€ 300,00 inclusa IVA, per i soci della Camera Minorile di Milano)
numero massimo partecipanti previsti: 30 avvocati
per informazioni e segreteria organizzativa: formazione@cameraminorilemilano.it
PROGRAMMA DEL CORSO
1. martedì 08.04.08 h. 14.30 – 18.30
– presentazione del corso e definizione delle modalità di lavoro in base all’esperienza e alle conoscenze dei partecipanti
– le fattispecie penali: aspetti sostanziali (dottrina e giurisprudenza)
– l’acquisizione della notizia di reato e la procedibilità
avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli
2. martedì 15.04.08 h. 14.30 – 18.30
– la rappresentanza del minore per la querela e nel procedimento
– la difesa del minore nel corso delle indagini preliminari
– la costituzione di parte civile
avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli
3. martedì 22.04.08 h. 14.30 – 18.30
– le dichiarazioni del minore (casi e modalità per l’audizione avanti la Polizia Giudiziaria, il PM, il GIP in incidente probatorio, il Tribunale in dibattimento)
– l’ausiliario del Giudice nell’audizione protetta, il perito e il consulente di parte
– la perizia sulla capacità di testimoniare del minore
– gli accertamenti tecnici
dr.ssa Luisa Della Rosa
avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli
4. martedì 29.04.08 h. 14.30 – 18.30
– l’assistenza del minore ex art. 609 decies c.p.
– i procedimenti a tutela del minore avanti il Tribunale per i Minorenni (in particolare, quali raccordi con il procedimento penale)
– il ruolo dei servizi territoriali ed il rapporto tra questi e il difensore del minore
– il ruolo del difensore tra le esigenze di tutela del minore e le esigenze del processo penale
dr.ssa Maria Carbone – dr.ssa Elisa Ceccarelli
avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli
5. martedì 06.05.08 h. 14.30 – 18.30
– la tutela dei diritti del minore persona offesa: norme e prassi a confronto tra i diversi soggetti istituzionali e il difensore
– individuazione dei punti critici e da approfondire
l’incontro, condotto da avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli, vedrà gli interventi di:
un Pubblico Ministero della Procura Ordinaria, un Giudice del Tribunale Ordinario, un Giudice del Tribunale per i Minorenni, un Ispettore della sezione specializzata di Polizia Giudiziaria, un funzionario dei Servizi territoriali
6. martedì 13.05.08 h. 14.30 – 18.30
– lavoro su casi, finalizzato all’elaborazione di un modello di difesa integrata con le altre figure professionali
– discussione sui temi affrontati nel corso, verifica e conclusioni
avv. Laura De Rui e avv. Anna Lucchelli
La difesa del minore persona offesa
nei procedimenti penali per violenza sessuale e maltrattamenti.
08/04/08 – 13/05/08
SCHEDA DI ISCRIZIONE
cognome …………………………………………………………. nome ……………………………………………………………….
nato/a il ………………………. a …………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo …………………………………………………………… CAP …………. città …………………………………………..
tel fisso …………………….. tel cell ………………………. e-mail ……………………………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………….. partita IVA …………………………………………………………
socio Camera Minorile di Milano SI • NO • anno di iscrizione all’Albo degli Avvocati ……………….
materie trattate prevalentemente nell’esercizio della professione:
…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
esperienza in procedimenti penali per maltrattamenti e/o violenza sessuale verso minori esperienza in procedimenti civili avanti il Tribunale per i Minorenni
anni …………………………. n° casi …………………… anni ………………………….. n° casi ………………………
ruolo: difensore del minore • proc. ex artt. 330-336 ss c.c. •
difensore dell’imputato • proc. adottabilità •
curatore speciale del minore • altri procedimenti ……………………………………………
altro ………………………………….. ruolo …………………………………………………………….
foro: ………………………………………………………………..
rapporti con i servizi territoriali :
mai • positivi • negativi •
aspettative dal corso ed esigenze formative particolari:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a autorizza la Camera Minorile di Milano al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003
data ……………………………… firma ………………………………………..
da inviare via e-mail alla segreteria organizzativa (formazione@cameraminorilemilano.it)
seguirà mail di conferma con le coordinate bancarie per effettuare il bonifico della quota richiesta
l’iscrizione si perfeziona con il pagamento
Documenti allegati: convegno 29.01.2008 Scegliere per la propria salute prima dei 18 anni
Entrata in vigore della riforma processuale minorile ai sensi della legge 149/ 2001
La Camera Minorile di Milano, rilevato che in data 1 luglio 2007 sono divenute applicabile le norme processuali previste dalla legge 149/2001, norme la cui efficacia era stata sospesa da una serie di decreti legge, osserva con preoccupazione quanto segue:
tutto ciò osservato
la Camera Minorile di Milano auspica che al piu’ presto vengano emanate norme attuative che tengano in considerazione le lacune sopra evidenziate e che, nelle more di detta emanazione, i competenti Consigli dell’Ordine vogliano predisporre elenchi in conformità e nello spirito degli artt. 11 D.P.R. n.448 e 15 del D.Lgs n. 272
Documenti allegati: comunicato stampa su entrata in vigore norme processuali legge 149 del 2001_3
Documenti allegati:
Incontro di lancio del Forum Europeo sui Diritti dei Bambini
Lunedì 4 giugno è stato presentato a Berlino l’organismo voluto dalla Commissione dell’Unione Europea (UE) per costruire un luogo di confronto, di scambio e di approfondimento riunendo istituzioni pubbliche e private sui diritti dei bambini nell’Unione Europea.
Dato che attualmente l’UE non ha una competenza specifica in materia di diritti dei bambini, quantomeno finché non verrà adottato il trattato istitutivo della Costituzione europea, lo scorso anno è stata adottata una Comunicazione dalla Commissione UE promossa dal suo Vice presidente Franco Frattini, finalizzata ad avviare una strategia dell’UE per i diritti dei bambini, tra cui è ricompresa la costituzione di questo luogo di confronto: un Forum Europeo sui diritti dei bambini.
“Sarà il vostro Forum” ha dichiarato all’incontro del 4 giugno Franco Frattini nel suo intervento, in cui ha richiamato i punti della strategia dell’Unione agli oltre 200 partecipanti all’incontro, tra Ministri, Sottosegretari, funzionari della Giustizia e funzionari dei Ministeri competenti per l’infanzia dei Paesi dell’UE, rappresentanti delle istituzioni dell’UE, di organizzazioni internazionali come Unicef e Consiglio d’Europa, di coordinamenti europei e nazionali di ONG, nonché delle reti europee ENOC (Rete europea degli Ombudsman per l’Infanzia) e ChildONEurope (Rete Europea degli Osservatori Nazionali sull’Infanzia).
L’iniziativa è stata organizzata da Franco Frattini insieme alla Ministra della Giustizia della Germania Brigitte Zypries, che nel suo intervento ha riportato alcune importanti azioni intraprese in Germania in materia di prevenzione e contrasto alla violenza e allo sfruttamento dei minori, come per esempio campagne di sensibilizzazione “il mio corpo mi appartiene”, le audizioni protette in fase giudiziaria e la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale fino al compimento della maggiore età della vittima.
Tra gli altri relatori Ronald K. Noble, segretario generale di Interpol, ha illustrato le tecniche di individuazione dei pedofili tramite l’analisi dettagliata delle immagini videoregistrate o fotografiche di carattere pedopornografico in cui non vengono mai ripresi i volti degli stessi pedofili, mentre Joseph Moyersoen, coordinatore del Segretariato di ChildONEurope, ha presentato i risultati della ricerca sulle Osservazioni conclusive del Comitato ONU sui diritti del fanciullo rispetto ai rapporti dei Paesi dell’Unione Europea in materia di amministrazione di giustizia minorile. Dallo studio è emerso che questo è l’unico tema specifico su cui tutti i Paesi dell’UE esaminati (27 membri +2 candidati) hanno ricevuto una o più raccomandazioni dal Comitato ONU, focalizzate soprattutto sulla necessità di rispettare le norme esistenti a livello internazionale e nazionale – in particolare per quanto riguarda la privazione della libertà personale – di avere risorse umane ed economiche sufficienti, dati disaggregati in materia, personale adeguatamente formato e di avviare, o rinforzare la dove già esistenti, misure alternative alla detenzione nonché un sistema di giustizia riparativa.
Nell’incontro sono stati discussi la struttura che dovrà avere il Forum (composizione, organi, metodologia di lavoro), come far partecipare attivamente bambini e ragazzi al Forum, nonché i temi di approfondimento che il Forum dovrà via via affrontare.
In assenza di un consenso unanime sulle decisioni da adottare, tenuto conto che alcuni partecipanti non si sentivano sufficientemente istruiti sull’iniziativa, sopratutto le ONG, è stato concordato di rinviare ad una successiva occasione tali decisioni.
Rispetto alla struttura e alla partecipazione attiva di bambini e ragazzi è stato concordato di organizzare un incontro a Bruxelles con un gruppo ristretto a luglio, composto da uno o due rappresentanti dei sei gruppi invitati (istituzioni dell’UE, Stati membri, organizzazioni internazionali, coordinamenti europei di ONG, Reti ENOC e ChildONEurope) per adottare una proposta condivisa. Rispetto ai temi, molti sono stati proposti, dalla povertà infantile al sostegno alla genitorialità dalla giustizia minorile alla violenza all’infanzia, ma il tema su cui si è dibattuto di più e che sarà probabilmente il primo argomento che il Forum affronterà è proprio quello della partecipazione dei bambini e dei ragazzi.
A detto incontro per l’Italia erano presenti, oltre a Daniela Melchiorre, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Anna Serafini, Presidente della Commissione Bicamerale, Adriana Ciampa, Dirigente del Ministero della Solidarietà Sociale, Anna Maria Matarazzo, Dirigente del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, Laura Laera; Delegato Zona Nord dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia e Grazia Cesaro per l’Unione delle Camere Minorili.
Al termine dell’incontro è stata adottata la Dichiarazione di Berlino, in cui i Ministri dei Paesi membri dell’UE, rappresentanti delle istituzioni dell’UE, del Consiglio d’Europa, di Unicef, della rete ENOC, della rete ChildONEurope e della società civile decidono tra l’altro di fornire il loro appoggio al lancio del Forum e alla strategia dell’Unione Europea sui diritti dei bambini.
Joseph Moyersoen
Berlino, 5 giugno ‘07
Documenti allegati: I incontro Forum Europeo – Berlino 4 giugno 07 per sito AIMMF_3
(Relazione all’incontro di studio del 23.5.2007 organizzato dalla Camera Minorile di Milano che rielabora un intervento svolto il 24.1.2007 al percorso di ricerca e formazione dal titolo: “Il rapporto tra giurisdizione e amministrazione nella tutela del minore e delle sue relazioni familiari” rivolto ai dirigenti dei Servizi alla Persona della Provincia di Milano)
Documenti allegati: L’AFFIDAMENTO DEL MINORE ALL’ENTE PUBBLICO MG Domanico
LA COMPETENZA SULL’AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI
dopo l’ordinanza della Cassazione n. 8362 del 3.4.2007
(relazione al seminario AIAF del 16 maggio 2007 – Milano)
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 22.3.2007, depositata il 3.4.2007, che ha risolto il conflitto negativo di competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni di Milano in relazione ai procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati, conflitto determinatosi a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/06, pone alcuni seri interrogativi, soprattutto di natura processuale, in relazione alla interpretazione e applicazione della normativa da parte dei Tribunali per i Minorenni che, secondo l’indicazione della Corte, dovranno decidere anche le domande di natura economica – già di competenza del Tribunale Ordinario ai sensi dell’art. 148 c.c. – se proposte contestualmente alla domanda di affidamento dei figli.
Tuttavia questa importante decisione della Suprema Corte, se letta anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento e della legislazione sovra-nazionale nonché di altre sentenze della stessa Cassazione e della Corte Costituzionale, rende a mio parere possibile l’adozione, da parte dei Tribunali per i minorenni, di soluzioni efficaci dal punto di vista processuale, in attesa di interventi legislativi che chiariscano i numerosi dubbi che stanno emergendo nella applicazione della legge da parte della giurisprudenza di merito.
Va anzitutto apprezzato il fatto che sia stato dalla Corte affermato, che con l’entrata in vigore della legge n. 54 non è vero che tutto resta come prima in relazione alla ripartizione delle competenze, come viceversa sostenuto oltre che dal Tribunale di Milano, da gran parte della giurisprudenza sia dei Tribunali per i minorenni che dei Tribunali Ordinari. Cosa che non era affatto scontata. La legge n. 54 ha comportato una innovazione rispetto alla precedente regola del riparto che attribuiva la cognizione delle controversie concernenti il contributo al mantenimento del figlio naturale al Tribunale Ordinario anche in caso di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all’affidamento, cosa oggi non più consentita. Questa corretta interpretazione della legge, affermata oggi in modo chiaro e autorevole dalla Suprema Corte, pone una importante base dalla quale credo non si debba tornare indietro . Afferma la Corte: “…una volta che gli artt. 155 e seg. c.c. concorrono a plasmare… l’art. 317 bis c.c., quest’ultima disposizione si arricchisce di nuovi contenuti: non solo quindi… dei nuovi principi sulla bigenitorialità, sull’esercizio della potestà genitoriale e sull’affidamento, ma anche della regola di inscindibilità della valutazione relativa all’affidamento da quella concernente i profili patrimoniali dell’affidamento. Il giudice specializzato… è chiamato, nell’interesse del figlio, ad esprimere una cognizione globale, estesa alla misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione, e , quindi investente i profili patrimoniali dell’affidamento”.
L’unità delle competenze, su affidamento e mantenimento, è soluzione che appare maggiormente orientata, afferma la Corte, alla realizzazione di principi espressi dalla Costituzione: “…il principio di eguaglianza… esige che i minori non ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati. …Ritiene il Collegio che vi sarebbe un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela, in caso di crisi del rapporto di convivenza tra i suoi genitori naturali ricevesse dall’ordinamento una risposta frazionata, con la perdita di quella valutazione globale… che soltanto una cognizione estesa anche alle conseguenze patrimoniali dell’affidamento può assicurare.” Inoltre, prosegue la Corte, lo sdoppiamento di competenze comporterebbe un evidente sacrificio del principio di concentrazione delle tutele che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo.
Acquista dunque particolare importanza, per le conseguenti opzioni interpretative in campo processuale, questo richiamo forte della Suprema Corte alla necessità di garantire parità di trattamento ai figli, siano essi nati da genitori coniugati o meno, nel rispetto del principio di eguaglianza, figli minori che oggi sono titolari di diritti propri e autonomi, sanciti finalmente dalla legge n. 54 nel rispetto delle indicazioni già fornite dalla normativa internazionale .
Ma la Corte di Cassazione fornisce anche altre indicazioni che possono orientarci per una corretta e efficace interpretazione delle norme.
Le indicazioni di natura processuale possono così essere riassunte:
Dunque, come già detto, la Corte di Cassazione richiama più volte la necessità che sia rispettato il principio di eguaglianza e di parità di trattamento dei figli, a prescindere dalla natura del vincolo che ha legato i genitori in conflitto tra loro.
Tali principi richiamati dalla Corte esigono, allora, anche parità di trattamento con riferimento alla effettività della tutela, poiché, in caso contrario, sarebbe un richiamo solo formale e sterile, ove cioè i diritti fatti valere non avessero la effettiva possibilità di essere efficacemente azionati, con la previsione quindi dell’obbligo della difesa tecnica, per poter essere poi riconosciuti nell’ambito di un procedimento che segua un percorso prestabilito, ove le regole poste servano non solo a garantire il confronto tra diritti ed interessi contrapposti e la piena conoscenza di essi da parte di un giudice imparziale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio – di fatto già garantito anche nel procedimento camerale – ma consentano anche di fornire al giudice elementi di valutazione che abbiano poi valore probatorio pieno: essenzialmente, quindi, possibilità di ammettere prove testimoniali, disporre consulenza tecnica di ufficio, disporre ordini di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., come già accade per i procedimenti ai sensi degli articoli 250 e 269 cod. civ. che si svolgono avanti al tribunale per i minorenni. A queste condizioni sarà poi agevole riconoscere la natura di titolo esecutivo al provvedimento finale, quand’anche mantenga la forma del decreto, in mancanza di una espressa previsione legislativa che indichi la forma della sentenza.
Si tratta infatti di procedimenti aventi certamente natura contenziosa nonché identico contenuto rispetto ai procedimenti di separazione che si svolgono davanti al tribunale ordinario (a parte la necessità, in quella sede, di sciogliere il vincolo di coniugio). Certamente il rito camerale è compatibile con l’esercizio dei diritti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori, a condizione però che non si faccia riferimento puramente e semplicemente agli artt. 336 c.c. e 737 e seg. c.p.c. – pena la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, che si riproporrebbe alla Corte Costituzionale in modo nuovo, ora che devono essere affrontate anche le conseguenti statuizioni di carattere economico – ma si adatti il rito camerale alla particolare natura delle controversie in questione e al tipo di domande che vengono proposte in giudizio, dal momento che il rito camerale, come ha evidenziato la stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, non è altro che un “contenitore neutro, nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status” (Cass SU n. 5629/1996) –
Certo la questione è delicata e non sembra che vi sia, allo stato, un orientamento in tal senso da parte dei giudici minorili né la necessità dell’obbligo della difesa tecnica sembra sia stato affermato dai primi commentatori alla ordinanza della Corte né, per la verità, in precedenza . Colpisce inoltre il silenzio della Suprema Corte sul punto, nonostante questa tematica sia stata più volte affrontata dalla stessa Cassazione che, oltre ad avere sempre più puntualizzato che con il rito della volontaria giurisdizione, o meglio, nei procedimenti camerali vengono trattate le più diverse materie, con la conseguenza che è la particolare duttilità e snellezza del rito ad adattarsi alla diversa natura delle controversie, è arrivata da ultimo a sostenere, con una importante sentenza (la n. 6926 del 10.10.2006) la necessità della difesa tecnica nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno in ogni caso in cui il provvedimento da emettere incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona.
Questo, dunque, il nodo fondamentale che questa ordinanza della Corte non scioglie espressamente ma che può, a mio parere, essere sciolto dai Tribunali per i Minorenni attraverso una interpretazione sistematica delle norme nazionali e sovra-nazionali, nel rispetto dei principi richiamati dalla Suprema Corte e delle indicazioni dalla stessa fornite nell’ordinanza in esame.
Ritengo quindi che oggi si possa affermare, senza che questa sia una interpretazione arbitraria o non consentita dalla natura degli interventi del giudice minorile, la necessità di introdurre l’obbligo della difesa tecnica per tali procedimenti, per un pieno e sostanziale rispetto del principio di parità di trattamento e di eguaglianza. Né appare argomentazione convincente, per sostenere la impossibilità di prevedere la difesa tecnica obbligatoria, il fatto che la previsione legislativa di cui all’art. 37 comma 3 della legge 149/2001 non sia ancora divenuta operativa, essendo di anno in anno rinviata l’entrata in vigore della legge . Infatti l’attuale quadro normativo non impedisce che sia adottata tale soluzione.
Il terzo comma dell’art. 82 c.p.c., che va considerata norma di carattere generale, prevede l’obbligo di stare in giudizio con il difensore salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. L’art. 737 c.p.c., che si intitola forma della domanda e del procedimento (nei procedimenti in camera di consiglio, come titola il Capo VI) appare neutro, giacchè prevede che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato. Vero è che l’art. 336 c.c. prevede espressamente che i provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Gli articoli precedenti sono quelli de titolo IX relativo alla potestà dei genitori, e quindi anche l’art. 317 bis. Peraltro, a prescindere dalla considerazione che dalla dizione di tale norma appare forzato farne derivare che avanti al tribunale per i minorenni non potrebbe mai essere prevista la difesa tecnica obbligatoria (la norma non dice che il ricorso non può essere presentato personalmente dalla parte) si osserva comunque che l’art. 317 bis è stato riformulato per effetto dell’art. 4 della legge n. 54/2006 che innesta nella norma applicata dal tribunale per i minorenni l’art. 155 c.c. che riguarda i provvedimenti relativi ai figli in cause di scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi (capo V del titolo VI relativo al matrimonio) che si svolgono con la difesa tecnica obbligatoria.
Non può trascurarsi poi che l’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte ha con sempre maggiore attenzione valutato diverse fattispecie trattate in procedimenti camerali per arrivare ad affermare l’obbligo della difesa tecnica di cui all’art. 82 c.p.c. ogniqualvolta la natura contenziosa del procedimento e gli interessi e diritti in gioco esigano, per la realizzazione del diritto inviolabile di difesa, non solo il rispetto del principio del contraddittorio ma anche la effettiva assistenza legale nel processo.
Del resto la difesa tecnica obbligatoria viene già da tempo richiesta nei procedimenti camerali contenziosi ai sensi dell’art. 250 e 269 c.c. che si svolgono avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano .
Solo l’obbligo della difesa tecnica anche nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati potrà, da un lato, consentire l’applicazione delle norme del processo di cognizione in quanto compatibili con il procedimento camerale e, dall’altro, rendere effettiva la tutela e realizzare quella piena parità di trattamento tra i figli minori, portatori di identici diritti siano essi figli naturali o legittimi – distinzione, tra l’altro, che un disegno di legge varato dal Governo il 16 marzo u.s. mira ad eliminare, prevedendo un unico stato giuridico di filiazione – nel pieno rispetto dei principi richiamati dalla Suprema Corte.
Maria Grazia Domanico
Documenti allegati: relazAIAF16maggio2007_2_2
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
con il patrocinio della Regione Campania
e dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
CONVEGNO NAZIONALE
AVVOCATO, CURATORE, RAPPRESENTANTE:
CHI “DIFENDE” IL MINORE NEL PROCESSO?
Esperienze europee ed italiana a confronto
Napoli, 2-3 febbraio 2007
Centro Studi Europeo sulla devianza minorile
di Nisida
Invito
PROGRAMMA
Venerdì 2 febbraio 2007
Ore 09,30
Introduce
Fabrizia Bagnati
Presidente Unione Nazionale Camere Minorili
Saluti
Rosario Priore
Direttore Dipartimento Giustizia Minorile
Anna Serafini
Presidente Commissione Bicamerale per l’infanzia
Maria Rita Verardo
Presidente dell’Associazione Italiana Magistrati
per i Minorenni e per la Famiglia
Stefano Trapani
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli
Franco Tortorano
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Andrea Pisani Massamormile
Presidente Camera Civile di Napoli
I SESSIONE:
Rappresentanza e difesa del minore
nel processo civile
Grazia Cesaro a colloquio con
Gianfranco Dosi
Avvocato, Osservatorio sul Diritto di Famiglia
Ferruccio Tommaseo
Università degli Studi di Verona
Gemma Tuccillo
Magistrato, Tribunale per i Minorenni di Napoli
Ore 13,30-14,30
Colazione di lavoro
Ore 14,30
II SESSIONE:
Uno sguardo sull’Europa
Maria Giovanna Ruo a colloquio con
Anna Bednarek
Giudice, Console dell’Ambasciata di Polonia presso la
Repubblica Italiana
Simonetta Hornby
Avvocato, Presidente del Tribunale di Special Educational
Needs and Disability, London
Andree Milliet
Avvocato del minore presso il Tribunale di Aix-en-Provence
Emilio Sanchez
Avvocato in Barcellona ed in Roma
Sabato 3 febbraio 2007
Ore 10,00
III SESSIONE:
Rappresentanza e difesa del minore
nel processo penale
Luca Muglia a colloquio con
Vincenzo Maiello
Avvocato, Unione Camere Penali
Serafino Nosengo
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Piercarlo Pazè
già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino
Ore 12,00
Conclusioni
Elena Zazzeri
Le Camere Minorili di:
Bari, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze,
Lecce, Milano, Napoli, Nocera Inferiore, Palermo,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Viterbo
ringraziano:
Regione Campania
Ordine Avvocati di Napoli
Banca Popolare di Ancona
CODIME s.p.a.
INFORMAZIONI
Comitato Scientifico
Avv. Fabrizia Bagnati, Avv. Grazia Cesaro,
Avv. Luca Muglia, Avv. Maria Giovanna Ruo,
Avv. Elena Zazzeri
Comitato Organizzativo
Avv. Katia Di Cagno, Avv. Gianfranco Trotta
Segreteria Organizzativa
Via Bisignano, 11 (Na) – 80121
tel. 081 406171 / 081 405333
Avv. Gigliola Savastano
349 8548162 – 080 5581555
Avv. Katia Di Cagno
Alberghi convenzionati
Hotel Palazzo Alabardieri ****
Via Alabardieri, 38 (Na) tel. 081 415278
Hotel Majestic ****
Largo Vasto a Chiaia, 68 (Na) tel. 081 416500
Bed & Breakfast “Terrazza Pignatelli”
Via Ascensione, 8 (Na) tel. 081 408351
Bed & Breakfast “Belle Suite”
Vico dei sospiri (Na) tel. 081 7647932
Documenti allegati: invUnionenacamereminori_1
REVOCA dell’ORDINANZA di APPLICAZIONE della CUSTODIA CAUTELARE per GRAVI e RIPETUTE VIOLAZIONI delle PRESCRIZIONI del COLLOCAMENTO in COMUNITA’
Tribunale per i Minorenni di Milano, ordinanza del 15.11.2006 Giudice Estensore Dr. Maria Grazia Domanico
L’ordinanza segnalata è stata emessa a seguito di impugnazione ex art.310 c.p.p. dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il periodo di un mese ai sensi dell’art. 22 co. 4° DPR 448/88, per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con la misura del collocamento in Comunità.
L’impugnazione suddetta è stata qualificata come appello ex art.310 c.p.p. sebbene il difensore l’avesse proposta come riesame di tutta la vicenda cautelare dell’imputato: stante l’effetto devolutivo dell’appello, il Tribunale ha limitato la propria cognizione alla verifica della legittimità dell’ordinanza e la correttezza del giudizio del GIP nell’applicazione della custodia in carcere per gravi e ripetute violazioni da parte del minore delle prescrizioni imposte con la precedente misura cautelare del collocamento in Comunità.
Il punto di diritto di maggiore interesse è così enunciato: “con riferimento agli aggravamenti delle misure cautelari per violazioni di prescrizioni, di cui agli artt. 20 c. 3°, 21 c. 5°, 22 c. 4° cppm, il giudice deve procedere con estrema prudenza nell’identificare i concreti comportamenti che integrino le violazioni a prescrizioni, comportamenti “irregolari” del minore che non possono quindi essere genericamente enunciati ma devono essere specificamente descritti e congruamente valutati, avendo ben presente anche la condizione psicologica in cui si trovi il minore e la fase del percorso educativo in atto, al fine di evitare, per quanto possibile, il c.d. “effetto a cascata” delle misure cautelari, (…) stante la natura sanzionatoria degli aggravamenti di misura previsti”.
Il Tribunale sottolinea infatti anzitutto come la norma non preveda una tipizzazione delle violazioni e come le sanzioni previste non sono applicabili obbligatoriamente ed automaticamente.
L’art. 22 co 4 cppm prevede infatti che la sanzione possa seguire:
Il Collegio quindi rileva che il minore non si è mai allontanato dalla Comunità e che la decisione assunta dalla struttura di allontanare il minore in misura cautelare è illegittima giacché tale decisione può essere assunta solo dalla Autorità Giudiziaria.
Esamina poi l’inadempimento alle prescrizioni da parte del ragazzo sotto il profilo delle gravi e ripetute violazioni, analizzando le relazioni dei S.S. in atti ed in particolare osserva:
In sintesi il Tribunale sottolinea come le generiche difficoltà del minore ad accettare il progetto educativo non possono qualificarsi come “gravi e ripetute violazioni” di prescrizioni;
Ed esemplifica come irrilevanti, ai presenti fini, comportamenti come “un cellulare tenuto nascosto nel cesto della biancheria sporca” ovvero il generico riferimento a un “atteggiamento oppositivo”, “incurante delle regole comunitarie”, “polemico”, “non accetta consigli”, “non ammette di aver sbagliato”, “se rimproverato reagisce sdrammatizzando o facendo la vittima”, “non è disponibile al confronto”.
Rileva infine come nelle precedenti relazioni vi fossero riferimenti del tutto contraddittori e contrastanti che evidenziavano che “…I B in Comunità ha sempre mantenuto un comportamento educato e rispettoso sia verso gli operatori sia verso i compagni”.
Il Tribunale ribadisce che il riferimento contenuto nell’art.22 cppm a “gravi e ripetute violazioni”, sebbene non descritte dalla norma, presuppone che vi sia da parte del giudice una esatta individuazione delle stesse.
Conclude quindi che non si ravvisa un comportamento del ragazzo che integri le gravi e ripetute violazioni richieste dall’art. 22 DPR 448/88 ed, in accoglimento dell’appello proposto, revoca l’ordinanza, disponendo l’immediata scarcerazione dell’imputato ed il suo immediato collocamento in struttura comunitaria diversa dalla precedente.
TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO
20123, via Leopardi, 18 – tel. 02-46721
Proc. n. /06 R.G.N.R.
N. /06 GIP
N. /06 R.I.M.C.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.
Daniela Guarnieri Presidente
Maria Grazia Domanico giudice relatore
Francesca Avon giudice onorario
Daniele Grioni giudice onorario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(art. 310 c.p.p.)
nel procedimento penale a margine indicato nei confronti di I B, nato a il, imputato del reato p. e p. art. 110, 628 c. 1 e 3 n. 1 c.p. in Magenta il 15.6.2006, difeso di fiducia avv. E S del Foro di Milano;
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello proposto, REVOCA l’ordinanza GIP del 19.10.2006 e, per l’effetto, dispone l’immediata scarcerazione dell’imputato, se non detenuto per altra causa, disponendo che lo stesso sia immediatamente ricollocato, a cura dell’USSM, in struttura comunitaria diversa dalla precedente in applicazione dell’ordinanza 14.8.2006.
Del presente dispositivo viene data lettura in udienza.
Si notifichi immediatamente
Milano, Camera di Consiglio del 15.11.2006
Il giudice estensore
Dr. Maria Grazia Domanico
Il Presidente
Dr. Daniela Guarnieri
Il Cancelliere
Documenti allegati: 310cpp tm milano_2
Documenti allegati: sentenza_2
Documenti allegati: affido20condiviso20figlio20naturale_2
ESTINZIONE del REATO per ESITO POSITIVO della PROVA (Tribunale per i Minorenni di Milano- 06.06.2006 –Pres. Est. Dr. Maria Grazia Domanico)
“Il comportamento del minore durante la prova va valutato complessivamente, in relazione a quelle che sono le sue possibilità in quel dato momento, promuovendo in lui una predisposizione al cambiamento ed al passaggio dall’agito al pensato. La non piena adesione al lavoro psicologico non può costituire, di per sé, una valutazione negativa dell’esito della prova. Inoltre, non è pensabile che il risultato positivo o meno della messa alla prova possa essere condizionato anche da fattori esterni (quale, nel caso di specie, la chiusura del centro di mediazione dopo che il minore aveva accettato di incontrare le vittime) ma occorre attentamente valutare soprattutto l’atteggiamento dell’imputato anche nei confronti degli operatori sociali, nell’instaurare con loro un rapporto di fiducia e di reale collaborazione, nonché la serietà e la responsabilità con cui affronta i diversi impegni e problemi che via via s’incontrano nella realizzazione del progetto”
La sentenza che si segnala ha sancito l’estinzione, per esito positivo della prova, del reato di violenza sessuale commessa dall’imputato di anni 14-15 nei confronti di tre bambini (minori di anni 10) consistita in esibizione del pene e atti masturbatori che l’imputato chiedeva alle vittime di compiere.
In sede di verifica finale della messa alla prova durata 2 anni, il PM ha richiesto la condanna dell’imputato, valutando negativamente l’esito della prova per la discontinua adesione del minore al progetto, ed in particolare al percorso di sostegno psicologico, punto del progetto, a parere del PM, di fondamentale importanza in relazione alla natura del reato e alla gravità dello stesso.
Il Collegio perviene viceversa ad una valutazione positiva della prova, come ritenuto anche dagli operatori sociali, la cui motivazione viene tenuta in particolare considerazione.
Il Tribunale anzitutto enuncia i fondamenti dell’istituto della messa alla prova ed il suo essenziale differenziarsi da una forma di “sanzione alternativa”, in particolare perché non mira ad un’azione ri-educativa, cioè ad una modifica del comportamento, ma ha finalità educative.
In particolare sottolinea che il progetto elaborato:
– deve tener conto delle risorse del minore idonee ad instaurare un processo di responsabilizzazione e maturazione e della sua disponibilità al cambiamento;
– non deve avere un contenuto esclusivamente e rigidamente prescrittivo e può anche essere modificato in itinere da parte del Tribunale;
– deve essere fortemente personalizzato in modo che sia il più possibile compreso e accettato dal minore, con consapevole partecipazione.
Con riguardo poi alla valutazione dell’esito della prova, il Tribunale esplicita che:
– il percorso può avere anche momenti critici;
– non è pensabile che il risultato positivo o meno della messa alla prova possa essere condizionato anche da fattori esterni;
– occorre valutare soprattutto l’atteggiamento dell’imputato (il rapporto di fiducia e di collaborazione con gli operatori, la serietà e responsabilità con cui affronta i diversi impegni e problemi).
Essenzialmente il Collegio afferma che “considerate le caratteristiche dell’agire adolescenziale e le finalità educative della messa alla prova, bisogna quindi valutare gli strumenti e i percorsi che consentano di avviare e di portare avanti (e non necessariamente concludere) un processo di trasformazione”.
In tale ottica, il Tribunale si sofferma sulla valutazione della prescrizione all’imputato di aderire a un percorso di sostegno psicologico o terapeutico nell’ambito del progetto di messa alla prova, con particolare riferimento al coinvolgimento del minore in reati di natura sessuale.
Le diverse attività (lavoro, volontariato…) contenute nel progetto possono avviare quei movimenti psichici che motivano una domanda di cura e di uno spazio specifico per il lavoro psichico. Quindi il lavoro psichico può accompagnare e potenziare i compiti previsti dalla messa alla prova, ma è difficilmente valutabile al di fuori dei criteri soggettivi e i suoi effetti possono verificarsi a lungo termine, ben oltre il periodo di sospensione del processo.
Da tali considerazioni il Tribunale fa discendere il suo interessante orientamento che viene così enunciato: “Non è prescrivibile un percorso psicologico in assenza di una domanda soggettiva che, agganciandosi al transfert, permetta di avviare un lavoro psichico.
In questo senso, la non piena adesione al lavoro psicologico non può costituire, di per sé, una valutazione negativa dell’esito della prova. Il comportamento del minore durante la prova va valutato complessivamente, in relazione a quelle che sono le sue possibilità in quel dato momento, promuovendo in lui una predisposizione al cambiamento e al passaggio dall’agito al pensato”.
Il Collegio giunge quindi alla dichiarazione di esito positivo della prova, valutando in particolare:
– il lungo periodo trascorso dal reato (6 anni) senza subire altre denunce, e l’integrazione sociale del giovane;
– il fatto che il minore abbia mantenuto sempre l’attività lavorativa;
– la buona tenuta dell’imputato sui punti del progetto che lo hanno impegnato nel “fare” con riferimento anzitutto all’attività socialmente utile;
– la sua disponibilità ad intraprendere il percorso di mediazione (non attuato per cause a lui non imputabili);
– il fatto che le difficoltà incontrate dal minore fossero dovute anche alle scarse risorse personali e familiari;
– l’opinione degli operatori circa l’importanza di dare al giovane riconoscimento della positività degli sforzi compiuti.
Il presente provvedimento è stato di recente massimato e commentato da Marilena Colamussi in Famiglia e Minori de Il Sole 24 ore n.1/2007. Il commento inserito nella sezione riservata al tema del mese “responsabilità genitoriale”, analizza in modo completo l’istituto della messa alla prova, partendo dai presupposti dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore e della responsabilità dell’imputato in ordine al fatto-reato e ripercorrendo poi le modalità applicative della messa alla prova (caratteristiche del progetto, ruolo dei servizi, verifiche e valutazione dell’esito).
Il provvedimento esaminato risulta interessante sotto più profili:
– in relazione alla considerazione delle dichiarazioni confessorie dell’imputato, che sembrerebbe avallare l’orientamento giurisprudenziale circa la necessità dell’ammissione dell’addebito da parte del minore per accedere alla messa alla prova (TM Bologna 10.9.1992)
– in relazione alla valutazione delle risorse del minore con riferimento alla sua situazione non solo personale ma anche familiare/ambientale con conseguente contestualizzazione del fatto-reato e dell’atteggiamento processuale dell’imputato rispetto all’influenza negativa dell’ambiente familiare;
– in relazione alla rilevanza della disponibilità dell’imputato ad intraprendere il percorso di mediazione (anche dovuta all’atteggiamento di apertura dimostrata dalle famiglie delle vittime): punto della messa alla prova che viene valutato come positivo nonostante la mediazione non sia potuta avvenire a causa della chiusura dell’ufficio.
La portata innovativa del provvedimento sembra concentrarsi nelle massime sopra riportate che esplicitano in modo chiaro ed analitico l’orientamento del Tribunale per una valutazione dell’esito della prova non basata sulla corrispondenza formale tra quanto prescritto dal TM e quanto adempiuto dal minore, ma sulla osservazione complessiva della personalità del minore e dell’impegno messo in campo dallo stesso: in sintesi il giudizio deve valutare l’avviamento (non necessariamente la conclusione) di processi di trasformazione che indichino la attivazione o riattivazione del percorso di crescita.
In particolare, poi, la sentenza mette argutamente in luce la contraddizione in termini che sta alla base della “prescrizione” e della valutazione dell’“adempimento” da parte del minore del percorso di sostegno psicologico ai fini dell’esito della messa alla prova. Il minore può essere in grado di aderire a tale percorso solo nel momento in cui abbia maturato una qualche domanda di cura ed i risultati del percorso possono essere valutabili in un tempo di gran lunga successivo al termine del percorso di messa alla prova.
In tale ottica il percorso psicologico può essere proposto al minore, come occasione per avviare quella domanda di cura, in aggiunta alle attività previste nel progetto, ma non potrà, da solo, motivare la valutazione negativa o positiva dell’esito della prova.
(Tribunale per i Minorenni di Milano, Sentenza 6.6.2006 Pres. Est. Dr. Maria Grazia Domanico)
Conclusioni delle parti
P.M.: esito negativo della messa alla prova; applicazione art. 98 c.p., attenuanti generiche, ultimo comma art. 609 bis, anni due di reclusione. In subordine perdono giudiziale.
difesa: estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
M è stato rinviato a giudizio con decreto in data 3.3.2003 del GUP in sede per rispondere dei reati continuati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter u.c. c.p. commessi ai danni di A, B e C, tutti minori degli anni 10, meglio descritti nel capo di imputazione.
Nel corso dell’udienza dibattimentale del 9.12.2003, sull’accordo delle parti, venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di escussione dei tre minori parti lese con trascrizione della videocassetta, nonché i verbali delle dichiarazioni rese da H F (madre di B), L R e P R (genitori di C), R L (madre di A), M A (nonna di A), N E (madre di M N). Il processo veniva quindi rinviato all’udienza del 9.3.2004 per l’esame dell’imputato, richiesto dal PM, disponendo il Collegio la presenza degli operatori psicosociali competenti per il Comune di M e incaricando l’USSM di Milano di collaborare con i servizi territoriali per una presa in carico dell’imputato.
All’udienza del 9.3.2004 si procedeva all’audizione degli operatori e all’esame dell’imputato. Quindi le parti concludevano concordemente richiedendo la sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza il processo veniva sospeso ai sensi dell’art. 28 DPR 448/88 per la durata di anni due sulla base del progetto elaborato dai Servizi e discusso in udienza, progetto che prevedeva:
• lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’imputato
• colloqui psicologici con il dr. D, valutando eventuale psicoterapia
• colloqui di verifica e sostegno con l’Assitente Sociale
• attività di volontariato da individuarsi da parte dei servizi in accordo con l’imputato
• attività di sostegno e di verifica con la famiglia da parte dei Servizi
• delega al G.O. Maria Cristina Calle a seguire l’andamento della prova ex art. 27 4° comma disp. att. con colloqui periodici di verifica con il minore e gli operatori.
Si svolgevano quindi presso questo Tribunale colloqui di verifica con il G.O. delegato, alla presenza anche degli operatori e, in taluni incontri, anche del difensore, nei giorni 18.6.2004, 26.11.2004, 10.6.2005, 5.10.2005 e 7.4.2006.
Veniva infine fissata l’odierna udienza ove sono stati discussi gli esiti del periodi di prova ed il contenuto delle relazioni trasmesse dagli operatori. All’esito, le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto.
Ritiene il Collegio che la responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli risulti dall’esame della documentazione acquisita sull’accordo delle parti, nonchè dalle dichiarazioni stesse del M, di contenuto parzialmente confessorio, rese all’udienza dibattimentale del 9.3.2004.
Va premesso che il reato si inserisce, come hanno rilevato gli operatori “…in una dimensione di faida familiare allargata, dove…pare siano state fatte altre denunce e querele”. È emerso, infatti, come tra la famiglia dell’imputato e i familiari delle vittime vi fossero da tempo conflitti, la cui natura ed entità non è stata chiarita. L’atteggiamento dei familiari del M ha infatti negativamente influito, inducendo nel ragazzo un atteggiamento di totale chiusura e negazione rispetto ai fatti, almeno fino all’udienza del 9 marzo 2004. Peraltro va sottolineato che i genitori delle vittime, a mezzo del difensore, hanno voluto rappresentare al Tribunale che non era loro desiderio che si pervenisse alla condanna dell’imputato, richiedendo, piuttosto, che egli fosse adeguatamente seguito da operatori specializzati, essendo rimasto per troppo tempo senza che si fosse proceduto ad alcuna valutazione (in effetti sollecitata in sede dibattimentale) ed essendo vittima di atteggiamenti inadeguati da parte dei familiari. In particolare, nella memoria depositata ex art. 90 c.p.p. in data 15 aprile 2003, il difensore delle parti lese scriveva “…Ribadendo la necessità di una costante valutazione delle condotte di M, si ricorda di aver evocato…anche l’applicazione della messa in prova, evenienza che le scelte difensionali hanno forse allontanato dallo scenario di possibili esiti processuali, ma nei cui confronti si ribadisce… una valutazione positiva. E ciò tanto più ove si consideri la particolarità del reato contestato; reato che si realizza attraverso una condotta spesso sintomo di confusione rispetto alla propria identità, di ignoranza rispetto ai fenomeni della vita, di vuoto rispetto a un proprio progetto di crescita. …si fa presente, con forza, la necessità che M non sia lasciato solo…ad elaborare la pesante vicenda che lo coinvolge e che il Giudice …voglia disporre un congruo progetto di valutazione e accompagnamento dell’imputato, con un’adeguata diagnosi, anche ambientale. Tutto ciò come elemento indispensabile al raggiungimento degli altri obiettivi che il Tribunale per i Minorenni si pone: recuperare … il soggetto in età evolutiva che deve affrontare da protagonista il processo penale accompagnandolo sino alla comprensione intellettuale ed emotiva della gravità del momento. Tutto ciò con evidente vantaggio certo per l’imputato ma anche per i ragazzini fatti oggetto delle sue sciagurate attenzioni”. Questo ammirevole atteggiamento delle vittime, di cui va dato loro atto, e che è stato interamente rappresentato all’imputato nel corso dell’udienza, ha presumibilmente contribuito a sollecitare in M un movimento interiore che lo ha indotto a rilasciare dichiarazioni di contenuto confessorio (sia pure tendenti a ridimensionare i fatti rispetto a quanto denunciato dai bambini) e ad accedere ad un progetto di messa alla prova. Nel corso della prova, inoltre, in particolare nella fase finale, vi è stata una apertura molto importante da parte di M: dopo alcuni colloqui con gli operatori dell’USSM il giovane si è dichiarato favorevole ad iniziare un percorso di mediazione penale, incontrando le vittime, fatto che era ritenuto di fondamentale importanza sia dal Tribunale che dagli operatori . Pertanto l’équipe ha cercato di reperire una risorsa, sia sul territorio di Como che a Milano, segnalando la situazione all’Ufficio di Mediazione Penale (che a Milano aveva però da poco interrotto la sua attività), senza peraltro riscontri positivi.
Tale mancanza di risorse è, a parere del Tribunale, fatto molto grave e ha determinato, nel caso di specie, una battuta d’arresto negativa del progetto che certo non può essere attribuita all’imputato.
Per quanto riguarda i fatti contestati, con comunicazione del 27.9.2000 la Questura di Como, Ufficio Denunce, trasmetteva querela formalizzata da R L (madre di A) nei confronti di M in quanto il precedente giorno 25 era venuta a conoscenza dal figlio che lo stesso da tempo “giocava” con M all’interno di un garage, alla presenza anche del suo amico B, e che il gioco consisteva nell’abbassarsi i pantaloni e toccarsi nelle parti intime. A precisava poi che tutti si abbassavano i pantaloni e i più piccoli dovevano “toccare” M, e così dicendo mimava il gesto della masturbazione. Alle domande della madre il bambino riferiva poi di aver giocato due o tre volte e che una volta era presente anche C. La denunziante accertava quindi che anche la madre di C, ovvero L R, era a conoscenza di ciò, tanto che sorvegliava il figlio per evitare che si appartasse con M. La R L veniva poi a conoscenza dalla propria madre, M A, che qualche mese addietro A le aveva raccontato che M si era abbassato i pantaloni mostrando ai bambini i suoi genitali. In una occasione la nonna aveva anche notato il garage chiuso dall’interno e, ai suoi richiami, erano poi usciti M con due bambini, tra cui il nipote. Tali circostanze venivano confermate da M A (vedi verbale SIT 25.10.2000). A riferiva poi alla madre che erano obbligati a fare ciò altrimenti “erano calci in culo”. Sentito dal PM alla presenza della psicologa (audizione videoregistrata e trascritta ed acquisita al fascicolo del dibattimento sull’accordo delle parti), A, con fatica, confermava che M chiedeva a lui e a B di tirare giù le mutande, cosa che faceva anche lui; quindi si faceva toccare il pisellino che era “grosso così come un cannone”; anche B glielo aveva toccato (e A mimava il gesto della masturbazione). Quando erano con M giocavano anche con il Lego o altri giochi. Precisava infine che c’era anche C. Sentita il 16.1.2001 dalla PG in sede su delega del PM, la signora R precisava di aver portato il figlio da uno psicologo che l’aveva tranquillizzata, non rinvenendo la presenza di segnali traumatici nel minore che, in effetti, a detta della madre e anche delle maestre, appariva nonostante tutto sereno.
F H, madre di B, sentita dalla PG il 25.10.2000, riferiva che un mese addietro il figlio B le aveva riferito che mentre si trovava nel garage della famiglia di M in compagnia di M, questi si era abbassato i pantaloni e dopo avergli mostrato i genitali gli aveva chiesto di baciargli il pene, cosa che B si rifiutava di fare. Si diceva quindi preoccupata del fatto che il figlio continuasse a frequentare M ma precisava che, d’accordo con il marito, non aveva voluto denunziarlo. Sentito dal PM B confermava che M gli aveva fatto “toccare il pisellino”.
P R, padre della parte lesa C, sentito dalla PG il 30.10.2000, riferiva che il figlio era solito frequentare M. Cinque anni addietro aveva personalmente notato che il figlio, che aveva allora cinque anni, si trovava con M sotto la tettoia del magazzino di sua proprietà; avevano entrambi urinato nel tombino e quindi si erano mostrati a vicenda i genitali; in quella occasione aveva sgridato suo figlio e anche il padre di M aveva sgridato il figlio. Non aveva quindi dato peso all’episodio. Il 24.1.2001 la signora L R, madre di C, riferiva alla PG che il figlio le aveva raccontato che quando andava a casa di M per giocare con il Lego e la Play Station capitava sempre che M si tirasse giù i pantaloni e le mutande, dicendo ai bambini che se volevano giocare avrebbero dovuto accarezzargli i genitali. Anche loro, in alcuni casi, su proposta di M si dovevano spogliare per permettere a quest’ultimo di poterli a sua volta toccare. Il figlio si vergognava nel raccontarle questi episodi, cercando di cambiare argomento di fronte alle sue domande. Erano stati contattati anche i familiari del M per risolvere in modo non traumatico questa vicenda. Peraltro la sorella del M, contattata dalla madre di C, si era presentata con il fratello dicendo “diglielo che non è vero, perché sennò sono io la prima che ti spacco la faccia”. Ovviamente a M non veniva data alcuna possibilità di spiegare ed il ragazzo negava di essere stato autore delle molestie sessuali nei confronti dei bambini. Sentito dal PM anche C confermava che M diceva a lui e ad A, quando andavano a casa sua, di tirarsi giù i pantaloni e di toccargli il pene e anche baciarlo se volevano giocare. Ha poi confermato che c’era anche B e che era successo tante volte. Una volta era anche capitato che gli strofinasse il pene dietro al sedere (v. pag. 96 trascrizioni).
Durante l’esame l’imputato ha dapprima negato decisamente i fatti, poi ha affermato che i bambini potevano averlo visto mentre faceva la pipì, quindi ha precisato che lui avrebbe anche potuto dire “che cos’è che continui a guardare, lo vuoi vedere, lo vuoi prendere in mano?” “Io non volevo fare del male a nessuno” ha quindi detto. Infine è sembrato assumersi maggiori responsabilità rispetto ai fatti.
La piena capacità d’intendere e di volere del giovane, quattordicenne e quindicenne all’epoca dei fatti, emerge dalle sue buone capacità intellettive e critiche in relazione alla natura del reato, valutato il notevole divario di età tra l’imputato e le parti lese, nonchè dalle modalità di commissione dei fatti rafforzati anche da frasi minacciose (in quanto se non avessero fatto quanto lui diceva “erano calci in culo”, oppure, se volevano giocare al Lego e alla Play Station dovevano sottostare alle sue richieste).
All’odierna udienza sono stati sentiti gli operatori che hanno illustrato la relazione conclusiva del periodo di prova.
Nel motivare la sua richiesta di condanna dell’imputato il PM ha valutato negativamente l’esito della prova, in particolare osservando che non vi è stata piena adesione da parte del ragazzo a tutti i punti del progetto di messa alla prova sopra indicati; M, ha precisato la Pubblica Accusa, è stato soprattutto discontinuo nell’aderire al percorso di sostegno psicologico, punto del progetto, a parere del PM, di fondamentale importanza in relazione alla natura del reato e alla gravità dello stesso.
Il Collegio non concorda con tali valutazioni, ritenendo che debba viceversa pervenirsi ad una valutazione positiva della prova, con conseguente dichiarazione di estinzione dei reati, come ritenuto anche dagli operatori che hanno seguito per due anni il minore e la cui motivazione va tenuta in particolare considerazione.
Giova premettere in via generale che, nell’elaborare un progetto ai fini di una sospensione del processo per messa alla prova, occorre soprattutto valutare se nell’imputato vi siano risorse sufficienti per intraprendere una reale processo di responsabilizzazione e maturazione e se vi sia da parte sua una disponibilità al cambiamento e dunque non una mera adesione formale a prescrizioni non sufficientemente comprese e accettate. Il progetto di messa alla prova non dovrebbe quindi avere un contenuto esclusivamente e rigidamente prescrittivo, quasi si trattasse di una forma di “sanzione alternativa”, ma dovrebbe prevedere attività nel campo dello studio, lavorativo, del tempo libero, dell’impegno sociale o di riparazione verso le vittime, progetto che deve essere il più possibile compreso ed accettato dall’imputato e che può anche essere modificato in itinere da parte del Tribunale. I progetti devono essere dunque fortemente personalizzati: essi non sono un insieme di prescrizioni rigide scelte dal giudice, bensì una proposta di lavoro elaborata dagli operatori psicosociali con la consapevole partecipazione del minore che intende dimostrare la sua volontà di cambiamento. Si tratta di un percorso che certo può avere anche momenti critici proprio perché è molto impegnativo per un’adolescente che abbia commesso un reato; inoltre non è pensabile che il risultato positivo o meno della messa alla prova possa essere condizionato anche da fattori esterni (quale, nel caso di specie, la chiusura del centro di mediazione dopo che il minore aveva accettato di incontrare le vittime) ma occorre attentamente valutare soprattutto l’atteggiamento dell’imputato anche nei confronti degli operatori sociali, ovvero se sia riuscito o meno ad instaurare con loro un rapporto di fiducia e di reale collaborazione, nonché la serietà e responsabilità con cui affronta i diversi impegni e problemi che via via s’incontrano nella realizzazione del progetto.
Una particolare riflessione merita la prescrizione all’imputato di aderire a un percorso di sostegno psicologico o terapeutico nell’ambito del progetto di messa alla prova, con particolare riferimento al coinvolgimento del minore in reati di natura sessuale.
La novità evolutiva dell’adolescenza è data dall’incontro con il territorio reale della sessualità. L’adolescente, nell’inizio della sua vita sessuale, incontra la possibilità di mettere in atto quanto la fantasia del bambino è andata prima elaborando. L’avere a che fare con la materia sessuale lascia aperti, per l’adolescente, margini di non pensabilità che si traducono, a volte, nelle modalità di un agire fase-specifico. Quando la modalità dell’agito prevale, arriva anche a configurarsi in atti illeciti.
L’espressione diretta dell’agire illecito nell’ambito della sessualità, sconfinando dallo spazio della fantasia, rappresenta una sorta di corto-circuito nel procedere della pensabilità della propria sessualità.
Le risposte penali ai reati degli adolescenti introdotte dal DPR 448/88 trovano fondamento nell’intenzione del legislatore di uscire dalla logica storicamente dominante di “sorvegliare e punire” e di costruire spazi che consentano di ridare senso alle azioni apparentemente insensate degli adolescenti.
In questa direzione le innovazioni del processo penale, tra cui soprattutto la messa alla prova, devono poter avviare un processo di trasformazione degli agiti in pensiero, dare spazio a una revisione delle scelte che l’adolescente ha messo in atto attraverso l’agire in una risposta alle questioni che il crescere propone e, in un certo senso, impone.
La messa alla prova non mira pertanto ad un’azione ri-educativa cioè ad una modifica del comportamento ma ha finalità educative. E’ la posizione del soggetto nel mondo che deve poter trovare altre modalità di elaborazione e di costruzione, anche attraverso la trama dei diverse rapporti umani. In questo senso dovrebbe intendersi la possibilità offerta al giovane di recupero sociale, conciliandola con l’esigenza della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Certamente, quindi, una preoccupazione rilevante nella costruzione del progetto dev’essere quella di lavorare per la eliminazione della possibilità di recidiva. Considerate le caratteristiche dell’agire adolescenziale e le finalità educative della messa alla prova, bisogna quindi valutare gli strumenti e i percorsi che consentano di avviare e di portare avanti (e non necessariamente concludere) un processo di trasformazione.
Quando le risposte dell’adolescente, attraverso l’agito, restano immischiate nei meccanismi di negazione della soggettività dell’altro, come avviene nei reati a carattere sessuale, si tratta di delineare le condizioni e gli spazi che consentano di recuperare la pensabilità del processo psichico di crescita. La costruzione delle proprie condizioni di vita attraverso lo studio o il lavoro, le attività socialmente utili e la mediazione penale offrono inoltre un percorso visibile – anche e soprattutto all’imputato – e valutabile dell’impegno nei confronti dell’altro. Ciò consente di avviare concretamente, e coerentemente con analoga tendenza a privilegiare la via dell’agire, la possibilità di ricostruire e rispettare l’altrui soggettività e di procedere nella costruzione della propria.
Queste attività, che rappresentano una via indiretta e simbolica alla pensabilità delle relazioni con l’altro, possono avviare quei movimenti psichici che motivano una domanda di cura e di uno spazio specifico e delimitato per il lavoro psichico. Questo lavoro può accompagnare e potenziare i compiti previsti dalla messa alla prova, ma è difficilmente valutabile al di fuori dei criteri soggettivi e i suoi effetti possono verificarsi a lungo termine, ben oltre il periodo di sospensione del processo.
Perciò non è prescrivibile un percorso psicologico in assenza di una domanda soggettiva che, agganciandosi al transfert, permetta di avviare un lavoro psichico.
In questo senso la non piena adesione al lavoro psicologico non può costituire, di per sé, una valutazione negativa dell’esito della prova. Il comportamento del minore durante la prova va valutato complessivamente, in relazione a quelle che sono le sue possibilità in quel dato momento, promuovendo in lui una predisposizione al cambiamento e al passaggio dall’agito al pensato.
Venendo quindi alla valutazione complessiva della messa alla prova, il Collegio osserva innanzitutto come i reati siano stati commessi dal luglio 1999 al settembre 2000, ovvero tra i 14 e i 15 anni dell’imputato, che oggi ha 21 anni. Successivamente ai fatti lo M non ha subito altri procedimenti penali, non ha altre denunzie a proprio carico, ha sempre svolto attività lavorativa e appare socialmente ben integrato. Infatti vi è stata una buona tenuta dell’imputato rispetto ai punti del progetto che lo hanno impegnato nel “fare”. È vero, come sottolineano gli operatori, che l’attività socialmente utile (che si è svolta presso due case di riposo che si occupano di persone anziane) ha rappresentato l’elemento principale della sua messa alla prova. Infatti M ha iniziato il progetto presso l’RSA nel giugno 2004 con una frequenza bisettimanale. Gli operatori avevano valutato le possibili difficoltà che M avrebbe potuto incontrare nella relazione con gli anziani, a causa della sua storia personale, e pertanto si erano stabiliti alcuni obiettivi a medio e lungo termine. Inizialmente il ragazzo avrebbe dovuto imparare a rispettare le regole, confrontandosi con la struttura che gli aveva offerto anche la possibilità di instaurare nuove relazioni con coetanei (volontari e tirocinanti). Un altro obiettivo era quello del confronto con un mondo maschile non idealizzato (padre deceduto) nè persecutorio (liti persistenti tra la famiglia e i vicini di casa). Subito si manifestavano le prime difficoltà di M nella relazione con gli anziani in quanto il ragazzo difficilmente interagiva con le persone. Dopo i primi mesi M iniziava a non rispettare gli orari quindi veniva deciso un maggiore monitoraggio nel corso del quale il ragazzo esplicitava finalmente le proprie preoccupazioni e difficoltà legate essenzialmente al rapporto con gli ospiti e alla risonanza interna che le persone anziane avevano su di lui. Veniva quindi prevista una attività di volontariato presso altra casa di riposo in Como, con mansioni più concrete e pratiche da parte di M. Quest’attività veniva maggiormente accettata dal ragazzo che riusciva a svolgere con puntualità e in maniera costante il lavoro proposto. Pur essendo stati difficoltosi i colloqui con gli operatori in relazione ai suoi comportamenti e agli eventi di cui è imputato, si era tuttavia pervenuti ad una importante apertura del M quando aveva accettato di intraprendere un percorso di mediazione penale, non potutosi realizzatosi, come sopra detto, per cause indipendenti dalla sua volontà. In relazione all’attività lavorativa M ha sempre dimostrato puntualità e precisione nello svolgimento dei compiti.
In conclusione gli operatori, pur consapevoli delle difficoltà incontrate nel percorso di messa alla prova e della fatica del ragazzo di portare a termine gli impegni per lui più gravosi, dovuti anche alle scarse risorse personali e familiari, ritengono che sia importante che venga riconosciuta al giovane la positività degli sforzi compiuti e dell’impegno dimostrato soprattutto nell’ultimo periodo.
Il Collegio concorda con tale valutazione e, anche per quanto sopra motivato in via generale, ritiene debba essere posto un giudizio positivo sull’esito della prova con conseguente estinzione dei reati.
P.Q.M.
visto l’art. 531 c.p.p., 29 c.p.p.m.,
DICHIARA
Non doversi procedere nei confronti di M in ordine al reato ascrittogli perchè estinto per esito positivo della prova.
Milano, 06.06.2006
Il Presidente est.
Dr. Maria Grazia Domanico
Documenti allegati: ESTINZIONE del REATO per ESITO POSITIVO della PROVA_2
Documenti allegati: Rapporto20CRC202005-2006_2
Documenti allegati: manifesto convegno 3.3_3
In collaborazione con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
INCONTRO DI STUDIO
3 MARZO 2006 ore 15
Milano, AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Le nuove disposizioni processuali e sostanziali
in materia di separazione e divorzio.
La legge 80/05 e l’affidamento condiviso
Introducono
Avv. PAOLO GIUGGIOLI, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. MILENA PINI, Presidente AIAF Lombardia
Avv. LYCIA PETRI, Presidente Camera Minorile di Milano
Intervengono
Prof. FERRUCCIO TOMMASEO
Ordinario Diritto Processuale Civile, Università di Verona
Prof. Avv. FILIPPO DANOVI
Associato Diritto Processuale Civile, Università di Milano Bicocca
Prof. Avv. LUIGI BALESTRA
Straordinario Diritto Privato, Università di Bologna
Dott. EZIO SINISCALCHI, Presidente Sez. IX civile Tribunale Milano
Dott.ssa LIVIA POMODORO, Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano
In collaborazione con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
INCONTRO DI STUDIO
3 MARZO 2006 ore 15
Milano, AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Le nuove disposizioni processuali e sostanziali
in materia di separazione e divorzio.
La legge 80/05 e l’affidamento condiviso
Introducono
Avv. PAOLO GIUGGIOLI, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. MILENA PINI, Presidente AIAF Lombardia
Avv. LYCIA PETRI, Presidente Camera Minorile di Milano
Intervengono
Prof. FERRUCCIO TOMMASEO
Ordinario Diritto Processuale Civile, Università di Verona
Prof. Avv. FILIPPO DANOVI
Associato Diritto Processuale Civile, Università di Milano Bicocca
Prof. Avv. LUIGI BALESTRA
Straordinario Diritto Privato, Università di Bologna
Dott. EZIO SINISCALCHI, Presidente Sez. IX civile Tribunale Milano
Dott.ssa LIVIA POMODORO, Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano
Documenti allegati: manifesto convegno 3.3_2
La Camera Minorile di Milano sulla recente pronuncia della Corte di Cassazione (III sez., sentenza n. 6329 del 17/02/06) in tema di circostanza attenuante del reato di “atti sessuali con minorenne”
La Camera Minorile di Milano esprime dissenso e preoccupazione con riferimento alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (III sez., sentenza n. 6329 del 17/02/06) in tema di circostanza attenuante del reato di “atti sessuali con minorenne”.
E’ inaccettabile che si ammetta la possibilità di ritenere che le pregresse precoci esperienze sessuali della vittima rendano meno grave la condotta dell’abusante: il messaggio che ne deriva appare aberrante da diversi punti di vista. Da un lato si prospetta una deresponsabilizzazione dell’adulto, in questo caso il convivente della madre, che consapevolmente ha approfittato a proprio vantaggio della situazione anziché farsene semmai carico dal punto di vista educativo; dall’altro si svaluta, fino a negarla, l’importanza di garantire la tutela per una crescita il più possibile serena ed equilibrata del minore, il quale in quanto tale ne ha diritto anche se (o a maggior ragione se) abbia attraversato esperienze precoci in alcuni ambiti della vita.
Preoccupa che principi basilari da tempo recepiti nella normativa minorile nazionale e internazionale siano ignorati da chi invece tali normative dovrebbe applicare.
Documenti allegati: comunicato stampa sentenza cassazione_3
La Camera Minorile di Milano sulla recente pronuncia della Corte di Cassazione (III sez., sentenza n. 6329 del 17/02/06) in tema di circostanza attenuante del reato di “atti sessuali con minorenne”
La Camera Minorile di Milano esprime dissenso e preoccupazione con riferimento alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (III sez., sentenza n. 6329 del 17/02/06) in tema di circostanza attenuante del reato di “atti sessuali con minorenne”.
E’ inaccettabile che si ammetta la possibilità di ritenere che le pregresse precoci esperienze sessuali della vittima rendano meno grave la condotta dell’abusante: il messaggio che ne deriva appare aberrante da diversi punti di vista. Da un lato si prospetta una deresponsabilizzazione dell’adulto, in questo caso il convivente della madre, che consapevolmente ha approfittato a proprio vantaggio della situazione anziché farsene semmai carico dal punto di vista educativo; dall’altro si svaluta, fino a negarla, l’importanza di garantire la tutela per una crescita il più possibile serena ed equilibrata del minore, il quale in quanto tale ne ha diritto anche se (o a maggior ragione se) abbia attraversato esperienze precoci in alcuni ambiti della vita.
Preoccupa che principi basilari da tempo recepiti nella normativa minorile nazionale e internazionale siano ignorati da chi invece tali normative dovrebbe applicare.
Documenti allegati: comunicato stampa sentenza cassazione_2
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI E NUOVE NORME IN MATERIA DI SEPARAZIONE
La Camera Minorile di Milano, associazione di avvocati senza fini di lucro, in conformità al proprio statuto che ha tra le sue finalità la promozione della centralità del minore come soggetto di diritti, alla luce dell’approvazione definitiva della cd legge sull’affido condiviso, avvenuta nella notte del 24 gennaio scorso, osserva quanto segue.
Riaffermato il principio secondo il quale i minori tutti (legittimi e naturali) hanno diritto a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare, il testo così come approvato impone invero un unico modello di affidamento per tutte le separazioni ed omette di prendere in considerazione alcuni aspetti di primaria importanza per la tutela del minore e rischia, contestualmente, di aggravare – anziché risolvere – una serie di problemi pratici che avranno indubbie e negative ripercussioni sulla crescita equilibrata del minore stesso.
A nostro avviso , come già segnalato in occasione della approvazione alla Camera dei Deputati del testo di legge, sarebbe stato opportuno e necessario superare i concetti di potestà ed affidamento e adeguarsi alle indicazioni della normativa comunitaria che con i regolamenti relativi al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di famiglia utilizza il termine “responsabilità genitoriale” (cfr. Regolamento CEE 1347/2000 oggi sostituito dal Regolamento CEE n.2201/03 in vigore dal 01.03.2005).
Non si tratta di banale questione terminologica: parlare di “responsabilità” e non di “poteri” significa infatti porre i genitori su di un piano di uguaglianza fra di loro ed in accordo con i figli e quindi affermare la centralità del riconoscimento effettivo dei primari diritti del minore.
Il testo approvato appare altresì in contrasto con le convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese (ma ancora una volta ignorate!) e con la legge n.149/01: infatti omette di prevedere la nomina di un curatore del minore perlomeno nei casi in cui sia ravvisata una situazione di conflitto di interessi con il genitore.
L’esercizio congiunto della potestà, inoltre, è destinato a produrre pesanti ripercussioni sul piano pratico: in caso di disaccordo dei genitori nella scelta delle decisioni di maggior interesse per i figli (per esempio la scuola o le cure mediche) è ora necessario il ricorso al Giudice, con un inutile aggravio di costi anche in termini di tempo e il permanere, sino all’esito del giudizio, dello stato di conflittualità a discapito dei figli.
Inoltre, poiché la legge approvata non prevede che debba essere specificata la residenza abituale del minore (con tutte le problematiche anagrafiche che questa previsione comporta: in quale stato di famiglia verrà iscritto, quale genitore percepirà gli assegni familiari, quale la zona scolastica e sanitaria di competenza ecc.) è prevedibile , in assenza di accordo, una moltiplicazione del contenzioso per esempio sulle scelte dell’istituto scolastico che il minore dovrà frequentare: stante la parità dei genitori, nell’ipotesi in cui essi risiedano in diverse circoscrizioni scolastiche, con quali criteri il Giudice deciderà in quale istituto scolastico deve essere iscritto il figlio? E, soprattutto, riuscirà a decidere in tempi compatibili con quelli amministrativi previsti per l’iscrizione dell’alunno? Ed ancora, in caso di due pediatri che esprimono pareri discordi sulla terapia da seguire potrà il Giudice, con il suo carico di contenzioso, essere davvero tempestivo?
In merito invece all’assegnazione della casa familiare, se è corretto, come oggi peraltro già avviene, considerare il titolo di proprietà della stessa, serie perplessità desta la disciplina della revoca dell’assegnazione dell’immobile in caso di nuova convivenza del genitore assegnatario, ciò in considerazione del fatto che la normativa omette di prevedere come doverosa la valutazione dell’interesse dei minori coinvolti.
Non minori perplessità suscita la previsione di contribuzione diretta, salvo diversa statuizione del Giudice, al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente: nel caso di genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento, ragazzi appena diciottenni saranno i soli legittimati ad attivare il procedimento giudiziale nei confronti del genitore.
Quanto all’audizione del minore, prevista come obbligatoria (“il giudice dispone l’audizione dei minori ultradodicenni”) la Camera Minorile di Milano non può che richiamare da un lato le Convenzioni Internazionali, puntualmente disattese ancorché ratificate dal nostro Paese, che prevedono la nomina di un Curatore Speciale per il minore e dall’altro come la prevista necessarietà dell’audizione non abbia alcun riferimento all’oggetto del contendere (se il conflitto riguarda esclusivamente la pretesa di un coniuge in ordine all’assegno di mantenimento è obbligatoria l’audizione del minore?)
Se questi sono solo alcuni dei rilievi relativi al merito della legge appena approvata, altri e ben più preoccupanti sono quelli di natura procedurale: nella fretta dell’approvazione della legge è evidente che il legislatore ha “scordato” di aver già approvato con la Legge 80/2005 e successive modificazioni- normativa che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 marzo – la modifica di alcuni degli articoli del codice di procedura civile e della legge sul divorzio con contenuto diametralmente opposto. Basti pensare alla modificabilità dei provvedimenti presidenziali (aventi ad oggetto affidamento dei figli, contributi economici, assegnazione della casa coniugale) reclamabili avanti la Corte di Appello in base a questa legge, di competenza invece del giudice istruttore secondo la legge 80/2005!
Ma vi è di più: la nuova legge non prevede alcuna norma di coordinamento con l’attuale ripartizione delle competenze tra la magistratura ordinaria, quella minorile e quella del giudice tutelare.
Amareggia che i plurimi interventi legislativi su una materia così delicata come è quella dei rapporti familiari non abbiano tenuto conto ed, anzi, abbiano reso ancora più incerto l’attuale quadro normativo in spregio alle innumerevoli richieste da parte di tutti gli operatori del diritto, di provvedere all’unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia in un apposito Tribunale della persona e della famiglia, con elevata autonomia organizzativa e competenza esclusiva, che giudichi in composizione monocratica, collegiale togata e collegiale con l’apporto degli esperti a seconda delle materie trattate.
La Camera Minorile di Milano, che pone al centro della propria attività il preminente interesse del minore, non può che esprimere profonda amarezza per le scelte affrettate operate da un legislatore poco attento e non può che augurarsi che almeno il conflitto di competenze sia risolto tempestivamente con opportuni interventi legislativi di armonizzazione idonei a prevenire lungaggini processuali e anni di sofferenza per i minori.
Milano ,26 gennaio 2006
Documenti allegati: comunicato stampa affido condiviso_3
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI E NUOVE NORME IN MATERIA DI SEPARAZIONE
La Camera Minorile di Milano, associazione di avvocati senza fini di lucro, in conformità al proprio statuto che ha tra le sue finalità la promozione della centralità del minore come soggetto di diritti, alla luce dell’approvazione definitiva della cd legge sull’affido condiviso, avvenuta nella notte del 24 gennaio scorso, osserva quanto segue.
Riaffermato il principio secondo il quale i minori tutti (legittimi e naturali) hanno diritto a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare, il testo così come approvato impone invero un unico modello di affidamento per tutte le separazioni ed omette di prendere in considerazione alcuni aspetti di primaria importanza per la tutela del minore e rischia, contestualmente, di aggravare – anziché risolvere – una serie di problemi pratici che avranno indubbie e negative ripercussioni sulla crescita equilibrata del minore stesso.
A nostro avviso , come già segnalato in occasione della approvazione alla Camera dei Deputati del testo di legge, sarebbe stato opportuno e necessario superare i concetti di potestà ed affidamento e adeguarsi alle indicazioni della normativa comunitaria che con i regolamenti relativi al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di famiglia utilizza il termine “responsabilità genitoriale” (cfr. Regolamento CEE 1347/2000 oggi sostituito dal Regolamento CEE n.2201/03 in vigore dal 01.03.2005).
Non si tratta di banale questione terminologica: parlare di “responsabilità” e non di “poteri” significa infatti porre i genitori su di un piano di uguaglianza fra di loro ed in accordo con i figli e quindi affermare la centralità del riconoscimento effettivo dei primari diritti del minore.
Il testo approvato appare altresì in contrasto con le convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese (ma ancora una volta ignorate!) e con la legge n.149/01: infatti omette di prevedere la nomina di un curatore del minore perlomeno nei casi in cui sia ravvisata una situazione di conflitto di interessi con il genitore.
L’esercizio congiunto della potestà, inoltre, è destinato a produrre pesanti ripercussioni sul piano pratico: in caso di disaccordo dei genitori nella scelta delle decisioni di maggior interesse per i figli (per esempio la scuola o le cure mediche) è ora necessario il ricorso al Giudice, con un inutile aggravio di costi anche in termini di tempo e il permanere, sino all’esito del giudizio, dello stato di conflittualità a discapito dei figli.
Inoltre, poiché la legge approvata non prevede che debba essere specificata la residenza abituale del minore (con tutte le problematiche anagrafiche che questa previsione comporta: in quale stato di famiglia verrà iscritto, quale genitore percepirà gli assegni familiari, quale la zona scolastica e sanitaria di competenza ecc.) è prevedibile , in assenza di accordo, una moltiplicazione del contenzioso per esempio sulle scelte dell’istituto scolastico che il minore dovrà frequentare: stante la parità dei genitori, nell’ipotesi in cui essi risiedano in diverse circoscrizioni scolastiche, con quali criteri il Giudice deciderà in quale istituto scolastico deve essere iscritto il figlio? E, soprattutto, riuscirà a decidere in tempi compatibili con quelli amministrativi previsti per l’iscrizione dell’alunno? Ed ancora, in caso di due pediatri che esprimono pareri discordi sulla terapia da seguire potrà il Giudice, con il suo carico di contenzioso, essere davvero tempestivo?
In merito invece all’assegnazione della casa familiare, se è corretto, come oggi peraltro già avviene, considerare il titolo di proprietà della stessa, serie perplessità desta la disciplina della revoca dell’assegnazione dell’immobile in caso di nuova convivenza del genitore assegnatario, ciò in considerazione del fatto che la normativa omette di prevedere come doverosa la valutazione dell’interesse dei minori coinvolti.
Non minori perplessità suscita la previsione di contribuzione diretta, salvo diversa statuizione del Giudice, al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente: nel caso di genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento, ragazzi appena diciottenni saranno i soli legittimati ad attivare il procedimento giudiziale nei confronti del genitore.
Quanto all’audizione del minore, prevista come obbligatoria (“il giudice dispone l’audizione dei minori ultradodicenni”) la Camera Minorile di Milano non può che richiamare da un lato le Convenzioni Internazionali, puntualmente disattese ancorché ratificate dal nostro Paese, che prevedono la nomina di un Curatore Speciale per il minore e dall’altro come la prevista necessarietà dell’audizione non abbia alcun riferimento all’oggetto del contendere (se il conflitto riguarda esclusivamente la pretesa di un coniuge in ordine all’ assegno di mantenimento è obbligatoria l’audizione del minore?)
Se questi sono solo alcuni dei rilievi relativi al merito della legge appena approvata, altri e ben più preoccupanti sono quelli di natura procedurale: nella fretta dell’approvazione della legge è evidente che il legislatore ha “scordato” di aver già approvato con la Legge 80/2005 e successive modificazioni- normativa che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 marzo – la modifica di alcuni degli articoli del codice di procedura civile e della legge sul divorzio con contenuto diametralmente opposto. Basti pensare alla modificabilità dei provvedimenti presidenziali (aventi ad oggetto affidamento dei figli, contributi economici, assegnazione della casa coniugale) reclamabili avanti la Corte di Appello in base a questa legge, di competenza invece del giudice istruttore secondo la legge 80/2005!
Ma vi è di più: la nuova legge non prevede alcuna norma di coordinamento con l’attuale ripartizione delle competenze tra la magistratura ordinaria, quella minorile e quella del giudice tutelare.
Amareggia che i plurimi interventi legislativi su una materia così delicata come è quella dei rapporti familiari non abbiano tenuto conto ed, anzi, abbiano reso ancora più incerto l’attuale quadro normativo in spregio alle innumerevoli richieste da parte di tutti gli operatori del diritto, di provvedere all’unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia in un apposito Tribunale della persona e della famiglia, con elevata autonomia organizzativa e competenza esclusiva, che giudichi in composizione monocratica, collegiale togata e collegiale con l’apporto degli esperti a seconda delle materie trattate.
La Camera Minorile di Milano, che pone al centro della propria attività il preminente interesse del minore, non può che esprimere profonda amarezza per le scelte affrettate operate da un legislatore poco attento e non può che augurarsi che almeno il conflitto di competenze sia risolto tempestivamente con opportuni interventi legislativi di armonizzazione idonei a prevenire lungaggini processuali e anni di sofferenza per i minori.
Milano ,26 gennaio 2006
Documenti allegati: comunicato stampa affido condiviso_2
La sottrazione internazionale di minori
Negli ultimi decenni, in Italia, i casi di sottrazione internazionale di minori sono in costante aumento. Il Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio per la Giustizia Minorile, ha notizia di circa 120 casi l’anno, di cui 80 relativi a minori italiani trasferiti all’estero e 40 riguardanti minori stranieri illecitamente portati in Italia.
Il fenomeno, pur coinvolgendo altresì molti connazionali trapiantati all’estero da più di una generazione e desiderosi di far ritorno con i propri figli in Italia, costituisce soprattutto una diretta conseguenza dell’aumento dei flussi migratori in Europa, avvenuto a seguito dell’apertura delle frontiere, che hanno portato alla formazione di coppie “miste”.
Tali unioni sono spesso caratterizzate da un’elevata conflittualità dovuta alle differenze socio- culturali e religiose, che raggiunge il proprio acme con la sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori, perpetrata allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese d’origine.
Il problema è particolarmente complesso ogni volta che la sottrazione internazionale interviene quale aspetto esasperato della patologia familiare tra coniugi appartenenti a diverse fedi religiose.
Si fa riferimento in primo luogo alle sempre più frequenti unioni di Europei con partner provenienti da Paesi islamici, i cui rapporti giuridici sono disciplinati dalla Shari’a, la legge sacra.
Nel diritto islamico il padre è l’unico, tra i genitori, titolare di un potere sulla prole, assai più intenso della potestà prevista nei sistemi occidentali, mentre alla madre è riconosciuto il diritto di hadana, diritto di custodire la prole tenendola presso di sé.
rispettando le indicazioni educative del padre.
Ciò comporta, per esempio, l’inammissibilità dell’affidamento esclusivo dei figli alla madre.
In Italia le decisioni riguardanti il cambiamento di residenza del minore all’estero sono considerate decisioni di maggiore interesse, adottabili perciò solo con il consenso di entrambi i coniugi (art. 155 c.c. e l. 16 gennaio 2003, che nel modificare la normativa disciplinante il rilascio del passaporto prevede che l’autorizzazione del Giudice Tutelare non sia necessaria quando vi è il consenso di entrambi i genitori titolari della potestà).
Quando l’allontanamento dalla residenza abituale del minore si traduce in un vero e proprio abbandono della stessa, con violazione del diritto-dovere di affidamento o di visita dell’altro genitore, il Giudice può intervenire in sede civile, modificando i provvedimenti relativi alla prole conseguenti la separazione o il divorzio (art. 710 c.p.c. e art. 6 l. div.) oppure, in costanza di matrimonio, disponendo misure ablative o limitative della potestà (artt. 330 e 333 c.c.). In sede penale la fattispecie può integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento (art. 388 c.p.) o, più verosimilmente secondo la giurisprudenza, quello di sottrazione di persone incapaci (art. 574).
Tuttavia, quando il genitore che sottrae il minore lo trasferisce all’estero oppure, al contrario, abbandona il Paese in cui è fissata la residenza abituale per portarlo con sé in Italia, le disposizioni di diritto interno risultano poco applicabili ed inefficaci.
La convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con legge 176 del 1991 prevede all’art.11: “1. Gli stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 2. A tal fine, gli stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti”.
Tra gli strumenti internazionali multilaterali che dunque subentrano al diritto interno al fine di ripristinare la situazione antecedente, quello sino ad oggi più utilizzato è la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, firmata a L’Aja il 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 64.
La Convenzione ha ad oggetto la predisposizione di misure idonee ad assicurare l’immediato rientro del minore nel Paese dal quale è stato allontanato, nonché strumenti atti a garantire la tutela del diritto di visita, prevedendo a tali scopi un sistema processuale che – almeno nelle aspettative dei Paesi firmatari – avrebbe dovuto rivelarsi facilmente accessibile ed estremamente celere.
Un simile risultato è particolarmente gradito se si pensa che la sottrazione risulta per il minore un evento altamente traumatico: una violenza intrafamiliare che turba i suoi processi di sviluppo sia con riferimento alla dimensione psicoemotiva, sia alle sue competenze relazionali.
Il fulcro organizzativo attorno al quale ruota la concreta attuazione della Convenzione è rappresentato dall’istituzione (artt. 6 e 7 Conv.), in ciascuno Stato aderente, di un’autorità centrale – per l’Italia l’Ufficio per la giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia (art. 7 l. 64/1994) – che ha la precipua funzione di avviare o agevolare l’instaurazione della procedura giudiziaria del luogo in cui si trova il minore, oltre che di tentare una conciliazione amichevole della controversia e di cooperare, attraverso scambi di informazioni, con le altre autorità centrali.
La Convenzione prevede tuttavia, all’art. 29, la facoltà dei legittimati di adire direttamente le autorità giudiziarie o amministrative competenti in base alla convenzione.
Il presupposto in presenza del quale si ritiene applicabile la Convenzione de L’Aja, secondo quanto dispone l’art. 3, è la “violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento”.
La nozione di custody che rileva dalla normativa convenzionale prescinde dalla sussistenza di un titolo giuridico e considera l’affidamento come situazione di mero fatto, comprensiva, da un lato, della cura materiale e spirituale del minore e dall’altro del potere di decidere della sua residenza. Il diritto di custodia non deve perciò derivare necessariamente da un provvedimento o da un accordo, ma anche più semplicemente dalla legge, potendo sorgere, ad esempio, per il solo fatto procreativo.
Ciò che conta è che esso sia effettivamente esercitato al momento del trasferimento del minore o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (art. 3 lett. b).
Allo scopo di favorire il più possibile il ritorno del minore nel Paese di residenza abituale, la Convenzione prevede delle ipotesi tassative in presenza delle quali l’autorità giudiziaria del luogo in cui si trova il minore può negare il rimpatrio.
Si tratta del caso in cui la domanda di rimpatrio sia incompatibile con i principi fondamentali dello Stato richiesto (art. 20), oppure si dimostri che il ricorrente non esercitava effettivamente il diritto di affidamento o aveva acconsentito al mancato rientro (art. 13, lett.a); quando il Giudice riscontra nel rimpatrio il fondato rischio che il minore sia esposto a pericoli psico-fisici; quando il minore si oppone al ritorno ed ha un’età e un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto del suo parere (art. 13, II comma); infine, quando sia già decorso un anno dall’illecito trasferimento e si dimostri che il figlio si sia già integrato nel nuovo ambiente (art. 12, II comma).
Nonostante l’obiettivo dei Paesi firmatari della Convenzione de L’Aja fosse l’istituzione di un procedimento che garantisse il rientro del minore in tempi brevi, nella sua attuazione essa si è dimostrata eccessivamente lenta e complessa.
Per questa ragione il consiglio dell’UE nel prefigurare le linee del nuovo strumento regolamentare in tema di responsabilità genitoriale, ha avuto modo di chiarire che “il futuro regolamento CEE deve contenere le disposizioni per garantire che il giudice della residenza abituale del minore, competente prima della sottrazione per le questioni relative alla responsabilità genitoriale, mantenga la competenza anche dopo, secondo le modalità definite dal regolamento” precisandosi altresì “il giudice della residenza abituale del minore deve poter prendere una decisione che prevarrà sull’eventuale decisione di non ritorno emessa dal giudice del luogo in cui si trova il minore dopo la sottrazione, in modo da assicurare il ritorno effettivo del minore”.
La materia è quindi stata innovata per gli Stati dell’Unione Europea, come è noto, dalla disciplina contenuta nel Regolamento del Consiglio Europeo n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (noto come Bruxelles II bis, firmato il 20 ottobre 2003 ed applicato dal 1° marzo 2005).
Tale regolamento ha portata innovativa ed integrativa rispetto alla Convenzione Aja 1980, per quanto riguarda gli Stati della comunità europea ed è ancora in fase di studio per quanto riguarda la sua completa applicazione.
In estrema sintesi può essere qui anticipato che il regolamento 2201/2003, come previsto in sede di linee programmatiche, aumenta la competenza a decidere nell’ipotesi di sottrazione da parte del giudice della residenza abituale ai sensi dell’art. 10.
Inoltre ogni provvedimento di non ritorno di un minore in base all’art. 13 della Convenzione de L’Aja del 1980 deve essere, ai sensi dell’art. 11, immediatamente trasmesso all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale. Quest’ultimo emette una decisione che, sebbene sia contrastante con la precedente, prevale su di essa, assicurando il ritorno del minore (art. 11).
Lo stesso articolo 11 del nuovo Regolamento, inoltre, limita i casi di applicabilità delle norme della Convenzione de L’Aja che autorizzano il rigetto della domanda di rientro del minore, prevedendo al quarto comma che un’autorità giurisdizionale non possa rifiutare di disporre il ritorno del minore qualora si dimostri che siano previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Esso stabilisce, altresì, che il ritorno non possa essere rifiutato se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
L’obbligo, imposto dal terzo comma dell’art. 11 all’autorità giudiziaria di emanare il provvedimento “al più tardi entro sei settimane dopo aver ricevuto la domanda” soddisfa le esigenze di maggiore celerità.
Quanto le innovazioni introdotte con il Regolamento sopra citato effettivamente garantiscano una più efficace repressione dell’illecito trasferimento del figlio in violazione dei diritti dell’altro genitore non è ancora dato saperlo: ciò che è certo è che esso, riducendo al minimo indispensabile i motivi di non riconoscimento della domanda, assicurando una procedura rapida e prevedendo, qualora non sia inopportuno in ragione dell’età o del grado di maturità, l’ascolto del minore, assicura una maggiore attenzione per il suo interesse, fine ultimo dell’intera disciplina.
È interessante notare infine che, proprio in riferimento alla celerità delle procedure di applicazione della Convenzione, l’Italia è titolare di un prezioso primato: secondo uno studio comparato, riferito all’anno 1999, curato da ricercatori dell’Università di Cardiff, il 59% delle istanze inviate all’Italia è sfociato o nel ritorno volontario o nel rimpatrio ordinato dal Giudice, contro il 50% della media di tutti i Paesi.
Inoltre l’Italia è stata più veloce delle medie complessive di 84 giorni per un rientro volontario, di 107 giorni per un rientro deciso dal Giudice e di 150 giorni per un rigetto da parte del Giudice.
Grazia Cesaro avvocato del Foro di Milano, vicepresidente camera minorile
Bibliografia
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CIVININI, Maria Giuliana: Sottrazione internazionale di minori e legittimazione nel procedimento di rimpatrio, nota a Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto 9 novembre 1999. In “Famiglia e diritto”, n. 4, 2000, p. 377.
CLERICI, Roberta: Ancora sulle regole internazionali in materia di sottrazione dei minori, nota a Cassazione Civile, sez. I, 28 marzo 2000, n. 3701. In “Famiglia e Diritto”, n. 2, 2001, p. 173.
CONTI, Roberto: Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale. In “Famiglia e diritto”, n. 3, 2004, p. 291.
DE SCRILLI Fernanda: Il diritto di visita nelle convenzioni internazionali: problemi di coordinamento. In “Famiglia e diritto”, n. 1, 2000, p. 66.
GIORGETTI, Mariacarla: Sottrazione internazionale procedimento per l’immediato rientro del minore, nota a Cassazione Civile, sez. I, 4 luglio 2003, n. 10577. In “Famiglia e diritto”, n. 4, 2004, p. 362.
MAGNO, Giuseppe: Il minore come soggetto processuale – Commento alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli. Milano, Giuffré Editore, 2001.
MOSCONI, Franco: La protezione dei minori nel nuovo diritto internazionale privato italiano, in “Collisio Legum – Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggini”. Milano, Giuffré Editore, 1997.
PARAGGIO, Vittorio e CECCARELLA Federico: La sottrezione internazionale dei minori, Larus Robuffo, 2005.
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SCHACHT, Joseph: Introduzione al diritto islamico, Ed. Fondazione G. Agnelli 1995
Giurisprudenza
Cassazione Civile, sez. I, 28 marzo 2000, n. 3701. In “Famiglia e Diritto”, n. 2, 2001, p. 171 con nota di CLERICI Roberta.
Cassazione Civile, sez. I, 4 luglio 2003, n. 10577. In “Famiglia e Diritto”, n. 4, 2004, p. 357 con nota di GIORGETTI Mariacarla.
Cassazione Civile, sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2474 e Cassazione Civile, sez. I, 14 febbraio 2004, n. 2894. In “Famiglia e Diritto”, n. 3, 2004, p. 221, con nota di BUGETTI Maria Novella.
Cassazione Civile, sez. I, 14 febbraio 2004, n. 2894. In “Famiglia e Diritto”, n. 3, 2004, p. 227 con nota di BUGETTI Maria Novella.
Cassazione penale, Sez. VI, 22 aprile 1980. In “Cass. pen.”, 1982, p. 508.
Cassazione penale, Sez. VI, 25 giugno 1986, n. 727. In “Cass. pen.”, 1988, p. 861, con nota di BACCI Manuela.
Cassazione penale, Sez. V, 7 luglio 1992. In “Cass. pen.”, 1994, p. 1542.
Cassazione penale, Sez. V, 2 ottobre 1992, n. 1305. In “Cass. pen.”, 1994, p. 2091, con nota di PACIONI Roberto.
Cassazione penale, Sez. V, 20 settembre 2001. In “Cass. pen.”, 2002, p. 1421.
Cassazione penale, Sez. VI, 19 marzo 2003, n. 19520. In “Cass. pen.”, 2004, p. 1647.
Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto 9 novembre 1999. In “Famiglia e diritto”, n. 4, 2000, p. 375, con nota di CIVININI Maria Giuliana.
Tribunale per i Minorenni di Perugia, decreto 10 luglio 1998. In “Famiglia e diritto”, n. 1, 2000, p. 65, con nota di DE SCRILLI Fernanda.
Documenti allegati: la sottrazione internazionale di minori_2
Circolare informativa n. 1/2005 riservata ai Soci
Legittimo il divieto di accesso dell’adottato alle informazioni sulla madre biologica
Corte Costituzionale sentenza n. 425 del 25 novembre 2005
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7, della legge 184/1983, nel testo modificato dall’art. 177, co. 2, del Codice della Privacy, sollevata dal Tribunale di Firenze, ha stabilito il pricipio che le disposizioni che escludono la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni nei confronti della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata sono costituzionalmente legittime.
La norma impugnata – precisa la Corte – mira evidentemente a tutelare la gestante che, in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi.
Dichiarazione giudiziale di paternità naturale: chi sono i legittimari passivi in caso di morte
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 21287 del 3 novembre 2005
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.. 21287 del 3 novembre 2005, risolvendo il contrasto relativo all’esegesi dell’articolo 276 del codice civile, per il profilo individuativo dei soggetti nel caso di morte del preteso genitore, hanno stabilito che nell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, in caso di morte del genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui od altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.
Separazione dei coniugi: addebito per violazione degli obblighi verso i figli
Corte di Cassazione sentenza n. 17710 del 2 settembre 2005
L’art. 144 stabilisce l’obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l’indirizzo della vita familiare con la conseguenza le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d’intesa tra i coniugi. In base a tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17710 del 2 settembre 2005, ha stabilito che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo nei confronti dell’altro coniuge di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l’altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c. La S.C. ha altresì precisato che qualora tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l’altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d’intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.
Documenti allegati: NOVITA GIURISPRUDENZIALI_2
Assegnazione della casa coniugale: a chi spettano le spese condominiali e l’ici
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005 ha stabilito che, in tema di separazione personale, le spese condominiali della casa coniugale, ove questa sia di proprietà dell’altro,gravano sul coniuge assegnatario, poichè il provvedimento giudiziale di assegnazione riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale.
La S.C. ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale esonera il coniuge assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone per l’uso dell’abitazione, ma non si estende alle spese correlate all’uso, che quindi sono a suo carico, salvo una diversa ed esplicita previsione del giudice in sede di assegnazione.L’imposta comunale sugli immobili (ICI) spetta invece senpre al proprietario dell’immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale.
Documenti allegati: Assegnazione della casa coniugale_2
Documenti allegati: volantino_2
Proposta di emendamenti al testo unificato elaborato dalla commissione giustizia nella seduta del 08.02.05 di nuove norme “In materia di separazione e affidamento condiviso dei figli”
Emendamenti all’art.1 del testo unificato
Nota: in neretto sono formulati gli emendamenti proposti, in corsivo sono evidenziate le parti del testo unificato da modificare
Dopo l’art. 151 del codice civile è introdotto il seguente articolo:
Art.152 (mantenimento delle funzioni parentali)
Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’art. 155 del testo unificato è sostituito dal seguente testo:
Art. 155 (provvedimenti riguardo ai figli)
Per realizzare le finalità indicate dall’art.152 anche dopo la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970 o il venir meno della convivenza fra i genitori naturali, l’esercizio della responsabilità genitoriale di norma è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori; se l’interesse del minore lo richiede il giudice, con provvedimento motivato, può attribuire l’ esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori o, in ipotesi di inadeguatezza grave di entrambi i genitori, anche ad un terzo scelto di preferenza fra i parenti del minore.
In particolare il giudice stabilisce il luogo abituale della residenza dei figli minori e le modalità della presenza dei medesimi presso ciascun genitore, provvede in ordine alla misura e alle modalità con cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all ’educazione dei figli minori.
In ogni caso, salvo che sia diversamente stabilito, tutte le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione e salute sono assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
(soppresso: Art. 155-bis – (Esclusione e opposizione aII’affidamento condiviso). ll giudice può disporre l’esclusione di un genitore dalI’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore. Ciascuno dei genitori può in qualsiasi momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne I’esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal comma 1. ll giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi del comma 1 dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96 cpc.)
L’art. 155 bis del testo unificato è soppresso e sostituito dal seguente testo:
Art.155 bis (Revisione e modifica dei provvedimenti riguardo ai figli)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’ esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.
L’ art 155 ter del testo unificato è modificato nel seguente modo:
Art.155 ter (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
(Soppresso: “ Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà.”)
In caso di disaccordo il giudice provvede all’assegnazione della casa familiare determinando il termine entro il quale il genitore non assegnatario deve lasciarla. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui il figlio, anche maggiorenne non economicamente indipendente, ha la residenza abituale.
ll provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 cc. La stessa assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la ridifinizione delle regole dell’organizzazione familiare,compresa la ridifinizione degli aspetti ecomici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativo decisione è rimessa al giudice.
L’ Art. 155 quater del testo unificato è così modificato:
Art. 155-quater – (Violazione degli obblighi di mantenimento).
(Soppresso “In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare sulI’altro genitore” )
In caso di inadempienza rispetto a obblighi di mantenimento (“soppresso indiretto” ) si applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
L’art. 155- quinquies del testo unico è così modificato:
L’Art. 155-quinquies – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall’articolo 155, comma 4.
Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, (“soppresso esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente”) il giudice, valutate le circostanze, può disporre che sia disposto il pagamento dell’ assegno periodico direttamente al figlio
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni in ordine alle modalità di mantenimento e all’assegnazione della casa familiare previste in favore dei minori, ove compatibili.
L’art. 155 sexies del testo unificato è cosi modificato:
Art. 155-sexies – soppresso “(Poteri istruttori del giudice).” (Mezzi di prova e ascolto del minore)
Prima dell’emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Soppresso “ nonché, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l’audizione dei figli minori”.
Il giudice dispone per l’attribuzione della responsabilità genitoriale e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi, valutati gli accordi intercorsi fra i genitori e ascoltata l’opinione del figlio che ha compiuti gli anni dodici e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso il giudice ove ravvisi una situazione di grave conflitto fra gli interessi del figlio minore e gli interessi dei genitori può nominare un curatore speciale
Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare I’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
• ART. 2. (Introduzione di articoli nel codice di procedura civile).
Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
Art. 709 bis soppresso
L’art. 709 ter del testo unificato è sostituito dal seguente testo
Art. 709-ter – (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).
La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 cpc, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento (“soppresso condiviso egli può modificare”) il giudice modifica i provvedimenti in vigore, (soppresso “, sia in ordine al modello sia alle modalità di affidamento o può, in aIternativa, applicare le seguenti sanzioni” ) fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Soppresso “a) ammonire il genitore inadempiente;
b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro”
Il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Soppresso “1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della 1egge n. 898 del 1970, l’applicazione della presente legge.” 2. Soppresso “ L’articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli articoli 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile”
Gli art. 152 e 155 , come sostituiti dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155 quinquies e 155-sexies del codice civile e l’ art. 709-ter del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie separazione, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898 del 1970, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Documenti allegati: emendamenti ddl affido_2
ANNA LUCCHELLI
Limiti della difesa penale del minore straniero
Vorrei evidenziare alcuni limiti, gravi, che affliggono, nella realtà più che sul piano normativo, il processo penale nei confronti dei minorenni stranieri.
1. Risulta quale dato di fatto che, rispetto ai minorenni italiani e a parità di gravità dei reati, per gli stranieri vi sia un maggior ricorso al carcere (sia in fase cautelare che per l’esecuzione della condanna) e una ben più scarsa applicazione di istituti quali la messa alla prova e l’irrilevanza del fatto.
Ciò evidenzia una patologia nel funzionamento del sistema penale minorile, atteso che tra i principi fondanti di tale sistema vi è la residualità del carcere e la minima offensività del processo.
2. Mi sembra importante ricordare che il nostro processo penale minorile è caratterizzato da una ambivalenza di fondo, in quanto, per come legalmente disciplinato, è processo “del fatto” e processo “della persona”, è chiamato ad assolvere una funzione sanzionatoria, in quanto processo penale, e nello stesso tempo una funzione educativa. Si tratta di un’ambivalenza che non a tutti piace, che pone dei problemi nella ricerca delle soluzioni applicative, ma che deriva obbligatoriamente dalla Costituzione Italiana (cfr. art. 31, 2° co.) e dal diritto internazionale. Penso quindi che non possiamo trascurare tale doppia valenza e anzi dovremmo rivalutarla.
Se questa è la peculiarità del processo penale minorile, discende che la difesa del minore, anche dello straniero, deve essere effettiva e garantita sia con riguardo alle questioni del fatto, sia con riguardo alle questioni della persona e ciò intendendo con il termine “difesa” non solo l’assistenza legale di un avvocato e le iniziative processuali che questi possa intraprendere, ma anche (e ancor prima) il rispetto rigoroso delle norme del processo.
3. Ciò detto, che cosa succede nella realtà dei processi a carico di minori stranieri?
Sinteticamente: in rari casi trovano ingresso e considerazione all’interno del processo quelle finalità educative che pure dovrebbero caratterizzarlo e spesso anche la funzione sanzionatoria è realizzata in modo discutibile.
3.1 L’attività del difensore è limitata da vari fattori.
– Il fatto che spesso le indagini sono sommarie (sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti che per quanto riguarda la raccolta di informazioni sulla persona)
– La frequentissima contumacia dell’imputato, non sempre come scelta libera e consapevole, ma piuttosto come conseguenza della situazione di irregolarità e precarietà del minore e della superficialità di chi provvede alla sua identificazione e a raccogliere la dichiarazione di elezione di domicilio (normalmente in assenza di interprete). E’ un problema che dovrebbe essere considerato attentamente e non risolto con escamotage formali, se si vuole seriamente tener conto del fatto che il processo penale minorile è concepito e costruito sull’importanza della partecipazione dell’imputato minorenne, al punto che il giudice può disporne l’accompagnamento coattivo (art. 31 DPR 448/88)
– La ridotta possibilità, per carenza delle risorse esistenti. di ottenere misure (cautelari e non) alternative al carcere, ciò che costituisce un pesante condizionamento di talune scelte difensive (quali il giudizio abbreviato o le impugnazioni); con l’aggravante che la condanna rappresenta un potenziale presupposto per una futura espulsione o diniego di permesso di soggiorno.
– La scarsità di mezzi di cui normalmente dispone, pur volendo, il difensore di ufficio (tale è nella gran parte dei casi il difensore dei minori stranieri) e le limitazioni normative per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte dello straniero, ancor più se irregolare.
3.2 Non è ricercata nè assicurata la partecipazione dei genitori esercenti la potestà, dei quali spessissimo neppure viene registrata l’esistenza (nei verbali di identificazione che arrivano nel fascicolo solitamente non ve ne è traccia).
L’art. 7 del DPR 448/88 prevede per taluni atti l’obbligatorietà, a pena di nullità, della notifica all’esercente la potestà di genitore; allo stesso è riconosciuto un diritto autonomo di impugnazione della sentenza e delle decisioni del Magistrato e Tribunale di Sorveglianza in tema di misure di sicurezza.
Nell’eventualità che il genitore non sia identificato o non si trovi in Italia, non vedo alternative alla nomina di un tutore (ciò che, per lo meno a Milano, non mi risulta che avvenga); in mancanza si realizza una nullità, rilevabile anche di ufficio, che però non viene mai dichiarata.
3.3 Si realizzano per lo più le istanze punitive, cioè si arriva a una condanna, spesso nella forma della sanzione sostitutiva, in quanto irrogata in sede di udienza preliminare. Ciò avviene in particolare nei (numerosi) processi ai cosiddetti “fantasmi”, che saranno poi chiamati fittiziamente avanti il Magistrato di Sorveglianza per l’esecuzione. Accade pertanto che anche il risultato sanzionatorio è spesso rappresentato da condanne destinate e rimanere ineseguite o a essere eseguite a grande distanza di tempo, e quindi poco utili.
3.4 Le istanze educative.
O non sono perseguite (è il caso dei processi ai “fantasmi” e, generalmente, dei processi agli zingari).
O trovano risposte che spesso (a prescindere da intenzioni e competenza degli operatori) non riescono ad essere più che assistenziali, data la limitata prospettiva di cui soffrono i progetti di intervento a favore dei minori stranieri, che sono fortemente condizionati nello sviluppo dalle incertezze circa la possibilità di rimanere legittimamente in Italia al termine del procedimento o dopo il 18° anno. In proposito, si potrebbe applicare più spesso e con più coraggio l’art. 18, 6° coma del D.L.vo n. 286/98, che però, paradossalmente, sembrerebbe limitato comunque a chi sia stato detenuto. Altra strada da percorrere è quella dell’adozione tempestiva di provvedimenti amministrativi, che potrebbero aprire una qualche prospettiva di maggiore applicazione dell’art 32 D. L.vo n. 286/98; qui l’interlocutore necessario è l’Ente Locale e le sue politiche.
3.5 La valutazione della personalità ai fini delle misure da adottare è, in generale insoddisfacente.
Nei confronti di quei minori che rimangono assenti dal processo è pressocché inesistente la valutazione della personalità del caso concreto. Quanto al giudizio sulla capacità di intendere e di volere, sul presupposto oggettivo che di quel ragazzo o ragazza si sa poco o nulla si finisce per adottare formule di stile (di solito a svantaggio dell’imputato).
Anche nel caso che l’imputato sia presente, la valutazione della personalità risulta comunque carente in molti casi, poiché effettuata per lo più sulla base di parametri costruiti sugli adolescenti italiani. Anche in questi processi il giudizio sulla imputabilità è condotto sommariamente, poiché o non si tiene adeguato conto dei forti condizionamenti di cui il minore è vittima o a cui è comunque soggetto (è il caso degli zingari) oppure si considera la situazione prevalentemente sotto il profilo del disagio sociale, per cui diventa prioritario dare risposte in termini di assistenza, con ciò utilizzando il processo penale per finalità che non sono sue proprie.
3.6 Avendo pertanto riguardo ai diritti del minore straniero imputato, come previsti per legge, non risultano adeguatamente attuati:
– il principio di adeguatezza alla personalità del minore nell’applicazione delle norme (art. 1), per scarsità di informazioni in merito alla personalità del minorenne
– il principio di minima offensività del processo (artt. 1, 16, 19, 27 e 28), per carenza di risorse e limiti di prospettiva dei progetti di intervento a favore
– il diritto all’informazione e alla spiegazione delle decisioni (art. 1, co. 2), per realizzare il quale sarebbe necessaria la presenza di mediatori culturali anche nei Tribunali per i Minorenni
– il diritto all’assistenza nelle diverse forme e cioè, oltre all’assistenza legale da parte di un difensore che sia messo nelle condizioni di svolgere tale ruolo, l’assistenza affettiva e psicologica (art. 12, co. 1), l’assistenza dei servizi ministeriali e locali (art. 12, co 2) che non sempre vengono attivati, la presenza degli esercenti la potestà di genitore (art. 7), di cui si è detto sopra.
4. In conclusione.
Il. quadro appare desolante, ma io non vorrei cedere al senso di impotenza.
Vedo due piste di lavoro, che potrebbero giovare anche ai minori italiani imputati.
Un primo impegno, più a lungo termine e di tipo culturale, mi sembra che possa essere la rivalutazione o almeno la ripresa della riflessione (attraverso l’approfondimento teorico e la ricerca) su quegli aspetti e istituti che sono specifici del minorile (l’imputabilità, la personalizzazione e la dinamicità delle misure, lo spazio e il ruolo del minore nel processo,…). Credo che sia importante farlo anche perché mi sembra che si stia affacciando una tendenza del diritto penale incentrato sul tipo di autore (la prescrizione che varia a seconda delle condizioni soggettive dell’imputato) e pertanto la riduzione di queste specificità minorili appare ancora più preoccupante.
Una seconda pista di lavoro, nell’ambito di una valorizzazione dell’ambivalenza di cui parlavo all’inizio, può essere invece fin da subito quella di provare, magari su qualche punto meno dirompente, a esigere e praticare anche per gli stranieri (ma non solo) un maggior rigore, pari almeno a quello trasfuso nelle sanzioni, nell’attuazione delle norme processuali poste a tutela del diritto di difesa, rappresentanza e assistenza del minore imputato.
Documenti allegati:

Paola Lovati *
Prospettive di riforma dell’ordinamento giudiziario minorile
Proposte di riforma della giustizia minorile sono oggetto da almeno un trentennio di un ampio dibattito tra gli operatori del diritto, le numerose associazioni e organizzazioni sorte a difesa dei diritti dei minori nonché in ambito politico.
L’intento di questo incontro è non solo quello di discutere e confrontarci sugli aspetti della giustizia civile a tutela dei diritti dei minori e sulle proposte di riforma, ma anche quello di riflettere sulla “questione minorile” al fine di individuare quali debbano essere le soluzioni ai problemi giuridici sostanziali e processuali , anche con riferimento ai giudizi di separazione dei coniugi e di divorzio.
L’insieme delle idee che riguardano l’infanzia e l’adolescenza, infatti, non possono essere colte isolandole dal contesto sociale e il contesto sociale attuale è tale che è francamente difficile trovare un pensiero unico o largamente condiviso su tutto ciò che concerne la crescita di un individuo: educazione, responsabilità genitoriale, sviluppo, autonomia, protezione.
Il discorso, dunque, non può che allargarsi a tutto il diritto di famiglia stante l’allargamento dei modelli familiari e i nuovi ruoli procreativi determinati dalle moderne biotecnologie.
I recenti tentativi di riforma della giustizia in tema di minori non sembrano invece tener conto della complessità del problema e dei numerosi cambiamenti in atto nella società in quanto tendono a delle modifiche a mio parere di facciata che non danno una soluzione al problema dell’attuazione dei diritti dei minori nel processo e attraverso il processo.
Il problema della giustizia a tutela dei diritti dei minori non è il giudice ma, come da più parti osservato, il processo: da almeno un decennio si sostiene la necessità di una regolamentazione secondo i principi costituzionali del giusto processo nei termini indicati dal novellato art.111 Cost., problema questo che le iniziative di riforma legislativa hanno a tutt’oggi lasciato irrisolto.
Un giudice della famiglia, come previsto dal D.D.L. di iniziativa parlamentare n.2570 ancora in attesa di discussione, inserito in un tribunale ordinario che vede aumentare le sue competenze a organici invariati, finirà infatti ben presto a integrare, specie nei tribunali di piccole dimensioni, collegi penali o a fare sfratti e decreti ingiuntivi. E ciò produrrà un grave danno per la giustizia dei minori nonché un ulteriore aggravamento delle condizioni della giustizia ordinaria.
Per questo la riforma della giustizia minorile diventa un problema di tutti.
Ciò che preoccupa maggiormente è proprio il fatto che le sezioni specializzate previste dal disegno di legge dovrebbero essere composte da magistrati assegnati in via non esclusiva: ciò comporterà un fattore di rischio in ordine all’adeguatezza professionale dei magistrati in considerazione delle specifiche competenze che è necessario avere in questa particolare materia stante la delicatezza degli interessi coinvolti.
Nella relazione al D.D.L. n. 2570 ( ) non viene data adeguata risposta a questa legittima preoccupazione perché la scelta della non esclusività della componente togata viene giustificata con un mero richiamo all’ordinanza della Corte Costituzionale n.330 del 04.11.2003 che, come è noto, nel giudicare la costituzionalità delle norme che prevedono, in caso di necessità, la sostituzione dei componenti togati del T.M. con magistrati addetti alla giustizia ordinaria, ha affermato che “la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici”.
Tale tesi non può essere condivisa perché, come giustamente osservato, la relazione trascura di esaminare alcuni aspetti che inducono invece a pervenire a conclusioni opposte. Infatti la questione esaminata dalla Corte Costituzionale era di carattere eccezionale perché sussisteva un caso di incompatibilità per entrambi i giudici togati: nel D.D.L. n. 2570, invece, la non esclusività delle funzioni diventerebbe, almeno nei Tribunali di piccole dimensioni, la regola; inoltre nella previsione del D.D.L. in esame (cfr. art. 5) le materie in cui le sezioni specializzate giudicheranno in composizione collegiale composta da tre membri togati e integrata dalla partecipazione di un componente laico (che potrà facilmente essere messo in minoranza) , si riducono a quelle previste dal libro I, titolo IX del codice civile (sulla potestà dei genitori) rimanendo escluse altre competenze non meno rilevanti quali ad esempio il riconoscimento dei figli naturali.
Come operatori del diritto non possiamo tacere la nostra estrema preoccupazione in ordine a tale proposta di riforma.
La preziosa esperienza e soprattutto la cultura a tutela dei diritti dei minori accumulata nel tempo dai Tribunali per i minorenni rischia in questo modo di essere dispersa sull’onda, mi sia permesso di dirlo, più che altro di emozioni suscitate da fatti di cronaca e non invece da reali necessità.
Altrettanto negativa è la previsione di ridurre la composizione del collegio, sia in materia civile sia in materia penale, ad un solo componente laico stante la palese necessità, nell’attuale situazione di radicale modifica del tessuto sociale e dei rapporti familiari, della presenza degli esperti non togati. Esperti che, come giustamente sottolineato, nel corso di questi anni hanno consentito “un raccordo tra il giudice e la società civile, tra il giudice e il mondo della cultura” insegnando “l’importanza dell’ascolto e della comunicazione, il linguaggio per dialogare con i servizi e con i giovani…la differenza tra autorità e autorevolezza” fornendo “gratuitamente, una formazione e una specializzazione” .
La risoluzione dello stato di “crisi” della giustizia civile a tutela dei minori presuppone modifiche razionali mentre dobbiamo purtroppo constatare che, lungi dal trovare una soluzione lineare e soprattutto unitaria, il legislatore è invece sinora intervenuto in modo frammentario operando aggiustamenti che, non migliorando lo stato delle cose, aggiungono ulteriori incertezze e difficoltà interpretative.
L’introduzione di regole garantistiche infatti era già stata avviata con le modifiche previste dalla legge 149/2001 che ha profondamente innovato la giustizia minorile trasformando le procedure tutelari di volontaria giurisdizione in procedimenti giurisdizionali conformi al modello designato dall’art.111 Cost. La legge prevede la legittimazione processuale del pubblico ministero, l’obbligatorietà dell’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiamo significativi rapporti con il minore, il diritto del minore che ha compiuto 12 anni – e anche di età inferiore se dotato di discernimento – ad essere ascoltato, l’assistenza di un difensore per i genitori ed il minore anche nei procedimenti relativi all’esercizio della potestà di cui agli artt.330,333,336 cod.civ.
Tuttavia la riforma – per ciò che attiene le norme processuali- fu sospesa come è noto in attesa della definizione delle regole sul patrocinio a carico dello stato e fino all’emanazione di nuove disposizioni che regolino i procedimenti di cui all’art. 336 del codice civile.
E il recente D.L. 158 del 24.06.04, passato pressoché in silenzio, ha ulteriormente prorogato al 30.06.05 l’entrata in vigore delle norme processuali, impedendo così sul nascere il diritto del minore ad essere “parte” proprio per l’impossibilità di realizzare quanto si prevedeva nella legge 149/2001.
Sullo stesso tema del difensore del minore il legislatore è nuovamente intervenuto con il disegno di legge governativo n. 4294 del 19.09.2003 “Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi minorili e modifica degli artt.336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni” approvato dalla Camera nella seduta del 15 luglio 2004, ma non ancora in discussione al Senato .
In questo panorama di “evoluzione” è necessario fare un accenno anche ai disegni di legge di iniziativa parlamentare in corso di esame congiunto in Commissione Giustizia della Camera (nn. 1916, 2461, 2469, 2703) aventi ad oggetto ”Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi”. In essi si prevede la creazione di un nuovo ufficio (definito nel disegno n.2469 “Difensore dei minori” e negli altri “Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”), con sede centrale e sezioni territoriali, preposto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali è già previsto l’intervento di specifici organismi giudiziari, dotato di autonomia e indipendenza nonchè dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell’infanzia possa essere efficacemente esercitata. Funzioni attribuite, oltre quelle primarie della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei minori e della vigilanza sulle convenzioni internazionali, sono quelle di ricevere e esaminare denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori, di fornire consulenze al Parlamento, al Governo o agli altri enti pubblici. Vengono inoltre delegate al difensore anche alcune funzioni processuali come quella di rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili, penali e amministrativi che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l’abitazione, lo stato e comunque la tutela del minore. Il disegno di legge n. 2649, a questo proposito, introduce la figura del “Curatore del minore” “nei processi per separazione giudiziale dei coniugi nei casi in cui nel corso delle udienze la litigiosità dei separandi in ordine ai diritti e doveri sui figli sia di controversa soluzione”( ). Previsione quest’ultima del tutto apprezzabile perché viene a colmare un vuoto normativo, ma che dovrà necessariamente essere meglio configurata in sede di discussione: mi riferisco soprattutto alla disposizione che prevede due diverse modalità di nomina del Curatore a seconda che i minori abbiano più o meno di dieci anni, disposizione questa di difficile applicazione in presenza di nuclei familiari aventi più figli minorenni di età diversa.
Le lacune e incertezze dell’attuale quadro legislativo sono dunque a nostro parere esasperate, invece che ridotte, dall’aumento della produzione legislativa effettuato in modo così disorganico con il rischio, tra l’altro, di impedire la concreta realizzazione dei principi di promozione e protezione del minore già da tempo dettate dalla Convenzione di New York e dalle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata dalla legge 20.3.2003 n.77.
Riguardo a quest’ultima, è stato giustamente osservato che la Convenzione contiene norme suscettibili di immediata applicazione, tra queste “ da ritenersi autoapplicative e quindi immediatamente applicabili anche alla luce della fondamentale sentenza n.1/2002 della Corte Costituzionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, spicca l’art. 3, che riconosce al minore un triplice ordine di diritti: diritto all’informazione, diritto all’ascolto, diritto alla spiegazione degli effetti delle decisioni. Lo stesso può dirsi circa l’art. 6, relativo al ruolo dell’autorità giudiziaria, che nella formazione della decisione ha il dovere preliminare di accertarsi della completezza delle informazioni in suo possesso ed in possesso del minore, nonché il dovere di “consultare il minore personalmente” e di tenere nel debito conto la sua opinione. Si tratta di norme che, se applicate in maniera convinta e non meramente formale, sono capaci di incidere profondamente sulle modalità di condurre il processo in materia familiare, dando al minore un’attenzione e uno spazio che sino ad ora gli sono stati completamente negati sia dal legislatore che dall’interprete.”5
In quest’ottica, tra le fonti internazionali, non va dimenticato il nuovo Regolamento Europeo del 27.11.2003 (n.2201/2003), che regola il riconoscimento e le decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, entrato in vigore il 1 agosto 2004 6e che ha abrogato il Regolamento CE n.1347/2000 , ampliandone la portata ed il campo di applicazione, con specifico riferimento al riconoscimento di tutte le decisioni in materia di potestà genitoriale, anche se adottate al di fuori delle procedure di separazione e divorzio o riguardanti figli minori nati da rapporti di fatto. Significativo è il fatto che legislatore comunitario abbia tra l’altro sostituito, nel nuovo regolamento, il termine “potestà” dei genitori sui figli contenuto nel precedente regolamento con il termine “responsabilità” consentendo cosi di disciplinare il diritto di affidamento e di visita anche al fuori delle cause matrimoniali.
Il regolamento non ha portata generale perché esclude dalla sua applicazione i procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di abbandono e all’adozione né disciplina i rapporti tra genitori e figli limitandosi a regolare i rapporti tra gli Stati. Ciò che rileva però è che da esso deriva che l’audizione del minore è condizione per la circolazione delle sentenze matrimoniali o, perlomeno, di alcuni parti di esse negli stati europei.
L’art.23, lett.b, del nuovo regolamento dispone infatti che le statuizioni riguardanti i figli minori non sono riconosciute “se, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata pronunciata senza che il minore abbia avuto la possibilità d’essere stato ascoltato”e ciò ”in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto” .
Con tale disposizione viene dunque ribadito il diritto di difesa e il principio del contraddittorio che, con riferimento al minore, trovano attuazione nel diritto interno dalle norme sull’audizione previste nella Convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 176/91, e dalla Convenzione di Strasburgo sopra richiamata.
Una possibile strada per uscire dalla crisi in cui versa la giustizia a tutela dei diritti dei minori sarebbe dunque quella di seguire alcune linee essenziali di intervento qui di seguito sintetizzate :
o introdurre un effettivo garantismo nel processo civile a tutela dei diritti dei minori
o recuperare all’autorità giudicante il suo ruolo istituzionale, cioè di autorità terza
o operare l’unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia in un apposito Tribunale della famiglia, con elevata autonomia organizzativa e competenza esclusiva, che giudichi in composizione monocratica, collegiale togata e collegiale con l’apporto degli esperti a seconda delle materie trattate : uno dei difetti più deprecabili della giustizia minorile è infatti provocato dall’eccessiva frammentazione delle competenze tra i differenti organi giudiziari, attualmente attribuite, a seconda del petitum, al giudice tutelare, al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni7
o rafforzare la cooperazione con i servizi, in primis quelli sociali, dislocati sul territorio consentendo la concreta attuazione dei compiti loro istituzionalmente conferiti ovvero l’elaborazione di progetti di intervento sociale coordinato per l’intera famiglia del minore in difficoltà
o creare un’ effettiva formazione specialistica multidisciplinare di tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli avvocati
Per concludere sottolineo nuovamente che la riforma della giustizia civile a tutela dei minori non può limitarsi a modifiche solamente ordinamentali.
La riforma degli organi giurisdizionali esistenti o l’introduzione di organi specializzati deve necessariamente essere accompagnata da un radicale mutamento delle forme processuali idonee ad attuare in modo effettivo la tutela dei diritti e degli interessi del minore.
Al di là delle affermazioni di principio, appare infatti impossibile realizzare le garanzie processuali previste dall’art. 111 Cost. del contraddittorio e della parità delle parti in assenza di un procedimento minorile codificato in modo organico.
Non da ultimo ritengo sia un sentire condiviso che per rispondere alla domanda di giustizia di tutti i soggetti coinvolti sia assolutamente necessario sollecitare e propugnare anche mezzi alternativi al processo sviluppando e favorendo le procedure di conciliazione e di mediazione per consentire una efficiente, rapida e adeguata composizione dei conflitti.
Il ricorso alla mediazione familiare rappresenta infatti una modalità di approccio alla soluzione dei conflitti che nessun provvedimento giurisdizionale riuscirà mai a dare perché incide sulla capacità e consapevolezza, anche se guidata, dei soggetti di trovare una risposta personale e condivisa ai loro problemi di relazione.
Tenuto conto infine del profondo mutamento sociale determinato dai flussi migratori dovrà necessariamente essere presa in seria considerazione la necessità di introdurre, anche nell’ambito del processo, la figura del “mediatore culturale”, già prevista peraltro nella legge sull’immigrazione, nella scuola e nei servizi pubblici, affinché faccia da tramite tra la cultura di appartenenza dei soggetti coinvolti ed il giudice onde consentire una corretta valutazione delle personalità di tali soggetti.
Concludo osservando che è impensabile che una riforma di così ampia portata sia attuata senza impegno di risorse finanziarie.
E’ pacifico infatti che oltre ai fondi necessari per attuare il riassetto della giustizia sia necessario finanziare le disponibilità degli enti locali drasticamente ridotte invece nel corso degli ultimi anni.
Solo in tal modo si potranno attuare interventi a sostegno della genitorialità, che costituisce fonte di disagi per il minore quando è inadeguata o conflittuale, nonché interventi a tutela delle esigenze primarie della famiglia.
Il principio guida della giustizia a tutela dei minori è infatti proprio il diritto del minore a vivere nella “sua” famiglia e ciò ancor prima dell’individuazione di un’altra famiglia che lo accolga (principio questo espresso dall’art.1 dalla legge 149/2001 e che ne rafforza la novità rispetto alla normativa precedente ). Occorre però che tale enunciato non rimanga tale ma sia tradotto in reali riforme per attuare le quali è indispensabile, tra le altre cose, che i servizi sociali abbiano le capacità tecniche necessarie per attuare tali scopi e che gli enti locali forniscano i mezzi economici indispensabili ed adeguati a svolgere tali compiti.
GRAZIA CESARO
L’ascolto, l’ assistenza e la rappresentanza del minore.
Il tema che mi è stato assegnato è sicuramente complesso ma stimolante perché a fronte di una normativa interna ed internazionale di sicura non facile interpretazione ed attuazione, ci trova impegnati nell’affrontare problematiche che, pur affioranti nel mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e politici riguardo la posizione del minore all’interno della famiglia e della società in cui vive.
Lungo e faticoso è stato il percorso di emancipazione del minore da oggetto di protezione all’interno della famiglia a soggetto di diritti .
Tradizionalmente è l’istituto dell’adozione la vera “cartina tornasole” per esaminare l’evoluzione del sistema di protezione del minore poiché, piu’ di ogni altro coinvolge i rapporti tra il minore e la sua famiglia e consente, come vedremo anche in seguito con il riferimento alla legge 149 del 2001,“fughe in avanti rispetto ai lunghi tempi delle trasformazioni in diritto di famiglia” (Giardina)
Sono state però le convenzioni internazionali la vera “testa d’ariete” per il riconoscimento dei diritti del minore all’interno del processo e ciò già a fare tempo dagli anni 70/80 con le convenzioni internazionali in materia di sottrazione di minori che per prime hanno previsto la necessità di ascolto del minore.
Meno incisiva si è però da subito mostrata l’attenzione del legislatore italiano verso l’ascolto del minore laddove, in sede di ratifica delle convenzione sia nell’art. 6, 2° cpv. che nell’art. 7, comma 3° della l. n. 64/1994: ha preferito usare una definizione piu’ restrittiva di ascolto individuando la formula “sentito…, ove del caso, il minore” e “sentiti…e, se del caso, il minore medesimo”.
Una diversa accezione terminologica che però sottolinea una differenza di significato: l’ascoltare significa prestare attenzione, richiede in chi ascolta, quindi, attenzione verso l’altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell’ascolto, ed un contesto adatto, si può ascoltare anche il silenzio, mentre il sentire è solo funzionale ed è un recepire asettico (Fadiga)
Ed è importante sottolineare questo passaggio perché racchiude l’orientamento che seguirà il nostro legislatore in sede di ratifica delle convenzioni internazionali in materia di ascolto.
Infatti se da un lato le convenzioni internazionali, mi riferisco in particolare alla Convenzione ONU del 1989 ed alla Convenzione di Strasburgo del 1996, continueranno nel percorso di promozione della partecipazione attiva del minore all’interno del processo, dall’altro il nostro legislatore continuerà ad attribuire all’ascolto una portata residuale frammentaria, sicuramente relegata a casi particolari e necessitati.
I motivi di questa “ritrosia” traggono origine, secondo gli interpreti, da una pluralità di considerazioni:
– l’ascolto necessita di competenze specifiche di cui il giudice non sempre dispone ;
– il minore può subire turbamento dall’entrare in contatto con la realtà giudiziaria (aula, giudici, forme , interrogatori, avvocati);
– il minore viene eccessivamente responsabilizzato nella lite familiare e si trova di fronte ad un “conflitto di lealtà” nei confronti dei genitori;
– il minore è, in via di principio, un testimone “difficile” ed “inattendibile” perché facilmente suggestionabile, influenzabile (c.f.r Trib Napoli, ordinanza 22 febbraio 1985, in diritto di famiglia e delle persone anno XIV, 1985, pp 617 -619, Procura della repubblica presso il Tm. dell’Acquila, 19 novembre 1993, Diritto di famiglia e delle persone, anno XXIII, 1994, pag.689-691.)
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.176 del 27 maggio 1991, prima, e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) hanno raggiunto un altro importante traguardo: non soltanto hanno riconosciuto al minore il diritto all’ascolto con il richiamo espresso all’art.12 della Convenzione di New York, ma hanno specificato, promosso e reso attuabile la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a secondo della capacità di discernimento dello stesso.
In particolare la norma di cui all’art. 3 della Convenzione di Strasburgo prevede un vero e proprio “ascolto informato” con la specificazione dei noti criteri guida di esaustività dell’ascolto.
Naturalmente non può non riconoscersi come l’immediata applicabilità di tali norme (secondo l’interpretazione della nota sentenza della Corte Costituzionale 1/2002 che attribuisce a dette norme portata precettiva all’interno dell’ordinamento) richieda preliminarmente la corretta definizione delle categorie in esse richiamate prima fra tutte la capacità di discernimento del minore.
Detta categoria è ancora in definizione nel nostro ordinamento sebbene il suo utilizzo fosse stato introdotto in ambito penale dal codice Zanardelli all’art. 54 ,con limite di età inferiore per l’imputabilità minorile, termine poi sostituito dal Codice Rocco, con il concetto di capacità d’intendere e volere, tradotto dagli interpreti nella categoria di “maturità del minore”.
In via generale la capacità di discernimento si considera acquisita dopo i dodici anni ma non è certo escluso che minori ben piu’ piccoli, anche di sei-otto anni, possano rappresentare validamente la propria idea rispetto al loro mondo affettivo ed al genitore con il quale preferiscono stare piu’ vicini.
La categoria è complessa è certo porrà agli interpreti le stesse difficoltà in termini di implementazione uniforme già sollevate con il concetto di maturità del minore, categoria sulla configurazione della quale gli esperti hanno espresso disagio perché obbliga a restringere in categorie giuridiche ciò che, per sua natura, appartenendo al mondo dell’evoluzione psicologica del minore, non ha confini prestabiliti.
Inoltre mentre il concetto di maturità viene correlato alla capacità del minore di comprendere il significato anche morale dei propri atti delittuosi ed autodeterminarsi , il concetto di discernimento dovrà essere ancorato ai vissuti e bisogni affettivi ed emotivi del minore ed alla sua capacità di comprenderli e rappresentarli.
Peraltro non si può non sottolineare come il principio dell’ascolto del minore sia stato sicuramente meglio applicato e piu’ tutelato nell’ambito del diritto penale e forse proprio da tale esperienza possiamo trarre spunti interessanti ed interpretazioni applicative.
Il tema è affascinante e sicuramente necessiterebbe di maggiore approfondimento ma è certo che dall’esperienza del processo penale minorile si è evidenziata la necessità di procedere all’ascolto del minore rispettando i seguenti parametri:
– la minima offensività dell’audizione, con rispetto dei tempi del bambino della sua situazione emotiva, delle sue esigenze temporali (audizioni non troppo lunghe) e fisiche (generi alimentari ma anche di conforto affettivo come giocattoli, matite per disegnare etc.)
– l’utilizzo di modalità particolari di ascolto con la predisposizione di audizione protette che sottraggano il minore dalla dialettica processuale e con l’intervento di esperti , nelle situazioni piu’ complesse , e comunque sempre con l’utilizzo una terminologia adeguata e un atteggiamento empatico, di disponibilità all’ascolto e alla comprensione;
– l’attenzione verso il comportamento anche non verbale del minore: il silenzio spesso è una risposta e le reazione emotive, soprattutto nei casi di violenza, dicono molto di piu’ di tante parole ;
– l’attenta verbalizzazione e videoregistrazione dell’audizione proprio per poter esaminare complessivamente l’audizione non solo nel suo contenuto verbale;
– la puntuale spiegazione al minore di ciò che sta accadendo all’interno del processo (spiegazione dell’ambiente, dei ruoli, delle decisioni) con terminologia adeguata e ciò sia nei processi in cui il minore è parte offesa, sia nei processi in cui è imputato (art. 1 dpm 488/88).
Tali principi a nostro avviso dovrebbero essere puntualmente codificati anche nell’ascolto del minore in ambito civile, e non possono essere lasciati alla sensibilità del singolo giudice o alla creazioni di prassi.
Sotto diverso profilo la Convenzione di Strasburgo, come detto, con l’obiettivo di promuovere in ogni sua forma la partecipazione del minore, oltre all’ascolto ha previsto agli art. 4 e 9 il diritto del minore di avere un suo rappresentante all’interno del processi che lo riguardano, qualora vi sia conflitto di interessi con i genitori.
Tale norma convenzionale ha da subito imposto due ordini di problemi: il primo relativo all’individuazione dei procedimenti che riguardano il minore risolto con la legge 20 marzo 2003 n. 77 di ratifica di detta convenzione, che, per vero ha reso operante la convenzione stessa in giudizi residuali ma, non anche, come ci si aspettava, nelle piu’ importanti discipline in materia di diritto di famiglia, come la separazione il divorzio, l’esercizio della potestà e l’adozione, contrariamente agli altri paesi rappresentati, ed il secondo relativo alla rappresentanza ed assistenza del minore stesso, questione questa di ampia portata.
Molto si discute infatti se la rappresentanza del minore all’interno dei processi che lo riguardano, conseguente alla incapacità processuale dello stesso, debba avvenire per mezzo di un curatore speciale, come previsto da numerose norme codicistiche prime fra tutte l’art. 78 c.p.c. e 320 c.c., oppure, unificando le figure di rappresentanza ed assistenza, per mezzo dell’avvocato del minore come previsto dalla nuova legge sull’adozione L. 149/2001, ovvero di entrambi.
La legge 149 , la cui entrata in vigore per quanto attiene alle norme procedurali è stata paralizzata dal D.L.158 del 24.06.04, ha fissato alcuni principi:
1) l’avvocato del minore è previsto in ogni procedimento relativo a questioni di potestà e non solo in caso di conflitto di interessi, e questo se per alcuni è l’ovvia conseguenza della natura dei procedimenti aventi ad oggetto condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli, per altri istituzionalizza almeno sul piano simbolico il conflitto di interessi (Morandi, 2003)
2) il principio di obbligatorietà della difesa tecnica del minore
3) la nomina di un avvocato a prescindere dalla capacità di discernimento del minore.
Le problematiche che questa impostazione solleva sono molteplici, prime fra tutte il rapporto tra avvocato e curatore del minore.
Ed infatti se da un lato la 149 si riferisce esclusivamente alla figura dell’avvocato del minore, che va a sostituire anche il tradizionale curatore del minore nel procedimento di adozione, dall’altro non può non considerarsi come fra i principali disegni di legge attualmente in discussione , sia prevista nuovamente la figura del curatore speciale nei procedimenti di separazione e divorzio in caso di grave conflittualità tra i genitori mi riferisco in particolare al Disegno di Legge 2649 dell’11 dicembre 2003 dei Senatore Bucciero e Caruso “ Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi “ .
Peraltro nella relazione introduttiva al D.L citato si precisa che il curatore è scelto tra gli avvocati con il preciso obiettivo di “attribuire al minore la qualità di part , a cui consegue l’individuazione per la sua tutela, di un tecnico che possa rappresentarne gli interessi in ogni sede “
In tale modo si istituzionalizza la figura del curatore avvocato, figura che nella prassi ha già suscitato perplessità , poiché da alcuni si preferisce la figura del curatore “puro” individuato in persona con rapporti affettivamente significativi con il minore o istituzionalmente preposta alla sua tutela quale un assistente .sociale.
Mentre nel D.L 4294 nel testo recentemente approvato alla Camera sulla , “Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili e minorili a modifica degli art. 336 e 337 del c.c. in materia di procedimento avanti al T.M.” viene reintrodotta la figura del curatore del minore senza specificazione alcuna sulle sue qualità.
E se non è dunque possibile oggi discutere sui modelli prescelti dal legislatore proprio in considerazione dell’esistenza di diversi disegni di legge “in costruzione” e dunque suscettibili di modifiche, non ci si può esimere dal sottolineare come la confusività sulla differenza terminologica tra avvocato e curatore, di fatto sollevi molte perplessità, perplessità evidenziate anche dall’esperienza straniera.
Negli Stati Uniti ad esempio ove vi è un’esperienza ormai trentennale in tema di rappresentanza dei minori, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli avvocati specializzati nel diritto di famiglia e minorile la National Association of Counsel for Children (NACC) e la American Bar Association (ABA) da tempo dibattono sul diverso ruolo dell’avvocato distinguendo tra il modello dell’avvocato curatore speciale (the attorney/GAL), noto anche come modello ibrido, ed il modello dell’avvocato in senso tradizionale (the traditional attorney) (Marcucci, 2003).
Nel primo caso l’avvocato ha completa autonomia e libertà nello scegliere l’interesse del minore, nel secondo caso è vincolato alle direttive del cliente che potrà essere il minore o il suo curatore.
Dalla scelta dell’uno ovvero dell’altro modello discende una particolareggiata codificazione degli standard di comportamento dell’avvocato.
Ora che tipo di modello ha in mente il nostro legislatore quando disciplina la normativa sull’avvocato e/o curatore del minore?
Ad esempio: cosa dovrà fare l’avvocato del minore quando non sarà possibile avere alcun mandato espresso dal suo assistito (per minore età o incapacità di discernimento)?
Oppure quando la volontà espressa dal suo assistito si porrà in netto e palese contrasto con i suoi interessi ?
Ci riferiamo ad esempio ai casi di abuso intrafamiliare nei quali la parte offesa rende dichiarazioni contrarie al suo interesse per salvare un familiare , o in caso di separazione dei genitori quando un minore è letteralmente plagiato da un genitore o come dicono gli esperti soggetto ad ”alienazione genitoriale”?
O ancora, quando ravviserà la necessità di farsi assistere da un consulente per avere conforto sulla volontà del minore, o sulla sua capacità di discernimento?
In questo caso la nomina di uno psicologo prescelto dal difensore non potrebbe porsi in contrasto con il diritto del genitore di scegliere i trattamenti sanitari ai quali sottoporre il figlio?
E piu’ in generale, che tipo di rapporto potrà avere l’avvocato del minore con i genitori del suo assistito: solo processuale o extra processuale?
Le comunicazioni potranno avvenire separatamente con l’uno ovvero con l’altro genitore o, nel rispetto di un ipotetico contraddittorio, dovranno avvenire sempre alla presenza di entrambi i genitori, ovvero alla presenza dei rispettivi difensori di questi ultimi, anche in sede extraprocessuale?
Potrà raccogliere liberamente informazioni nella comunità in cui il minore risiede, in via stragiudiziale, o sarà soggetto a limitazioni che importano che l’acquisizione di tutte le informazioni avvenga in sede processuale nel rispetto del principio del contraddittorio ?
Ma ancora, come potrà individuare l’interesse del minore senza eccedere in paternalismi e sentimentalismi e dunque ricercare questo interesse secondo una valutazione oggettiva e non soggettiva evidenziata dagli americani con il termine the child’s legal interest i c.d. legali interessi del minori .
Mi spiego: sarà possibile individuare interessi che , aldilà della espressa volontà del minore, potranno comunque essere perseguiti dall’avvocato (quale il suo benessere, il diritto di crescere all’interno della propria famiglia etc.) e ciò anche senza l’intermediazione della figura del curatore?
Esisteranno poi altri interessi peculiari che il difensore dovrà comunque perseguire: quali il principio di minore offensività del processo, di esaustività delle informazioni fornite al suo assistito, di particolare competenza per potersi relazionare al proprio assistito, e soprattutto di stemperamento della conflittualità o di vera e propria mediazione , ove possibile
E’ evidente pertanto che non sono sufficienti a disciplinare la nostra professione di avvocati del minore le norme già previste dall’attuale codice deontologico e qui richiamabili, quale il dovere di lealtà e correttezza previsto all’art. 6, il dovere di segretezza e riservatezza previsto dall’art. 9, il dovere di competenza previsto dall’art. 12, di aggiornamento professionale di cui all’art. 13, il dovere di verità previsto dall’art. 14, poiché molte altre situazioni sono da disciplinare.
Diventa urgente studiare al piu’ presto norme deontologiche, standard di comportamento per l’avvocato del minore, in una materia nella quale si accentuano così tanto i profili di discrezionalità dell’avvocato e quindi di responsabilità per la particolare soggezione psicologica del nostro assistito e l’ interposizione di soggetti portatori di interessi diversi. (Marini, 2004) .
E’ altresì evidente come accanto alla predisposizione di un codice deontologico, o forse ancor prima, solo la particolare specializzazione e formazione dell’avvocato del minore potrà rendere davvero operativa questa figura.
Come è noto per la formazione del difensore d’ufficio penale minorile la legge 448/88 all’art. 15 disp. Att. prevede che la tradizionale formazione giuridica venga estesa anche alla “problematiche dell’età evolutiva” prevedendo così il principio di multidisciplinarietà della formazione dell’avvocato, principio che deve necessariamente venir attuato anche per il difensore in sede civile e non sembra essere richiamato dalle normative citate.
E’ infatti evidente come sia di particolare importanza la capacità dell’avvocato di sviluppare una capacità comunicativa e competenza relazionale che gli permetta non solo di relazionarsi con il proprio assistito ma , anche di “dialogare con la famiglia, interagire con i servizi… sviluppando con tutti questi soggetti un rapporto di collaborazione sinergica, anziché di contrapposizione” (Maestiz, Colamussi, 2003)
Una formazione che dovrà avere come obbiettivi solo il “sapere che”, -le tradizionali nozioni -, ma anche e soprattutto il “sapere come” con l’utilizzo di tecniche di simulazione quali role-playing, modeling, tecniche tutte già sperimentate nei corsi di formazione per difensori d’ufficio minorili organizzate dall’Ordine degli Avvocati, per dare a noi avvocati degli strumenti concreti per monitorare i comportamenti difensivi sia in sede di colloquio con il minore che processuale e le modalità decisionali.
E’necessario dunque che la formazione dell’avvocato minorile si prefigga questi obiettivi:
a) una maggiore comprensione dei fenomeni personali ed interpersonali soprattutto con riferimento alle problematiche minorili;
b) l’approfondimento del ruolo del giurista relativamente ai suoi mezzi, ai suoi scopi ed ai suoi limiti
c) l’esame dei rapporti con altre professioni
d) la promozione di capacità introspettive nei rapporti interpersonali tali da valutare le risposte appropriate sia in senso interpersonale sia in senso giuridico
e) l’aumento della consapevolezza del significato etico della propria professione
(Gulotta, 2003)
Come è stato infatti sottolineato l’avvocato del minore deve avere un nuovo concetto di “vittoria”: ”vince chi sa fare il gioco di squadra, chi sa accoppiare la competenza legale a quella sociale” ed il difensore ha bisogno di una particolare formazione perché gli sono assegnati “compiti estremamente complessi che non possono essere lasciati all’intuito dell’improvvisazione o del momento “(De Cataldo Neuburger, 1989).
Difendere un minore vuol dire dunque acquisire nuovi paradigmi professionali .
Siamo noi avvocati per il rispetto di una funzione e di una responsabilità che da professionale diviene sociale, e senza la possibilità questa volta di delega al legislatore o ad altri, a dover in primis cominciare a pensare come operare, perché la difesa dei soggetti piu’ deboli uno dei principi fondamentali delle società civili.
DE CATALDO NEUBURGER, Psicologia e processo. Lo scenario di nuovi equilibri, Cedam .Padova, 1989
DOSI, La deontologia professionale dell’avvocato nei rapporti con il minore, Rass. Forense n.4, 2004
DOSI, L’avvocato del minore quali modelli ?, Dir. fam. pers. N. 6, 2001
FADIGA, L’adozione secondo la legge 149/2001 (aspetti sostanziali e procedurali con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma), AIAF, quaderno 2004/1, “L’avvocato del minore”
GIARDINA, La capacità del minore in relazione all’esercizio dei suo dirittii, AIAF, Quaderno 2004/1, “L’avvocato del minore”
GULOTTA, La formazione dei magistrati e degli avvocati nella giustizia minorile, Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, Giuffrè, Milano, 2003
HARALAMBIE, American Roles and standards for Children’s Attorney, relazione al Corso di aggiornamento per l’avvocato del minore AIAF, Lucca 2002
LIUZZI, L’ascolto del minore tra Convenzioni internazionali e normativa interna, Fam. e dir. 2001
MAESTIZ, COLAMUSSI “Il difensore per i minorenni”Carrocci, Aprile 2003
MARCUCCI, Il dilemma dell’avvocato del minore nell’esperienza americana, AIAF Osservatorio, 2002/2003
MARINI, Deontologia e responsabilità sociale dell’avvocato e il minore, Quaderno Aiaf “L’avvocato del minore” 2004 /1
MORANDI, L’esercizio del diritto di difesa del minore: esperienze e legislazioni a confronto , Aiaf osservatorio 2002/2003
PETRI, Rappresentanza del minore e difesa del suo interesse, AIAF Osservatorio, 2002/2003
PAZE’, Gli ascolti nel processo, relazione nell’ambito della convegno “Materiale per il piacere della psicoanalisi”, Lucca, nov. 2003
ROSSI, Il minore e l’avvocato tra norme processuali e principi deontologici, Rass. Forense 2003
TURRI, L’ascolto del minore nel diritto, Urbino, 7 giugno 2003, in UNICEF Guida Informativa, n.1, “La parola ai bambini , La presenza del minore nei procedimenti giudiziari” Aprile 2004
TURRI, No a genitori e figli in contraddittorio nelle aule di giustizia, in www.minoriefamiglia.it
Documenti allegati:
IL MINORE CONSUMATORE: QUALI TUTELE GIURIDICHE
Avv. Benedetta Colombo
Preparando questo intervento, avevo predisposto tutta una serie di riferimenti normativi, di formulazione di fattispecie giuridiche, di convenzioni internazionali, di provvedimenti assunti dalle varie Autorità cercando di mettere un po’ d’ordine in una materia disciplinata in modo decisamente poco organico.
Riguardando però le varie fonti normative, al di là della loro frammentarietà, dei problemi interpretativi, della scarsa elaborazione giurisprudenziale o dei problemi relativi all’efficacia sanzionatoria dei rimedi legislativamente previsti, mi sono resa conto che la stessa nozione di “minore consumatore” è ancora concetto non pienamente indagato e forse anche per questo non sempre riconosciuto nelle sue peculiarità.
Infatti mentre i principi di tutela, di preminente interesse del minore e via discorrendo sembrano ormai patrimonio comune non soltanto a livello legislativo ma nella società tutta (penso alla nostra costituzione che all’art. 31 sancisce il dovere di protezione dei minori, alle convenzioni internazionali sui diritti dei minori, ai preamboli di tutti i codici di autoregolamentazione dei media ecc) nella realtà il discorso del minore soggetto di diritti e meritevole di tutela preminente rispetto ad altri seppur legittimi interessi fatica ad affermarsi.
I soggetti preposti alla tutela dei minori infatti, sono per lo più individuati – soprattutto a livello sociale – all’interno della famiglia, famiglia che ha il primario compito di educare e proteggere. Solo in via subordinata vengono chiamate le Istituzioni che, a loro volta, si trovano a dover contemperare interessi assai diversi tra loro e le cui decisioni non sempre possono ritenersi in linea con il pur sempre dichiarato “interesse del minore”.
Il caso della legge Gasparri in questo senso mi pare emblematico:
Nella legge 3 maggio 2004, n.112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.” all’art. 10 si legge che: “L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e’ disciplinato con regolamento”. Tale norma è certamente in linea con tutte le dichiarazioni di principio di cui accennavo prima ed, infatti, è stata salutata con favore da tutte le associazioni che si occupano di minori compreso l’osservatorio sul lavoro minorile. Dai lavori parlamentari infatti emerge chiaramente come l’intento fosse quello di porre un limite da un lato allo sfruttamento dei minori in TV e dall’altro di proteggere il piccolo consumatore da una rappresentazione della realtà certamente accattivante ma che troppo spesso induce il minore ad un consumo assai poco consapevole.
E’ però notizia di appena due mesi fa che la Camera ne ha approvato l’abolizione.
Al di là delle motivazioni squisitamente politiche e delle evidenti pressioni ad opera di pur legittime lobbies – produttori di merendine e giocattoli da un lato e pubblicitari dall’altro – ciò che ho trovato interessante sono state le diverse dichiarazioni sul tema che mi pare ben rappresentino il concetto cui accennavo prima.
Da un lato ci sono coloro che per giustificare l’abolizione della norma propongono il seguente ragionamento: il bambino è consumatore se e in quanto la famiglia glielo consente non è dunque lo spot in sé a condizionare il minore ma, al limite, l’incapacità della famiglia a dotare il bambino dei necessari anticorpi.
In altre parole, per alcuni non vi è una reale necessità di tutelare il minore a livello legislativo poiché è sempre e solo la famiglia a decidere qual è l’interesse del minore sia esso inteso come consumatore di beni o servizi (non decido io cosa compra se non nei limiti del budget che gli/le concedo) sia esso inteso come attore-lavoratore negli spot (se lo faccio lavorare i soldi che guadagna andranno per i suoi studi). La famiglia è dunque arbitro assoluto dell’essenza del concetto di “preminente interesse del minore” alle Istituzioni resterebbero le norme per così dire “di cornice” volte ad evitare che il singolo genitore – e, me lo si conceda, produttore pubblicitario – possa eccedere i limiti del buon gusto o del buon senso.
Dall’altro invece, e cioè a favore di interventi normativi più incisivi si schierano coloro che ritengono che sia il Legislatore a farsi primo promotore e garante della tutela e degli interessi del minore.
In questa dicotomia, che ho voluto provocatoriamente disegnare, rimane impigliato lo stesso Legislatore che, dopo anni di solenni dichiarazioni di principio sull’astratta necessità di garantire la tutela del minore, ha cominciato a muovere primi passi anche nella delicata materia dei media.
Ricordo infatti che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con Legge 176/1991, all’art. 17 sancisce che “Gli stati riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere alle informazioni e ai materiali soprattutto se finalizzate a promuovere il suo benessere sociale spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”. Gli stati inoltre “favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere”.
La tecnica scelta per dar corpo a tali principi è quella del codice di autoregolamentazione. Si parte cioè dal presupposto che per regolamentare una materia nella quale occorre tener conto di interessi spesso configgenti tra loro sia opportuno che tutti i soggetti coinvolti condividano e sottoscrivano le scelte di autolimitarsi.
In tale prospettiva sono nati i codici relativi alla TV e ad internet.
Il codice di autoregolamentazione Tv e minori e’ stato emanato dal Ministero delle Comunicazioni il 29 novembre 2002 ed inserito poi all’art. 10 della Legge 112/2004 (c.d. Gasparri).
Tra le sue linee essenziali oltre alle ormai note fasce orarie protette (7-22,30 tv per tutti e 16-19 tv per bambini) alla segnalazione dei programmi considerati più o meno adatti ad un pubblico adulto ed alla previsione di programmazione specifica per i minori, vi è una interessante sezione dedicata alla pubblicità.
A norma del codice, infatti, “le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.” Il tutto volto a garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari.
In particolare, i messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
– sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
– sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
– sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
– sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari.
Tali previsioni debbono poi essere integrate e coordinate con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (peraltro recentemente modificato con legge n. 49 del 6 aprile 2005 che ha inasprito le sanzioni rafforzando altresì i poteri dell’Autorità) in tema di pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria in materia.
Per ciò che riguarda specificamente i minori a norma dell’art. 6, viene considerata ingannevole, e quindi soggetta alle relative sanzioni, la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari degli adulti abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
L’ambito della sua applicabilità è vasto, in quanto non riguarda solo la pubblicità rivolta ai più giovani, ma anche quella che, attraverso l’utilizzo di bambini e adolescenti nei messaggi pubblicitari, ha come destinatari gli adulti, così come l’espresso riferimento alla pubblicità suscettibile di raggiungere i minori indica che l’art. 6 si applica anche a quella pubblicità diretta agli adulti, ma potenzialmente in grado di raggiungere ed essere conosciuta da un pubblico più giovane.
Questa disposizione accanto ad ipotesi che possono essere immediatamente identificabili come integranti la fattispecie di pericolo (penso a pubblicità contenenti immagini raccapriccianti che potenzialmente possono attentare alla salute mentale dei più giovani o all’istigazione o all’incitamento a tenere comportamenti che possono indurre i minori ad esporsi a situazioni di rischio per l’incolumità fisica, attraverso rappresentazioni di modelli comportamentali pericolosi, che possono stimolare lo spirito d’emulazione o costituire esempi diseducativi), ricomprende anche un secondo aspetto e cioè l’abuso della naturale credulità o mancanza di esperienza dei minori. Questa fattispecie è, invece, necessariamente “aperta” e la sua concreta individuazione non può che essere lasciata all’apprezzamento dell’interprete.
Va specificato, tuttavia, che il concetto di abuso non necessariamente richiede raggiri o artifici. Si deve, infatti, tenere conto della particolare condizione del soggetto passivo, su cui il messaggio pubblicitario però può esercitare semplicemente una pressione morale al fine di incoraggiarne esagerati desideri di consumo o suscitare sentimenti di inferiorità o invidia nei confronti di chi può avere il prodotto. In questi casi, anche se manca una vera e propria attività ingannevole, si può ben parlare di approfittamento dello scarso senso critico del minore al fine di promuovere l’acquisto del prodotto.
Questi brevi cenni alla normativa in essere mi pare possano illustrare abbastanza chiaramente quanto dicevo prima e cioè di quanto il concetto di tutela del bambino-consumatore sia ancora anche a livello legislativo non sufficientemente “digerito”. Il sistema creato, infatti, più che porre al centro della disciplina i bisogni del bambino cerca di evitare gli abusi più macroscopici possibilmente con l’assenso degli operatori coinvolti.
Per quanto attiene gli altri paesi europei mi limito ad osservare che in alcuni di essi sono stati preferiti strumenti legislativi certamente più incisivi: in Grecia è vietata qualsiasi forma di pubblicità sui giocattoli, in Svezia sono proibite tutte le reclame rivolte ai minori di dodici anni, in Olanda, in Norvegia e in Austria è stata abolita la messa in onda di spot subito prima e subito dopo i programmi per bambini.
Tra i media che certamente rappresentano già ora una fonte di informazione e svago per bambini e ragazzi non si può non citare internet.
Anche in questo campo la scelta dello strumento da utilizzare è stato quello del codice di autoregolamentazione su base esclusivamente di adesione volontaria e di possibilità di recesso in qualunque momento.
Nato sull’onda dei noti e purtroppo ciclici scandali di pedofilia on-line, il 19 novembre 2003 ha visto finalmente la luce il Codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, Lo strumento dell’autoregolamentazione nel campo di internet, incoraggiato dalle fonti comunitarie e nazionali, è ritenuto il più adatto alla gestione dei fenomeni della società dell’informazione, in condizioni che assicurino la sicurezza dei navigatori, soprattutto se appartenenti a categorie meritevoli di specifica protezione.
Interessanti fin da subito le premesse che in ordine alla funzione educativa pur riconosciuta di competenza in via primaria della famiglia, la stessa “può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli.”
L’idea di fondo del codice è di garantir per quanto possibile una navigazione sicura da parte di bambini ed adolescenti all’interno di siti aderenti al codice e che, come tali, non presentino contenuti nocivi.
Tuttavia, gli strumenti individuati nell’articolato per rendere più sicuro l’accesso del minore alla Rete appaiono ancora piuttosto rozzi nel senso di eccessivamente generici se non ingenui nei confronti di un’utenza che, ancorché composta da minori non è certamente tecnologicamente sprovveduta. In particolare lascia perplessi la previsione di una “navigazione differenziata,” senza alcuna specificazione in ordine a funzionalità e costi che rischiano di vanificare l’efficacia complessiva dello strumento.
Allo stesso modo non convince la “classificazione dei contenuti” rimessa integralmente al content provider aderente, senza alcuna garanzia di certezza ed omogeneità delle valutazioni operate dal singolo.
Come accennavo prima il Codice è incentrato principalmente sull’esigenza (senz’altro primaria) di contrastare la pedo-pornografia on line. Purtroppo però rimangono del tutto trascurati e quindi privi di tutela specifica, i temi della protezione del minore inteso come “piccolo consumatore” e quindi come soggetto tutelabile anche in sede civilistica, (come “contraente”) e non soltanto sotto il profilo penale (come vittima di reati).
L’unico accenno a tale forma di tutela è un generico richiamo alla “tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate”.
Non una parola è stata spesa per cercare di arginare alcune note condotte truffaldine realizzate attraverso lo strumento telematico in danno delle generalità dei consumatori, ma soprattutto dei minori i quali su Internet sono “contraenti” affetti da particolare debolezza mi riferisco in particolare alla previsione per esempio di strumenti in grado di impedire connessioni indesiderate e costose che aggravano seriamente i bilanci familiari.
Nulla infine per ciò che riguarda la pubblicità in internet rivolta a minori che pertanto rimarrà regolamentata dalle norme previste per le tradizionali forme di pubblicità, norme che, tuttavia, presentano non indifferenti problemi proprio per la peculiarità del mezzo.
A mero titolo esemplificativo poiché è impossibile stabilire l’età di chi sta navigando in un sito come potranno operare le norme a tutela dei minori? E ancora, internet stravolge le regole dell’advertising classico proponendo, per esempio, giochi interattivi per fidelizzare al consumo di un determinato prodotto. Non essendoci norme che regolano la pubblicità interattiva mi chiedo come si possa tutelare il minore da eventuali abusi.
Da questo breve excursus mi pare di poter concludere che la tutela del minore inteso come soggetto di diritti non possa ancora dirsi pienamente attuata sul piano giuridico ma che i primi passi mi paiono incoraggianti: se non altro in questi ultimi anni alla mera affermazione di principi si è passati al tentativo di tradurre quei principi in strumenti concreti di tutela.
Milano, lì 28 aprile 2005.
Documenti allegati: Il minore consumatore2 _2